Il RENTRI procede spedito
I manuali per i nuovi modelli Registri C/S e FIR
17 dicembre 2024
Con il decreto direttoriale n. 254 del 12 dicembre 2024 sono stati approvati i seguenti documenti:
- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
- Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
- Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione;
Segnaliamo in particolare che, come già ricordato, le imprese frigoriste sono obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, trattandosi di imprese […] produttori iniziali di rifiuti pericolosi (o) […] imprese […] produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ossia prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali e artigianali.
Si tratta dei soggetti che hanno l’obbligo di tenere il Registro cronologico di carico e scarico come previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e richiamati dall’art. 4 del Decreto 4 aprile 2023, n. 59.
Tenuta del Registro cronologico di carico e scarico: dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico, e i modelli di Registro previsti dal D.M. 148/1998, anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.
FIR: Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i modelli del FIR, riportati nell'Allegato II al D.M. 4 aprile 2023 n.59 (cd. “Nuovo Modello”). Da tale data tutti i soggetti tenuti all’emissione del FIR devono utilizzare tali modelli. P.S. Ricordiamo che il trasporto di rifiuti da parte di imprese iscritte in Cat. 2bis non prevede l’utilizzo del FIR, in quanto essi vengono assimilati alla produzione presso il proprio sito (chi li ritira dal Vs. deposito temporaneo dovrà invece accompagnare la spedizione dal Vs. FIR).
Iscrizione al RENTRI: ricordiamo che l’iscrizione deve essere effettuata con le seguenti tempistiche:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.
- Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 per imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
- Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori inizali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12 c. 1 del decreto 59/2023.
Per approfondire: LINK al post del Blog CSIM