EN 378 Parte 4: verifica delle riparazioni dopo 7 giorni. Novita' dalla versione 2020
Le perdite acclarate di HFC in ambiente hanno una esigenza meccanica e ambientale
24 febbraio 2022
Un tema spesso poco conosciuto e compreso relativo ai controlli da effettuare sugli impianti, affrontato nell'Allegato D della EN 378-4, si e' risolto con la revisione (oggi in corso di validita') del 2020 (EN 378-4:2020 “Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery” allegato D “In service inspection”).
In questa revisione si e' statuito e preso atto del fatto che una riparazione, effettuata con saldatura o brasatura, puo' originare una perdita dovuta - in un sistema a compressore alternativo - alle vibrazioni meccaniche originate dalle pulsazioni del fluido nelle tubazioni. E' evidente che si parla di una cricca che ad una prima valutazione non sia risultata visibile.
Per la famosa legge di affidabilita', riassunta nella curva cosiddetta della "vasca da bagno", la probabilita' di guasto/rottura di un sistema meccanico e' piu' facile che avvenga a ridosso della modifica/costruzione e in... tarda eta'. Con la nuova composizione della norma si prende atto di cio' e si stabilisce un termine minimo oltre il quale effettuare la verifica, una verifica "sana" e scevra da problematiche legate alla gioventu' della riparazione.
Stante cio', se l’apparecchiatura è anche soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 Reg. 517/14, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli Operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace (art. 9 Reg. 1516/07).
Riassumendo, tutti i termini prescrittivi a norma dei regolamenti e dei decreti e indotti dalla norma tecnica indicano quanto segue: effettuare la verifica della riparazione dopo 7 giorni ma prima dei 30gg!
Come chiarito col Ministero dell'ambiente, i Controlli delle perdite indicati in Banca Dati ex Art. 16 DPR 146/18 si riferiscono all'Art. 4 del Reg. 517/14, cioe' ai "controlli periodici delle perdite", e non alla verifica delle perdite di cui all'Art. 3 e all'Art. 9 del Reg. 1516/07. Percio' l'intervento di verifica NON VA COMUNICATO IN BANCA DATI!, ameno che la ricerca perdite non venga estesa a tutto il circuito al fine di ricomprenderla in quanto indicato dall'Art. 4 del Reg. 517/14.
Queste ed altre tematiche correlate, sono affrontate nei corsi di CSIM su "i segreti della Banca dati", sulle "le sanzioni per gli impianti di refrigerazione e climatizzazione" e nel corso sulla Parte 4 della EN 378. Per il calendario verificate le date disponibili sulla pagina dei corsi del sito:
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La Redazione