Transizione 5.0: cosa deve fornire il fabbricante di un insieme PED
Anche i consulenti brancolano nel buio con la refrigerazione. Vediamo cosa è necessario (possibile!) fornire
23 settembre 2025
Siamo quasi alla fine del periodo utile per "aggredire" i contributi di Transizione 5.0, e, come sappiamo dal mainstream, pochi hanno saputo accedervi. E con gli impianti di refrigerazione è anche peggio!
Quale era la principale richiesta sul fronte tecnico? Fornire evidenza del risparmio energetico ottenibile a fronte dell'investimento prospettato, per l'impianto stesso o per tutto il sito.
L’accesso agli incentivi del Piano Transizione 5.0 (DM 24 luglio 2024, attuativo dell’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19) richiede che gli investimenti in impianti di refrigerazione dimostrino un miglioramento dell’efficienza energetica pari almeno al 3% a livello di sito produttivo o al 5% sul processo interessato.
Le recenti FAQ del MIMIT (novembre 2024) e le note di semplificazione del GSE hanno chiarito che la conformità può essere attestata anche tramite documentazione standardizzata (regolamenti UE, norme tecniche armonizzate, certificazioni di prodotto), riducendo gli oneri di calcolo ex novo.
Uno dei passaggi fondamentali del cambiamento dall'Industria 4.0 a Transizione 5.0 si è riferito all'introduzione dell'efficienza energetica oltre alla connettività con i sistemi gestionali. In una prima fase ci si è riferiti ad un approccio mediato dalla prima edizione dei Certificati Binachi, dove, per ottenere l'accesso ai benefici economici occorreva dimostrare "fisicamente" la riduzione dei consumi, con misurazioni pre e post installazione delle soluzioni di efficienza.
Come sempre, questo approccio più strutturato e (diciamolo) scientifico ed indipendente dal luogo e dalle condizioni di installazione, ha creato difficoltà, malumori e mal di pancia. Non si trattava certamente di una misura puntuale, ma di un valore mediato stagionalmente ovvero misurato per un intervallo di tempo significativo, sì da renderlo inerte rispetto ad un cambiamento repentino per qualche accidente.
Ecco allora le "semplificazioni", che hanno riportato al centro dell'attenzione il tema della conformità delle tecnologie adottate alle "best practice" statuite dagli standard.
Facciamo riferimento, e parliamo di, Ecodesign, conformità di prodotto agli standard di misura (inverter, pompe di calore, banchi frigoriferi, etc) ed efficienza e di efficienza complessiva di un impianto.
1. Conformità Ecodesign
Gli impianti e le apparecchiature di refrigerazione (dove questi sono applicabili) devono rispettare i regolamenti europei di Ecodesign ed Etichettatura Energetica, tra questi vi sono:
- Reg. (UE) 2015/1095 – requisiti di progettazione ecocompatibile per apparecchi di refrigerazione professionale.(ad esempio le unità di condensazione testate secondo EN 13215)
- Reg. (UE) 2019/2024 – requisiti per gruppi frigoriferi e refrigeratori di liquido.
- Reg. (UE) 2019/2018 – etichettatura energetica per apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (ad esempio i banchi frigoriferi remoti o i plug in).
- Reg. (UE) 2024/1834 - ventilatori la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW al loro punto di massima efficienza, anche quando sono integrati in altri prodotti.
La dichiarazione di conformità del costruttore, integrata da schede tecniche e certificati di prova, costituisce evidenza sufficiente ai fini dell’ammissibilità ai benefici Transizione 5.0 (se si superano i limiti di efficienza richiesti). Ricordiamo che la dichiarazione di conformità CE deve riportare il regolamento a cui l'apparecchio è conforme.
Inoltre, ricordiamo che l'Ecodesign è un obbligo per i costruttori e devono riportarlo nella dichiarazione CE di conformità!
2. Inverter e sistemi di regolazione
Qui entriamo nella sezione di "prodotto". E' ormai prassi nella maggior parte dei casi l’adozione di compressori, ventilatori e pompe con tecnologia inverter, e questa "innovazione" è riconosciuta come misura di efficientamento.
Gli standard di riferimento includono:
- EN 50598-2 – Efficienza energetica dei sistemi di azionamento a velocità variabile (Power Drive Systems).
- ISO 14955-2 – Valutazione dell’efficienza energetica delle macchine utensili, applicabile per analogia ai sistemi di regolazione.
Le FAQ MIMIT (punti 4.19–4.21) confermano che la sostituzione di apparecchiature obsolete con nuove dotazioni “tecnologicamente analoghe” ma più efficienti può essere certificata tramite evidenze del costruttore (normalmente disponibili) o audit energetici standardizzati.
3. Sistemi di misura dei consumi (toroidi e strumenti di monitoraggio)
Se il cliente o il suo consulente intende procedere con la validazione dei risparmi energetici è obbligatoria la misura ex ante e ex post dei consumi, si potrà far riferimento ai seguenti standard:
- EN 61010-1 – requisiti di sicurezza per strumenti di misura elettrici.
- EN 61557-12 – requisiti per sistemi di monitoraggio della potenza e dell’energia (PMD).
- EN/IEC 62053-21/22/23 – contatori statici di energia attiva e reattiva.
- EN ISO 50001:2018 – Sistemi di gestione dell’energia, come quadro metodologico per la raccolta e validazione dei dati.
Per quanto riguarda il costruttore del sistema, l'unica "responsabilità" sarà stata quella di fornire toroidi certificati e sistemi di misura certificati e installati da soggetti competenti, garantendo tracciabilità e taratura.
Le semplificazioni GSE ammettono strumenti già certificati IEC/EN, purché correttamente integrati nel sistema di monitoraggio. Il GSE non cita uno standard specifico come la norma UNI CEI 10000 per i toroidi di misura, ma fa riferimento alle specifiche tecniche e agli standard stabiliti nei documenti attuativi dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), come i Manuali di Certificazione e i Decreti Ministeriali pertinenti, ad esempio il DM 21/07/2025, che definiscono le modalità di rendicontazione e validazione dei progetti di efficienza energetica.
4. Documentazione da predisporre
Quindi, per poter fornire un dossier tecnico difendibile è raccomandato per il costruttore dell'impianto includere:
- Dichiarazioni di conformità Ecodesign e CE.
- Schede tecniche e certificazioni di efficienza per inverter e componenti.
- Certificazioni di taratura e conformità IEC/EN dei sistemi di misura.
- Report di audit energetico (ISO 50002) o perizia asseverata.
Per dimostrare la conformità Ecodesign o comunque l’efficienza energetica ai fini Transizione 5.0, si possono utilizzare altri riferimenti normativi e regolatori.
Ad esempio, nel caso di impianti con centrali multicompressore, o applicazioni per la climatizzazione, si può far riferimento a norme tecniche di prova e prestazione. Infatti, quando non esiste un regolamento Ecodesign diretto, si può ricorrere a norme di prova riconosciute, quali:
- EN 14825 – Metodi di prova per determinare SEER/SCOP (utilizzata per pompe di calore e refrigeratori, applicabile per analogia).
- EN 12900 – Condizioni di prova e prestazioni dei compressori ermetici e semiermetici (tutti i maggiori costruttori rendono dichiarazioni di conformità citando questo standard).
- ISO 16358 – Indicatori di prestazione stagionale per apparecchi di condizionamento e refrigerazione.
- EN 17432:2021 – Efficienza energetica dei sistemi di refrigerazione commerciale (nuovo riferimento utile per centrali multicompressore).
Infine, si potrebbe far riferimento ad un approccio “sistema” e audit energetico.
Per centrali multicompressore con condensatore remoto, la prassi consolidata è applicare la ISO 50001 (gestione dell’energia) e la ISO 50006 (indicatori di prestazione energetica) per dimostrare il miglioramento. Oppure si può utilizzare la EN 50693 (valutazione ambientale dei prodotti elettrici) per supportare la sostenibilità o integrare il tutto con una perizia asseverata che richiami i parametri di efficienza stagionale (SEPR, Seasonal Energy Performance Ratio) già previsti dal Reg. 2019/2024 per i refrigeratori.
5. Prassi GSE e MIMIT
Le FAQ MIMIT e le note GSE ammettono che, in assenza di un regolamento Ecodesign specifico, è possibile:
- Fare riferimento a norme tecniche armonizzate (EN/ISO) per la prova di efficienza.
- Utilizzare dichiarazioni del costruttore basate su test di laboratorio secondo norme riconosciute.
- Integrare con audit energetico ex ante/ex post per dimostrare il risparmio conseguito.
In sintesi, ad esempio per le centrali multicompressore con condensatore remoto, non si applica il Reg. 2015/1095, ma si può costruire un fascicolo tecnico difendibile richiamando Reg. 2019/2024, EN 14825, EN 17432, e metodologie ISO 50001/50006. Questo approccio è coerente con le semplificazioni GSE e con la filosofia “documentazione standardizzata” prevista dal MIMIT.
Grazie alle semplificazioni introdotte dal GSE e alle FAQ MIMIT, oggi è possibile accedere agli incentivi Transizione 5.0 con un percorso più chiaro e standardizzato. La chiave è predisporre un fascicolo tecnico che richiami esplicitamente regolamenti UE, norme EN/ISO e certificazioni di prodotto, così da garantire la piena difendibilità in sede di controllo.
La Redazione