Nuovi modelli ministeriali FER e pompe di calore: cosa cambia per gli installatori
Il MASE ha emesso il decreto che fornisce i modelli standard di cui al D.Lgs 190/2024
13 dicembre 2025
⚠ ERRATA CORRIGE — Aggiornamento del 9 aprile 2026
"Nel D.Lgs. 190/2024, Allegato A 'Interventi in attività libera', Sezione I, comma 1, lettera n, è indicata la voce 'pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria' senza alcuna soglia di potenza. Diversamente da quanto indicato nell'articolo, tutte le pompe di calore a servizio di edifici per climatizzazione e produzione ACS rientrano nel regime di attività libera senza distinzioni di potenza. La soglia di 50 kW indicata nell'articolo è errata: l'Allegato B prevede la PAS per pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW. Per impianti oltre 50 MW si applica l'Autorizzazione Unica."
Ringraziamo il lettore che ha segnalato con precisione e puntualità le imprecisioni contenute nella versione originale di questo articolo. La segnalazione è corretta su tutti i punti. La versione che segue sostituisce integralmente il testo precedente.
Il MASE ha emesso il decreto che fornisce i modelli standard di cui al D.Lgs. 190/2024
Il D.Lgs. 190/2024 ha introdotto un quadro unico e semplificato per gli impianti FER, includendo espressamente le pompe di calore e i sistemi di accumulo. Per gli installatori significa che ogni intervento — dalla nuova installazione al potenziamento o rifacimento — rientra in uno dei tre regimi amministrativi:
- Attività libera
- Procedura abilitativa semplificata (PAS)
- Autorizzazione unica (AU)
I nuovi modelli ministeriali
Dall'11 aprile 2026 sono operativi i modelli unici di istanza (DM 441/2025) per PAS e AU. Per le pompe di calore questo comporta:
- Uniformità nazionale: un solo modello valido in tutta Italia, senza varianti regionali.
- Riduzione degli errori: format standard che guida l'installatore nella compilazione.
- Tempi certi: procedure più snelle e prevedibili.
La classificazione corretta: il criterio è la destinazione d'uso, non la potenza
La novità più rilevante del D.Lgs. 190/2024 per il settore delle pompe di calore è che il regime amministrativo applicabile non dipende dalla potenza dell'impianto, bensì esclusivamente dalla sua destinazione d'uso. Questa distinzione è fondamentale per orientarsi correttamente.
1. Attività libera — pompe di calore a servizio di edifici
L'Allegato A, Sezione I, lettera n) del decreto stabilisce in modo diretto che rientrano in attività libera le:
"pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria"
Non è prevista alcuna soglia di potenza. Qualsiasi pompa di calore — di qualunque tecnologia (aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua) e di qualunque taglia — destinata alla climatizzazione o alla produzione di ACS di un edificio è installabile senza autorizzazioni, senza comunicazioni al Comune, senza alcun atto di assenso, fatte salve le eccezioni legate a vincoli paesaggistici, aree protette e siti Natura 2000 espressamente previste dall'art. 7 del decreto.
La stessa regola si applica agli interventi sull'esistente: l'Allegato A, Sezione II include la sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'ACS, sempre senza soglia di potenza.
Contestualmente, il D.Lgs. 190/2024 ha abrogato la lettera a-bis) dell'art. 6, comma 1, del DPR 380/2001, che limitava la liberalizzazione alle sole pompe aria-aria di potenza inferiore a 12 kW. Quel vecchio limite — tecnologico e dimensionale — non è più in vigore.
2. PAS — pompe di calore asservite a processi produttivi fino a 50 MW
L'Allegato B, Sezione I, lettera q) prevede la Procedura Abilitativa Semplificata per:
"pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW"
La PAS si applica quindi esclusivamente all'ambito industriale e produttivo — non edilizio — per impianti fino a 50 MW termici (non kW). Si tratta di potenze rilevanti, tipiche di processi produttivi complessi, di distretti industriali o di grandi stabilimenti. L'Allegato B, Sezione II, lettera d) estende la PAS anche alla sostituzione di tali impianti, sempre entro i 50 MW.
3. Autorizzazione Unica — pompe di calore asservite a processi produttivi oltre 50 MW
Per le pompe di calore asservite a processi produttivi di potenza superiore a 50 MW si applica l'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 9 e dall'Allegato C. Il decreto distingue due livelli di competenza:
- AU regionale (Allegato C, Sezione I): pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW. La richiesta è presentata alla Regione territorialmente competente o alla Provincia delegata.
- AU statale (Allegato C, Sezione II, lettera d): pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW. La competenza è del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Si tratta di impianti di scala industriale eccezionale, attualmente presenti solo nei contesti produttivi più intensivi.
Quadro sinottico
|
Tipo di PdC |
Potenza |
Regime |
Ente competente |
|
A servizio di edifici — climatizzazione e/o ACS |
qualsiasi |
Attività libera |
— |
|
Asservite a processi produttivi |
fino a 50 MW |
PAS |
Comune |
|
Asservite a processi produttivi |
da 50 MW a 300 MW |
AU |
Regione |
|
Asservite a processi produttivi |
oltre 300 MW |
AU |
MASE |
Utilità concreta per gli installatori
Per chi lavora ogni giorno con le pompe di calore, la logica del D.Lgs. 190/2024 è lineare e operativamente vantaggiosa. La prima domanda da porsi prima di avviare un intervento non è "quanti kW ha questa macchina?" ma "dove va installata e a cosa serve?"
Se la pompa di calore serve a climatizzare un edificio o a produrre acqua calda sanitaria — che si tratti di una villetta, di un condominio, di un edificio commerciale o di un grande complesso — si è in attività libera, a prescindere dalla potenza. L'installatore non presenta istanze, non attende autorizzazioni, non compila moduli ministeriali: procede direttamente, nel rispetto delle norme tecniche di settore (DM 37/2008, F-Gas, PED, EN 378 dove applicabili) e degli eventuali vincoli paesaggistici.
I nuovi modelli unici ministeriali (DM 441/2025, operativi dall'11 aprile 2026) trovano invece applicazione diretta per le pompe di calore industriali soggette a PAS — ovvero quelle asservite a processi produttivi con potenza fino a 50 MW — garantendo uniformità nazionale nella presentazione delle istanze tramite la piattaforma SUER, eliminando le varianti regionali e riducendo i tempi di risposta del Comune.
Il risultato è una semplificazione netta per la stragrande maggioranza del mercato installativo: il settore residenziale, terziario e delle grandi utenze edilizie opera interamente in regime libero, senza oneri amministrativi aggiuntivi legati alla taglia dell'impianto.
Conclusione
Per gli installatori di pompe di calore, il D.Lgs. 190/2024 introduce una regola chiara: la destinazione dell'impianto determina il regime, non la potenza. Qualunque pompa di calore al servizio di un edificio — per climatizzazione o ACS — è attività libera, senza eccezioni legate alla potenza o alla tecnologia. Le soglie di potenza entrano in gioco esclusivamente per gli impianti asserviti a processi produttivi, con la PAS fino a 50 MW, l'Autorizzazione Unica regionale da 50 a 300 MW e quella statale oltre i 300 MW.
Conoscere questa distinzione permette di orientarsi con precisione nel regime corretto e di offrire ai clienti un servizio tecnico e informativo all'altezza di una normativa che, su questo punto, ha operato una semplificazione strutturale.
La Redazione