Nuovi modelli ministeriali FER e pompe di calore: cosa cambia per gli installatori
Il MASE ha emesso il decreto che fornisce i modelli standard di cui al D.Lgs 190/2024
13 dicembre 2025
Il D.Lgs 190/2024 ha introdotto un quadro unico e semplificato per gli impianti FER, includendo espressamente le pompe di calore e i sistemi di accumulo. Per gli installatori significa che ogni intervento – dalla nuova installazione al potenziamento o rifacimento – rientra in uno dei tre regimi amministrativi:
- Attività libera
- Procedura abilitativa semplificata (PAS)
- Autorizzazione unica (AU)
I nuovi modelli ministeriali
Dal 11 aprile 2026 saranno operativi i modelli unici di istanza (DM 441/2025) per PAS e AU. Per le pompe di calore questo comporta:
- Uniformità nazionale: un solo modello valido in tutta Italia, senza varianti regionali.
- Riduzione degli errori: format standard che guida l’installatore nella compilazione.
- Tempi certi: procedure più snelle e prevedibili.
Applicazioni pratiche per le pompe di calore con valori di riferimento
1. Attività libera
- Esempi tipici: installazioni di pompe di calore fino a 12 kW per uso domestico (abitazioni singole o piccoli appartamenti).
- Caratteristiche: non richiedono autorizzazioni, salvo vincoli paesaggistici.
- Vantaggio: tempi immediati di installazione, con minimi adempimenti documentali.
2. PAS – Procedura abilitativa semplificata
- Esempi tipici: installazioni di pompe di calore tra 12 kW e 50 kW, destinate a condomini, edifici terziari o piccole strutture produttive.
- Caratteristiche: non soggette ad autorizzazione unica e prive di impatti ambientali significativi.
- Dal 2026: l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente con il modello ministeriale PAS.
- Vantaggio: tempi ridotti e maggiore certezza per interventi di media scala.
3. AU – Autorizzazione unica
- Esempi tipici: installazioni di pompe di calore oltre 50 kW, come sistemi centralizzati per distretti energetici, grandi edifici pubblici o impianti industriali.
- Caratteristiche: procedura unica che integra eventuali valutazioni ambientali.
- Dal 2026: obbligo di utilizzare il modello ministeriale AU.
- Vantaggio: un solo procedimento che racchiude tutte le autorizzazioni, garantendo chiarezza e completezza.
Utilità concreta per gli installatori
Per chi lavora ogni giorno con le pompe di calore, la novità dei nuovi modelli ministeriali si traduce in vantaggi molto pratici. Prima di avviare un intervento, l’installatore può effettuare un check preliminare immediato, individuando con chiarezza il regime amministrativo corretto: sotto i 12 kW l’attività rientra tra quelle libere, tra 12 e 50 kW si passa alla procedura abilitativa semplificata (PAS), mentre oltre i 50 kW è necessaria l’autorizzazione unica (AU).
Questa classificazione semplice e standardizzata riduce sensibilmente la burocrazia, perché i modelli ministeriali evitano interpretazioni locali e garantiscono uniformità su tutto il territorio nazionale. Per gli installatori significa meno tempo speso su pratiche e più tempo dedicato al lavoro tecnico.
Ne deriva anche una maggiore competitività: tempi certi di avvio dei cantieri e riduzione dei costi indiretti legati alle attese amministrative consentono di gestire più commesse e offrire un servizio più rapido ai clienti.
Infine, la semplificazione riguarda anche gli interventi di retrofit: sostituzioni, potenziamenti o rifacimenti di pompe di calore già esistenti seguono gli stessi regimi, evitando complicazioni aggiuntive e rendendo più lineare la gestione degli impianti nel tempo.
Conclusione
Per gli installatori di pompe di calore, i nuovi modelli ministeriali previsti dal D.Lgs 190/2024 sono una vera opportunità: chiarezza normativa, tempi rapidi e procedure uniformi. Conoscere le soglie di potenza (12 kW – 50 kW – oltre 50 kW) permette di orientarsi subito nel regime corretto e di garantire ai clienti un servizio più efficiente e competitivo.
La Redazione