BANCA DATI FGAS: NON SI COMUNICANO INTERVENTI PER LE APPARECCHIATURE CON MENO DI 5tonnCO2eq DI HFC
Un errore indotto in fase di avvio del sistema da EcoCerved. Dopo le lamentele di ISPRA e' d'obbligo chiarire.
23 febbraio 2025
La normativa è chiara, anche se, come sempre, le Leggi, per poter essere comprese, vanno interpretate attraverso la lettura completa dei riferimenti.
Tramite i nostri interlocutori riceviamo continuamente segnali di incertezza.e, in un campo dove, spesso i tecnici non hanno dimestichezza con la giurisprudenza, basta un intervento o una comunicazione fuori luogo a determinare un problema nella realizzazione di una statistica adeguata per la verifica del comportamento di un intero Paese UE (l'Italia, in questo caso), è bene intervenire all'alba di possibili future modifiche per l'entrata in vigore della nuova "FGAS 3.0" (Reg. 2024/573).
Quindi, che sia chiaro: NON SI DEVONO COMUNICARE GLI INTERVENTI DELLE APPARECCHIATURE CON MENO DI 5 tonnCO2eq DI FGAS.
Ecco la ratio.
La Banca Dati nasce con l'incarico dato a EcoCerved dalle CCIAA a valle della pubblicazione del DPR 146/2018 che l'ha istituita, con Determina n. 407 del 12/04/2019 «Affidamento in house a Ecocerved s.c.a.r.l. della manutenzione del Registro FGAS 2019, della nuova Banca Dati FGAS, e formazione alle imprese sugli adempimenti ambientali»
All'art. 16 comma 1 del DPR 146/2018 si recita infatti: "Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.".
La Banca Dati è, di fatto, il Registro dell'Apparecchiatura che prima veniva tenuto in forma cartacea (normalmente in Sala macchine o presso le apparecchiature). Infatti l'art. 6 del Reg.517/2014 si riferisce proprio alla "Tenuta dei registri".
Ed è proprio qui, all'Art. 6 del Regolamento, in questo articolo che si indica che la Tenuta dei registri della apparecchiature è un obbligo degli Operatori, dove indicare i dati relativi a ciascuna apparecchiatura ma solo per le "apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1".
Questa è la motivazione per cui rafforziamo quanto detto, cioè che NON SI DEVONO COMUNICARE GLI INTERVENTI DELLE APPARECCHIATURE CON MENO DI 5 tonnCO2eq DI FGAS.
L'art 4 comma 1 del Regolamento "FGAS 2.0" (517/2014)z, indica che le apparecchiature controllate per verificare la presenza di eventuali perdite sono quelle "contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente".
Eccoci al punto.
Purtroppo il qui pro quo nacque dalle slide proposte da EcoCerved nella fase di presentazione dello strumento (vedi figura, tratta da una delle slide del 2019), dove, chiaramente per errore, richiamando solo il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, indicavano (ahimè) che "Non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti per la comunicazione degli interventi".
Questo errore ha provocato un disastro: un archivio di interventi destinato a essere un presidio di verifica delle informazioni relative alla produzione e importazione di Fgas contenuto nella Banca Dati Europea, è divenuto una catasta inutilizzabile di dati che anche ISPRA non utilizza, sebbene sia l'Ente deputato a tale controllo.
In diverse occasioni ha infatti denunciato l'impossibilità di utilizzare tale strumento, per il quale nemmeno era stata adeguatamanete consultata.
ISPRA infatti avrebbe dovuto pubblicare una relazione sulle emissioni di gas fluorurati entro il 30 settembre di ogni anno.
N.B. Ecco infatti l'incarico di ISPRA attraverso il combinato disposto della normativa vigente: all'art. 16 comma 12 del DPR 146/18, si dice che "ISPRA, con apposite credenziali [...] accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18", ovvero "Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014 [Raccolta dati sulle emissioni nei Paesi Mambri, ndr], sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 [la comunicazione delle importazioni, produzione e vendite di fluorurati comunicati alla UE, ndr] nonché su quelle contenute nella Banca dati di cui all'articolo 16, ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra."
Le relazioni di ISPRA, proprio per il motivo suddetto - la gran confusione dei dati inseriti nella Banca Dati Fgas - non hanno mai pubblicato un Report che li utilizza, anzi, nel portale rimandano direttamente al sito del Ministero!
L'ultimo report è del 2018 (LINK), quando gestivano in autonomia le domunicazioni, poi l'ultima digressione sul tema cercando di utilizzare i dati dalla Banca Dati è del 2022, con una presentazione informale a Milano.
Con le modifiche del nuovo Regolamento Fgas 3.0 Reg. 2024/573 (in viogore dallo scorso 11 marzo 2024), si richiede che gli Operatori tengano i registri (art. 7) sempre in virtù del riferimento alle apparecchiature per le quali sono necessari i controlli (art. 5), ovvero gli HFC - per quantità > 5 tonnCO2eq - e i "nuovi" HFO, idro fluoro olefine - per quantità > 1 kg.
Dovrà quindi essere ribadito il concetto che, al di sotto di questi limiti, le apparecchiature/impianti sono da considerarsi "non pericolose", e quindi i proprietari (Operatori) non dovranno far comunicare ai loro manutentori gli inetrventi di installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite e smantellamento!
Per qualsiasi dubbio CSIM offre un servizio dedicato sul tema con il Ticketing Frigoristi e Operatori.
La Redazione