Refrigeranti infiammabili. No altri requisiti oltre a Marcatura CE PED per Prevenzione Incendi.
La Corte di Giustizia Europea sentenzia che la marcatura CE di un prodotto supera ogni ulteriore requisito nazionale prima della messa in vendita
05 maggio 2025
L'associazione dei costruttori francesi Uniclima ha portato sino alla Corte di Giustizia Europea una questione di primaria importanza per il nostro settore, ed ha avuto ragione. La marcatura CE è sufficiente per superare ogni altro requisito di prevenzione incendi.
In definitiva, per mantenere valide le primarie direttive europee di sicurezza del nostro settore (Direttiva PED, Direttiva Macchine e Direttiva Bassa Tensione) che garantiscono la libera circolazione delle merci in Europa a patto che siano marcate CE, i Paesi Membri non possono richiedere ulteriori prescrizioni se non alterando il principio del libero mercato o costringendo ad una distorsione della concorrenza..
Il requisito aggiuntivo a cui l'associazione si è opposta impugnandone il provvedimento, era che il Ministero dell'Interno francese aveva introdotto l'obbligo di installare, per la sicurezza contro i rischi di incendio e emergenza negli esercizi aperti al pubblico, solo apparecchiature ermeticamente sigillate per l'uso con refrigeranti infiammabili.
Che l’apparecchiatura sia ermeticamente sigillata, costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a quelli previsti da tre direttive: la Dir. 2006/42/EC, la Dir. 2014/35/EU e la Dir. 2014/68/EU anche se le apparecchiature con il marchio CE sono in conformità ai requisiti di tali direttive.
Quindi l’ordinanza del ministero avrebbe impedito alle apparecchiature non ermeticamente sigillate, ma marcate CE, di poter essere utilizzate in tali contesti.
E' su questo punto che la Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 52 del 23 marzo 2023 è intervenuta, stabilendo che non occorrono altri requisiti oltre alla Marcatura CE PED per soddisfare i requisiti della Prevenzione Incendi.
La conclusione è perentoria. Per la sicurezza antincendio negli esercizi aperti al pubblico, gli Stati membri non possono imporre ulteriori requisiti alle apparecchiature a pressione che utilizzano refrigeranti infiammabili, come frigoriferi, congelatori o condizionatori d'aria, recanti la marcatura CE ai fini della messa a disposizione di tale apparecchiatura sul mercato nazionale.
La Corte ritiene che gli Stati membri non possano, anche solo per l'uso di tali attrezzature in locali aperti al pubblico e tenuto conto dei rischi specifici per la sicurezza antincendio, imporre ulteriori requisiti previsti dalla direttiva 2014/68/UE "PED" (nel caso, che tali apparecchiature siano ermeticamente sigillate se contenenti gas infiammabili) per la messa a disposizione sul mercato nazionale di tale apparecchiatura; tali requisiti nazionali equivarrebbero a privare le misure di armonizzazione stabilite dalla direttiva PED, del loro valore di efficacia.
Infatti, i requisiti ulteriori che non figurano tra quelli essenziali di sicurezza previsti dalle direttive in questione, ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in commercio servizio di tali apparecchiature, nonostante tali apparecchiature rechino la marcatura CE.
La Corte ricorda che la “marcatura CE” consente al fabbricante di indicare che l’attrezzatura a pressione o l’insieme in questione è conforme ai requisiti armonizzati a livello dell’UE. Tale marcatura indica la conformità con tali requisiti ed è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.
Pertanto, la Corte ritiene che gli Stati membri non possano, anche «solo per l’uso di tale attrezzatura in locali aperti al pubblico e tenuto conto dei rischi specifici per la sicurezza antincendio”, imporre requisiti ulteriori a quelli previsti dalla direttiva 2014/68 per la messa a disposizione sul mercato nazionale di tali apparecchiature: una normativa nazionale sui requisiti equivarrebbe a privare di efficacia le misure di armonizzazione stabilite dalla direttiva UE.
ATTENZIONE!
La Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 52 del 23 marzo 2023 stabilisce che la marcatura CE prevale sulle normative nazionali riguardanti la prevenzione incendi, impedendo agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature contenenti refrigeranti infiammabili.
Tuttavia, la sentenza riguarda la commercializzazione e la messa a disposizione sul mercato di tali apparecchiature, non necessariamente la loro installazione e utilizzo. Le autorità locali, come i Vigili del Fuoco, potrebbero comunque avere il potere di regolamentare l'uso di queste apparecchiature in specifici contesti di sicurezza, ad esempio in ambienti ad alto rischio di incendio.
CSIM è in grado di supportare i costruttori in tal senso per stabilire la conformità ed i suoi limiti per le proprie apparecchiature.
La Redazione