Nessuna denuncia di messa in servizio INAIL? L'impianto non può funzionare!
L'Operatore influenza fortemente la sostenibilità economica e la sicurezza del manutentore
07 luglio 2025
Si fa presto a dire "freddo", ma non è solo importante "produrlo", occorre che sia sicuro e verificato per tutti.
Le attrezzature frigorifere di un impianto di refrigerazione rientrano fra le attrezzature di lavoro, ed appartengono alla tipologia di cui all’Allegato V del D.Lgs 81/08.
Gli Impianti frigoriferi, attrezzature PED, introducono un rischio in azienda, e, anche se correttamente certificate e verificate periodicamente secondo quanto previsto dal D.M. 329/2004, devono essere sempre manutenute e presidiate secondo quanto prescritto dal fabbricante e dalle norme.
Tutta la responsabilità è dell’Operatore, e, in caso di problemi, è tenuto a mantenere in ordine tutta la documentazione che lo riguarda, a partire dall'obbligatoria dichiarazione di Messa in servizio all’INAIL (immatricolazione ovvero dichiarazione comunicata tramite il portale CIVA), che, probabilmente per quanto descritto all’inizio, spesso gli Operatori presumono (erroneamente!) che non sia necessaria. Si tratta di un obbligo di Legge, così come disciplinato dal DM 329/2004 e previsto dal D.Lgs 81/2008.
A valle della messa in servizio, o verifica di primo impianto, vengono poi imposte le “verifiche periodiche” o di “riqualificazione periodica”, le verifiche di riparazione o modifica.
A seconda della Categoria PED dell’impianto e del gruppo del Fluido (CO2 e HFC non infiammabili rientrano nel Gruppo 2, mentre, per esempio, l’ammoniaca R717 ed il propano R290 nel Gruppo 1), si hanno le scadenze di verifica periodica secondo la seguente tabella (Allegato VII, D.Lgs 81/08).
Se tutti gli oneri nella premessa sono in capo all’Operatore, la messa a disposizione - gli obblighi - da parte dell’installatore (fabbricante dell’insieme) di tutta la documentazione obbligatoria per Legge non è un orpello.
E' un obbligo la Dichiarazione di Conformità CE, la Targa CE dell’insieme e, soprattutto, il Manuale di Uso e Manutenzione, che indica i limiti di responsabilità dell'installatore/fabbricante.
Tali documenti sono validi sinché collegati al relativo fascicolo tecnico, il documento che sostanzia le scelte progettuali (spesso basate sul rispetto di norme armonizzate come la EN 378 parte 2).
E da quanto sopra discendono tutte le questioni relative all'aggiornamento dei DVR degli Operatori, delle verifiche di sicurezza (la sostituzione delle valvole!), etc.
Ecco perché, se durante una ispezione in un sito produttivo l'INAIL o la ASL non trovano la denuncia di Messa in servizio o la documentazione delle verifiche periodiche di un impianto, ne sanzionano l'Operatore e ne chiedono l'interruzione del funzionamento, E questo succede sia per gli impianti di refrigerazione, che, ad esempio, per i VRF, come recentemente abbiamo potuto constatare.
Questi ultimi, sono, normalmente, di Categoria PED II o superiori, e devono necessariamente possedere tutti i requisiti di cui abbiamo parlato.
CSIM si occupa di sicurezza negli impianti frigoriferi per Operatori e installatori/fabbricanti e/o manutentori, al fine di realizzare e condurre impianti sempre a norma di Legge.
La Redazione
(immagine in copertina da CoolingPost 28 maggio 2021)