La nuova EN 17779 per le procedure di brasatura: come dobbiamo comportarci?
Affrontiamo il tema non solo per questa norma, ma vediamo come regolarsi comunemente
24 febbraio 2026
La prima questione: di cosa stai parlando??
Sto parlando della UNI EN ISO 17779:2026 (equivalente alla EN ISO 17779), la norma, appena pubblicata, per la specifica e qualificazione delle procedure di brasatura (Brazing Procedure Specification – BPS e relativa qualificazione) per materiali metallici, ovvero, per quel che ci riguarda, in rame e acciaio.
La norma sostituisce la UNI EN 13134:2002, ed è entrata in vigore il 12 febbraio 2026 (come da catalogo UNI ufficiale) ritirata proprio in quella data.
E' una norma fondamentale sebbene non sia armonizzata, e, insieme alla qualificazione del brasatore, costituisce lo "stato dell'arte" riconosciuto dagli Enti Notificati per valutare conforme le giunzioni a brasare.
Quindi, la EN 17779, insieme alla certificazione del brasatore (patentino brasatura secondo la EN 13585), costituiscono la modalità appropriata per soddisfare il requisito della PED 3.1.2, e devono essere allegate al Fascicolo Tecnico per le apparecchiature/impianti di categoria PED uguale o superiore alla II .
Nel dettaglio.
Le due norme sono complementari e spesso coesistono:
- ISO 17779 → qualifica del processo/procedura (BPS/BPQR).
- ISO 13585 → qualifica del personale (brasatore/operatore), con certificati che durano tipicamente 5 anni (rinnovabili con esami o prolungamenti).
Nel Fascicolo Tecnico devono essere entrambe verificate e documentate (riferite con prove/certificati), altrimenti l'Organismo Notificato potrebbe contestarne la conformità.
- Per la Cat. I è sufficiente l’autocertificazione del fabbricante (ma meglio seguire comunque le norme per robustezza).
- Per le Cat. ≥ II occorre l’approvazione esplicita dall’Ente Notificato sulle qualifiche.
La Direttiva PED 2014/68/EU, all'Allegato I, punto 3.1.2 (giunzioni permanenti), richiede che le giunzioni permanenti (tra cui brasatura, saldatura, ecc.) siano eseguite con procedure qualificate e da personale qualificato, in modo appropriato (appropriate qualification), con coinvolgimento di un organismo terzo competente (Notified Body o Recognised Third Party Organisation - RTPO) per categorie II, III e IV.
Le norme EN ISO 17779 e EN ISO 13585 non sono armonizzate sotto la PED (non compaiono negli elenchi pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE per la presunzione di conformità diretta). Tuttavia, entrambe offrono modalità appropriate per soddisfare il requisito essenziale 3.1.2.
La PED, infatti, non prescrive una norma specifica per la brasatura (a differenza della saldatura, dove EN ISO 15614-1 è armonizzata e dà presunzione diretta). Il requisito è generico, e si indica che le procedure devono essere qualificate "in modo appropriato", con prove adeguate, e il personale deve essere approvato da un ente terzo per cat. ≥ II.
Le norme ISO/EN citate sono considerate lo "stato dell'arte" (standard riconosciuti a livello internazionale/europeo) e allineate ai principi della PED.
In pratica, gli Organismi Notificati (ITEC, TÜV, RINA, Bureau Veritas, ecc.) e le linee guida del Working Group "Pressure" della Commissione UE accettano queste norme come mezzo volontario valido per dimostrare la conformità al 3.1.2, purché:
- Il fabbricante le adotti esplicitamente nel proprio Sistema di Qualità.
- Le qualifiche siano approvate/supervisionate dall'ente terzo (per Cat. ≥ II).
- Non ci siano deviazioni sostanziali dai requisiti PED (es. prove adeguate alle condizioni di esercizio).
Come comportarsi oggi nel Fascicolo Tecnico e nella Dichiarazione di Conformità
Poiché la norma è entrata in vigore da pochissimi giorni, la prassi corretta e prudente (in assenza di indicazioni transitorie esplicite da parte di UNI, CEN o ISO) potrebbe essere la seguente:
- Per le nuove procedure di brasatura / nuovi Fascicoli Tecnici / nuove Dichiarazioni di Conformità:
- Indicare la UNI EN ISO 17779:2026 (o EN ISO 17779:202X se si usa la versione europea/internazionale).
- Tutte le nuove qualifiche di procedura (nuovi BPS e BPQR) devono essere eseguite secondo questa norma.
- È la versione vigente, quindi è quella da citare per garantire conformità agli standard più aggiornati (soprattutto se il cliente, il capitolato o un organismo di certificazione lo richiede).
- Per procedure già qualificate in precedenza secondo EN 13134 o edizioni precedenti:
- Le qualifiche esistenti restano valide fino alla loro naturale scadenza o fino a quando non intervengono modifiche sostanziali (essential variables) che richiedono una nuova qualifica.
- Nel Fascicolo Tecnico puoi mantenere il riferimento alla norma originaria di qualifica (es. “Procedura qualificata secondo UNI EN 13134”), specificando eventualmente che è preesistente alla transizione del 2026.
- Non è obbligatorio riqualificare immediatamente tutto il pregresso solo perché è cambiata la norma (non c’è un obbligo di “migrazione forzata” immediata come per alcune norme di sistema qualità).
- Per il personale (brasatori certificati secondo EN ISO 13585):
- I certificati individuali restano validi per i 5 anni indicati sul certificato (o fino alla data di scadenza/prolungamento).
- Non serve citare la ISO 17779 per il personale: si continua a indicare UNI EN ISO 13585 (edizione applicata al momento della qualifica, es. 2021 o 2025).
- Quando un brasatore andrà a rinnovo (es. nel 2027-2030), la nuova qualifica personale sarà fatta secondo l’ultima edizione UNI EN ISO 13585 in vigore a quel momento.
Raccomandazioni pratiche
Nel Fascicolo Tecnico o nella Dichiarazione di Conformità (o nel Quality Plan / Welding/Brazing Book), una formulazione adeguata in questa fase transitoria potrebbe essere:
- “Le giunzioni brasate sono state eseguite in conformità alla specifica di procedura BPS qualificata secondo UNI EN ISO 17779:2026.” (per tutto ciò che è nuovo/post-12 febbraio 2026)
- Oppure, se misto: “Procedure di brasatura qualificate secondo UNI EN 13134 (pre-2026) o UNI EN ISO 17779:2026 a seconda della data di qualifica.”
Se il prodotto è soggetto a Direttiva PED (2014/68/UE), Regolamento Macchine o altri requisiti cogenti, è bene verificare con l’Organismo Notificato o con l’ente di certificazione: spesso accettano le qualifiche pregresse fino a scadenza naturale, ma richiedono la nuova norma per tutto il nuovo.
In sintesi, è bene usare la UNI EN ISO 17779:2026 per il presente e il futuro; mantieniamo le referenze pregresse per ciò che è già qualificato e ancora valido. Se avete dubbi su casi specifici (es. commessa in corso o cliente che chiede esplicitamente la transizione), siamo disponibili al confronto.
La Redazione