FGAS: La Verifica di una Riparazione. Quando, come e perchè.
Con il nuovo Reg. 2024/573 (oggi Legge) cambiano i termini ma non la sostanza ai sensi della EN 378
08 maggio 2025
Con il nuovo Regolamento Fgas 3.0, sono cambiate le tempistiche per l'effettuazione della VERIFICA dell'effiacia di una riparazione derivante da una perdita che deve sempre essere effettuata "senza indebito ritardo", e che in Italia (Paese di simpatici interpreti delle norme) si è ben specificato.Vediamo questi aspetti nel dettaglio.
Il riferimento di base è l'art. 4 del Regolamento relativo alla "prevenzione delle emissioni".
La Legge chiede all'Operatore che se viene rilevata una perdita di refrigerante fluorurato egli provveda "a che l'apparecchiatura o l'impianto in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra siano riparati senza indebito ritardo". Come dicevamo, per evitare l'interpretazione della dizione "senza indebito ritardo", il decreto sanzioni (D.Lgs 163/2019) sentenzia la riparazione (chiusura della perdita) debba essere effetuata al massimo entro 5 giorni. Quindi, se un manutentore rileva una perdita e ne rende edotto l'Operatore (proprietario o conduttore dell'impianto), esso deve interromperla entro 5 giorni.
Se non lo fa, l'Operatore presta il fianco ad una sanzione per immissione di gas fluorurati in atmosfera di tipo doloso (perchè a conoscenza della pèerdita) cioè intenzionale, con ammenda da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro. Quindi è bene che il tecnico ne informi il suo Cliente....
Ai sensi della "regola dell'arte", un impianto non deve essere privo di un adeguato numero di rubinetti di intercettazione capaci di sezionare l'impianto in parti adeguate per interventi efficaci di manutenzione; per cui, in caso di (ad esempio) di impossibilità di ottenere la parte di ricambio del componente disperdente necessario in tempi utili, si dovrà provvedere ad intercettare il fluido e rendere inoperativa quella sezione dell'impianto, ovvero a recuperare il refrigerante per intero.
Una volta bloccata la perdita, l'art. 4 comma 5 del regolamento prevede una ulteriore attività per l'Operatore, quella di VERIFICA della tenuta della riparazione da parte di persona fisica certificata: "l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata conformemente all'articolo 10". Ma questo controllo (verifica) dovrà essere effettuato "non prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace".
Le apparecchiature/impianti da sottoporre una volta riparati a questa Verifica sono quelli soggetti ai controlli delle perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 (ovvero con carica maggiore a 5 tonnCO2eq), e per le quali è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura.
La mancata verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.(art. 3 comma 3 del Decreto Sanzioni).
Stante la sanzione possibile, è bene provvedere affinchè nel Rapporto di Intervento sia ben scritto qualcosa del tipo: "SI E' PROVVEDUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA TENUTA DELLA RIPARAZIONE EFFETTUATA IN DATA XX/XX/2025 CON ESITO POSITIVO", perchè in assenza di questo l'Operatore, che avrà correttamente conservato il rapportino della riparazione della perdita, potrà essere soggetto - in caso di controlli - a sanzione per la mancanza del Rapportino di verifica della stessa.
E questo sarebbe "semplice".
C'è una complicazione che i tecnici manutentori devono consocere: il termine di Legge per il tempo minimo da far trascorrere per la Verifica (24 ore) è adeguato per non incorrere in problemi?
No. Non lo è.
Partiamo da un esempio concreto. Un manutentore ripara (nel termine dei 5 giorni) una perdita su un impianto, ad esempio con una brasatura su un giunto, e provvede ad effettuare la Verifica dopo 24 ore, supponiamo due giorni. E redige pure un adeguato rapportino di intervento.
Il terzo giorno la brasatura - a causa delle vibrazioni - cede, e vengono dispersi 300 kg di prezioso (!!) refrigerante in ambiente.
Torna subito per la riparazione successiva e presenta al Cliente la fattura per i 300kg di refrigerante utilizzato per la ricarica. Siccome oggi 300kg di HFC possono valere anche 24mila euro in vendita ($$$$$$$$), il Cliente si impunta e non vuole pagare, ritenendo che la riparazione non sia stata efficace.
Il manutentore, crede di essere nel giusto, e risponde che ha fatto tutto nei termini di Legge (Reg. 2024/573, art. 4 comma 5), quindi si rivolge con determinazione al Giudice per chiedere di provvedere al pagamento.
Il Giudice, che non è un Tecnico, chiama un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), che, in quanto tecnico formalmente incaricato, oltre a leggere il Regolamento verifica che il lavoro sia stato fatto secondo la Regola dell'Arte.
La Regola dell'Arte, nel nostre settore, è la EN 378, e per la manutenzione, la parte 4, che, all'Allegato D, nella Nota del punto D.6 sentenzia che "la verifica è ritenuta maggiormente efficace se effetuata dopo che il sistema ha funzionato per almeno una settimana dopo la riparazione" (tradotta dall'inglese).
Ed ecco il colpo di scena: il CTU riferisce al Giudice che, si, il manutentore ha rispettato le indicaizoni del Regolamento ma non ha rispettato la Regola dell'Arte, e quindi il Giudice lo fa soccombere nella causa, e si ritrova pure a pagare le spese, oltre che a non incassare la fattura del refrigerante.
Alcuni elementi di conclusione.
Gli standard tecnici prendono sempre le mosse dalle consuetudini, dalle prassi e, soprattutto dalle evidenze scientifiche. In questo caso il termine di una settimana indicato dalla EN378-4 è un valore condiviso a valle della valutazione del comportamento di affidabilità dei componenti meccanici.
La cosiddetta curva della "vasca da bagno" relativa al MMTF (Mean Time To Failure, il tempo medio di guasto) fa riferimento ad un certo tempo di assestamento delle riparazioni (la riduzione del tasso di guasto) prima di raggiungere il plateaux della vita ordinaria che è frutto dell'esperienza degli esperti e delle valutazioni obiettive. Ad esempio, una brasatura può presentarsi alla vista ben realizzata ma contenere delle cricche che, solo se sollecitate per un tempo minimo, si manifestano con una rottura macroscopica.
Quindi, a norma di quanto descritto, se il manutentore avesse aspettato 8 giorni e dopo l'ottavo giorno si fosse rotta la brasatura, i 300 kg di refrigerante li avrebbe certamente pagati il Cliente, perchè si sarebbe rispettata la regola dell'Arte!
Detto ciò, ricordiamo che la CTU non è un mezzo di prova ma solo uno strumento per integrare le conoscenze del giudice. Questo significa che la richiesta delle parti di nomina di un CTU viene valutata dal giudice discrezionalmente e può anche essere disattesa.
Allo stesso modo, il giudice non è tenuto a decidere per come indicato nella CTU, anche se il più delle volte vi aderisce completamente. In particolare, nell’assumere la decisione, il giudice non è vincolato dalle risultanze della consulenza d’ufficio, anche se contengono valutazioni e accertamenti tecnici che non sarebbe stato possibile svolgere altrimenti. Dalle deduzioni del consulente tecnico il giudice è infatti libero di trarre autonome e logiche conclusioni utilizzandole come elementi di giudizio per formare il proprio convincimento se le ritiene fondate.
Tecnica, normative e giudici terzi possono capitare sulla nostra strada, e influenzare l'economia delle nostre imprese con i valori deio fluidi oggi in circolazione....
CSIM è sempre disponibile per le attività di consulenza anche di fronte a cause con giudice terzo.
La Redazione