RENTRI: non è ancora finita. Operatività per il Registro RCCS
Ancora da completare le registrazioni (dal 15 giugno le imprese tra 11 e 50 dipendenti) La tracciabilità dei rifiuti può attendere, ma gli obblighi restano
21 maggio 2025
Alla data odierna siamo ancora sulla piattaforma di lancio di una iniziativa di "semplificazione" gestionale che dovrebbe portare a una maggiore facilità di tracciamento dei rifiuti, al fine di realizzare quegli obblighi di circolarità e sostenibilità che ci sonsentiranno di ridurre i rifiuti in ambiente e renderlo più salubre e sicuro.
Nel frattempo, la principale notizia in evidenza sul portale è... la richiesta di versamento del "contributo annuo" 2025 per l'iscrizione!!
Vebbè.
Rivediamo gli obblighi di registrazione e le date per le categorie di imprese che ci riguardano, con particolare riferimento al RCCS.
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta certamente n passo avanti nella digitalizzazione della gestione dei rifiuti, ma la sua implementazione sta incontrando alcune difficoltà operative che vorremmo contribuire a chiarire.
Il sistema, che riprende alcune funzionalità già viste con ViviFIR, consente la codifica digitale del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), semplificando la trasmissione dei dati ma per il Registro di Carico e Scarico si hanno ancora dei dubbi..
Intanto ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 è entrato in vigore il nuovo modello di registro di cronologico di carico e scarico (RCCS), riportato nell'Allegato I al D.M. 4 aprile 2023 n.59.
Il nuovo modello sarà digitale fin da subito per alcuni soggetti e cartaceo per un periodo transitorio di 6/12 mesi per altri, secondo le tempistiche seguenti:
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
- per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 (tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico - tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.
Tutte le imprese artigiane, sostanzialmente quelle con meno di 50 dipendenti non ancora obbligate all'iscrizione (vedi le date soprastanti per gli obblighi) utilizzeranno il nuovo modello cartaceo nel periodo transitorio, ed avranno l’onere di “autoprodursi” il registro e di vidimarlo presso le competenti Camere di Commercio.
Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei deve essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria.
Successivamente al perfezionamento della propria iscrizione al RENTRI (alle date indicate), l’operatore iscritto è tenuto a identificare e definire sul RENTRI i propri registri per la movimentazione dei rifiuti, nei quali dovranno confluire periodicamente tutte le annotazioni.
La definizione di un registro, identificata anche come “apertura” del registro, può avvenire nelle seguenti modalità:
- attraverso la funzione presente nel portale web RENTRI;
- mediante il sistema gestionale dell’operatore o dei soggetti di cui all’Art. 190, comma 7 del D.lgs. 152/2006, che si interfaccia applicativamente (via API) con il servizio esposto dalla piattaforma del RENTRI.
In entrambi i casi si ha poi l’accesso al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione, tramite il RENTRI, dalle Camere di Commercio e restituisce il codice univoco assegnato al registro di carico e scarico. Nel caso di soggetti che utilizzano il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, la vidimazione è effettuata in maniera automatica dallo stesso servizio.
Le modalità di compilazione dei modelli sono definite negli allegati al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n. 251 disponibile anche sul sito del RENTRI.
L’annotazione, definita dall’art. 190 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è una registrazione da effettuare nel registro cronologico di carico e scarico riportando le informazioni indicate dallo stesso articolo.
Le tempistiche per l’annotazione nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono quelle stabilite dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, valide sia per il registro cartaceo che per il registro digitale.
Le annotazioni sono effettuate secondo le seguenti tempistiche:
- per i produttori di rifiuti (ad esempio le imprese frigoriste) almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il termine “registrazione”, utilizzato nel modello di registro cronologico di carico e scarico (allegato I al D.M. 03 aprile 2023, n. 59) nonché nelle istruzioni di compilazione (approvate con Decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251), è sinonimo di "annotazione".
Per la compilazione del RCCS le pagine stampate e vidimate presso la Camera di commercio possono essere compilate manualmente o stampando mediante un software gestionale.
Gli operatori possono compilare il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale con i propri gestionali oppure con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Appena registrati entro le proprie scadenze, vanno trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al RENTRI non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte.
La movimentazione di rifiuti, non trattandosi dell'attività prevalente, difficilmente verrà fatta dai frigoristi implementando tale gestione nel proprio gestionale. Riteniamo che potrà essere più efficace (e meno costosa, ndr) se effettuata tramite la piattaforma RENTRI.
In quest'ultimo caso, utilizzando i servizi di supporto del portale, si trasmettono al RENTRI i dati dei registri accedendo, dall’area Operatori del portale, all'applicazione in ambiente web per la tenuta dei registri di carico e scarico digitali.
La trasmissione dei dati può avvenire solo con riferimento alle unità locali correttamente configurate e per i registri di carico e scarico sui quali sono stati precedentemente registrati i movimenti.
L'accesso avviene mediante dispositivi di autenticazione digitale intestati al rappresentante o ad un incaricato.
La trasmissione è relativa:
- ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti.
- alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico.
L'utente può consultare l'elenco delle registrazioni già inserite e selezionare quelle che intende trasmettere. L’utente, sempre dall’area Operatori, consulta i dati trasmessi al RENTRI.
Come abbiamo notato in un recentissimo incontro con un folto gruppo di Installatori, l'incertezza relativa al mondo dei rifiuti è ancora grande, ed è necessario, prima di occuparsi del RENTRI avere chiarezza sugli obblghi e le norme relative alla produzione, stoccaggio e gestione degli stessi prima di occuparsi (in modo anomalo o perlomeno incerto) della tracciabilità a valle!
CSIM offre una guida stabile ai Clienti nell'ambito della consulenza sotto il "cappello" del contratto di supporto Frigorista Sereno, dui cui potete chiedere informazioni al nostro ufficio commerciale.
La Redazione