TAR: un impianto che non “porta valore” all’edificio non e’ soggetto al DM 37/08
Allargando le conclusioni della sentenza del T.A.R. Lombardia Milano, un impianto di refrigerazione non e’ soggetto al DM 37/08, ma il TAR si pone cosi’ in contrasto col MiSE
12 febbraio 2022
Con la sentenza del T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 12 Novembre 2021, n. 2528, si (ri)stabilisce un criterio di applicabilità del D.M. 37/2008 che sembrava aver preso, in molti casi, una piega troppo lasca che, a detta di molti, ne imponeva l’utilizzo anche nel caso di impianti di refrigerazione in contesti non specifici. Vediamo di chiarire le cose.
Il TAR, nel merito, si e’ espresso contro il ricorso di un’impresa che si era appellata al tribunale per cercare di far escludere il vincitore di un bando pubblico, una societa’ di software, per la fornitura di telecamere per sanzionare i trasgressori del codice della strada, affiggendole ad edifici.
I giudici, analizzando il ricorso, hanno dovuto entrare nel merito del contesto normativo indicato dal decreto, in particolare per la contestata «carenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 3 D.M. 22.1.2008 n. 37», ma ha finito per dichiarare tali mancanze destituite di fondamento.
Infatti, partendo proprio dall’art. 1 del D.M. 37/2008 «Ambito di applicazione» ricordano che stabilisce: «1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto».
Il riportato art. 1, nell’individuare l’ambito di applicazione del decreto, stabilisce al primo comma che la normativa invocata dal RICORRENTE opera per i soli dispositivi che siano posti al servizio di un edificio, e dunque che siano funzionali ad arrecare una qualche utilità all’immobile ove sono installati.
Il Tribunale chiamato ad accertare la sussistenza del detto presupposto applicativo con riferimento alle telecamere di rilevazione del numero di targa che il Capitolato d’appalto prevedeva dovessero essere installate, indica che non presentano le caratteristiche richieste dal comma 1 della disposizione. Ovvero, gli impianti che rilevano le targhe dei contravventori al codice della strada non possono dirsi “al servizio” di un immobile (come lo sono invece, ad esempio, le telecamere di videosorveglianza).
Per quanto sopra respingevano il ricorso cin quanto “gli impianti oggetto dell’appalto per cui è causa non hanno invero rapporti funzionali con alcun edificio, non apportano utilità di sorta a qualsivoglia immobile, e come tali non verificano il presupposto di cui al comma 1. In difetto di ciò, come sopra precisato, si è fuori dal campo di operatività del D.M. 37/2008”.
E qui intervengono le conclusioni per estensione alla “nostra” refrigerazione.
E’ evidente che, in generale, a meno che l’edificio non sia nato per essere asservito ad una funzione che prevede l’impianto di refrigerazione come elemento qualificante (ad esempio un supermercato con destinazione commerciale sin dalla nascita in tal senso), non richiederà l’applicazione del DM 37/2008, ovvero il rilascio della Dichiarazione di Conformità per l’ottenimento di eventuali abilitazioni da parte degli enti preposti.
Questa interpretazione ci viene avallata dal MiSE con i pareri del 24 luglio 2008 ad un privato, del 2 febbraio 2012 alla CCIAA di Taranto e del 30 marzo 2017 ad un privato. In quelle interpretazioni, che fanno anche loro giurisprudenza, il MiSE indica che “l’attivita’ svolta in sede di installazione impianti di refrigerazione per supermercati non puo’ essere esonerato dall’applicazione della norma”. Ed inoltre, “ne consegue che la relativa attivita’ possa essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate ai sensi del DM 37/2008 (lettera C)”.
Il combinato disposto dei pareri MiSE e della sentenza del TAR dovrebbe portare a concludere che, così come per le telecamere di cui alla sentenza, l’impianto di refrigerazione che non sia elemento qualificante dell’edificio e che non ha rapporti funzionali con l’edificio stesso, non apportando utilità di sorta all’immobile se non per gli scopi dell’attività specifica non rientra nel campo del DM 37/2008.
Pero’, sempre il MiSE, ritiene che “vista la previsione di cui all’art. 1 del DM 37/2008, che il decreto medesimo trova applicazione, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, anche agli impianti a servizio delle attivita’ di processo, commerciali e terziarie che si svolgono negli edifici”.
Quest’ultimo passaggio e’ in contrapposizione alla sentenza del TAR, che esclude tali fattispecie in quanto tali impianti “non hanno […] rapporti funzionali con […] (l’) edificio, non apportano utilità di sorta a qualsivoglia immobile”.
Facciamo qualche ipotesi.
Un impianto di refrigerazione per un’impresa casearia che ha utilizzato dei capannoni “generici” per il suo stabilimento produttivo, o, ancora, un impianto di refrigerazione in un edificio destinato ad un processo di trattamento fanghi sono molto piu’ in sinergia con la sentenza del TAR che non con l’interpretazione del MiSE contrapposta a quanto scritto nel Decreto. Si tratta di impianti “di processo”, ma sono chiaramente senza alcun rapporto funzionale con l’edificio, salvo il mero fatto di contenerli, e non apportano alcuna utilita’ agli immobili.
Riteniamo che in questo caso il DM 37/2008 non trovi applicazione, e l'installatore possa non possedere l’abilitazione DM 37/2008 lettera C, da cui derivano gli obblighi di rilascio della dichiarazione di conformita’ allegata al decreto stesso.
Ciò non toglie che l’impianto, come tutti gli impianti che ricadono nell’applicazione della direttiva PED, debba essere dotato di Dichiarazione di Conformità CE, marcatura CE e supportato da un adeguato Fascicolo Tecnico che, normalmente, travalica i contenuti della più semplice dichiarazione di conformità di impianto DM 37/08.
Questa interpretazione sarà sottoposta al MiSE per verifica.
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La Redazione