Installare climatizzatori? Può essere un "cantiere temporaneo" che necessita della patente a crediti
Le attività legate all'installazione di split, multi e VRF sono da valutare nell'ambito degli adempimenti di sicurezza
06 agosto 2025
In molti casi l’installazione di un climatizzatore presso un’abitazione privata può essere considerata un “cantiere temporaneo o mobile” ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, soprattutto se comporta attività edili, impiantistiche o di montaggio che rientrano nella definizione normativa.
In questo senso, dal 1° ottobre 2024, è obbligatoria la patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili.
La definizione di “cantiere temporaneo o mobile” include qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, anche se di breve durata o presso privati. Sono esclusi solo coloro che svolgono prestazioni di natura intellettuale (es. progettisti, consulenti).
Quindi, se l’intervento di installazione:
- comporta lavori manuali o impiantistici,
- è svolto da imprese o lavoratori autonomi,
- e si configura come attività edile o assimilabile,
...allora rientra nella definizione di cantiere temporaneo, e richiede la patente a crediti per chi vi opera.
Secondo la Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 44557 del 09/11/2022, la disciplina sui cantieri temporanei o mobili si applica ai lavori impiantistici (come la climatizzazione) solo se nel medesimo contesto vengono eseguiti anche lavori edili o di ingegneria civile. Questo perché la presenza di più tipologie di lavorazioni può generare rischi di interferenza, che giustificano l’applicazione delle misure di sicurezza previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Vediamo quali lavorazioni impiantistiche possono far scattare la qualificazione come “cantiere”, attività che, se presenti, possono far rientrare l’intervento nella definizione di cantiere temporaneo o mobile:
- Realizzazione di fori su murature per il passaggio di tubazioni → assimilabile a demolizione parziale, quindi attività edile.
- Installazione di zanche, staffe e supporti su pareti o soffitti → comporta fissaggi strutturali, spesso con trapano o tasselli, quindi attività manuale assimilabile a edilizia.
- Formazione di tramezzi in cartongesso → rientra pienamente tra le opere edili (costruzione/ristrutturazione).
- Modifiche murarie, intonaci, ripristini → anch’essi sono lavori edili.
- Utilizzo di ponteggi, trabattelli o impalcature → indicativo di attività edilizia strutturata.
In sintesi: Se l’intervento impiantistico è accompagnato da qualsiasi attività che rientri nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08, come demolizioni, costruzioni, montaggi, ripristini murari, ecc., allora si configura come cantiere temporaneo o mobile, con tutti gli obblighi correlati (inclusa la patente a crediti).
CSIM è disponibile a valutare e attestare l'esistenza di tali caratteristiche e supportare le Imprese negli adempimenti necessari.
La Redazione