Anche i CHILLER devono essere "messi in servizio"
L'inferenza di PED e Testo UNico sulla Sicurezza non lascia dubbi: anche i chiller sono attrezzature da lavoro
04 settembre 2025
Oggi affrontiamo un altro tema che è rimasto sottaciuto per troppo tempo, grazie alla virtuosità dei costruttori (che realizzano apparecchiature certamente di qualità e sicure) e al fatto che sinora i refrigeranti erano tutti di categoria A1: i chiller sono attrezzature da lavoro per ogni impresa e i relativi datori di lavoro devono ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs 81/08.
Grazie all'intervento di alcune ATS e dell'INAIL, sta emergendo il completo disinteresse, da parte degli Operatori e dei rispettivi RSPP, per i doveri richiamati dal TUS per questa tipologia di apparecchiature.
Andiamo nel dettaglio e forniamo alcuni riferimenti per il tema, che andremo diffusamente e con molta accuratezza a descrivere nel libro di prossima pubblicazione "Sotto Zero, Sopra Rischio", a partire dalla prossima fiera Refrigera 2025..
La classificazione come attrezzatura in pressione soggetta alla Direttiva PED e agli obblighi del D.Lgs. 81/08 è indipendente dalla destinazione d’uso del chiller — sia che venga utilizzato per la produzione industriale sia per la climatizzazione degli ambienti, indipendentemente dall’applicazione - si basa sulla normativa esistente, che è molto chiara sul tema. Questo tipo di attrezzature sono incluse nell'Allegato VII, che disciplina le verifiche periodiche per attrezzature in pressione.
Sono le caratteristiche tecniche del chiller, e non certamente l’uso finale che ne definiscono la necessità di conformità e sorveglianza.
La Direttiva PED, applicabile a tutte le apparecchiature ed insiemi per la refrigerazione e climatizzazione, si applica a qualsiasi attrezzatura o insieme che:
- Contenga fluidi in pressione > 0,5 bar.
- Sia destinata a essere messa in servizio nell’UE.
- Rientri nelle categorie di rischio definite dalla direttiva.
Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza di tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, a prescindere dalla funzione (produzione, climatizzazione, ecc.)., e il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- Verificare che l’attrezzatura sia marcata CE e conforme alla PED.
- Effettuare la denuncia di messa in servizio all’INAIL (se richiesto dal DM 329/04).
- Garantire la manutenzione e le verifiche periodiche (art. 71 del D.Lgs. 81/08).
Uno dei punti chiave per il conduttore, è conservare la documentazione tecnica (libretti, certificati, manuali, disegni e, soprattutto, dichiarazioni di conformità CE!) per renderli disponibili a richiesta delle autorità a seguito delle ispezioni a valle delle verifiche periodiche o decennali ovvero per controlli a campione..
Per essere chiari, quindi, un chiller per:
- la Climatizzare gli uffici → soggetto a PED contenendo componenti in pressione.
- Raffreddare un processo produttivo → soggetto a PED per le stesse ragioni.
In entrambi i casi, il datore di lavoro deve verificare la conformità PED, effettuare la denuncia di messa in servizio (se prevista dal DM 329/04) e garantire la manutenzione e le verifiche periodiche.
Ad ancor maggiore chiarezza, secondo la Direttiva 2014/68/UE (ex 97/23/CE), recepita in Italia, un insieme è: “Un assemblato di attrezzature a pressione, montate da un fabbricante, destinato a costituire un’unità integrata e funzionale.” Un chiller, che comprende compressori, scambiatori di calore, tubazioni e valvole, può rientrare in questa definizione se almeno una delle sue componenti è soggetta a pressione superiore a 0,5 bar.
CSIM opera da decenni su questi temi dal punto di vista tecnico-legale ed è in grado di supportare Operatori, costruttori ed installatori/manutentori sulle corrette (e legali) modalità di gestione.
La Redazione