PATENTE A CREDITI E IMPIANTI FRIGORIFERI. ANCORA PIU' CHIARO.
Quando è necessario fare riferimento alla patente a crediti per i cantieri della refrigerazione e climatizzazione?
03 febbraio 2025
Anche i cantieri per la refrigerazione e la climatizzazione possono essere soggetti alla necessità di possedere la c.d. Patente a Crediti. Infatti, verificando i requisiti, risulta chiaro che si tratta di un requisito a cuii devono sottostare le imprese che lavorano nell'ambito di cantieri con specifiche attività.
In dettaglio, l’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica frigorifera per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee frigorifere non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Tuttavia, laddove negli stessi cantieri vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Tanto per essere chiari, i lavori di installazione all'interno di un edificio in costruzione o ristrutturazione prevedono anche per i frigoristi il possesso della Patente a Crediti!
Questo è il caso dei nuovi supermercati, dell'installazione di un piping in un albergo in ristrutturazione, etc.
Ed ancora, a maggior chiarimento, il Ministero ha specificato che le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientrino nel concetto di “mera fornitura”, in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
Però attenzione: se si risulta soggetti, secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
STATO DELL'ARTE PER LA VALIDITA' DELL'ISTANZA
Nella prima fase (fino al 31 ottobre 2024) si era previsto l'invio di una PEC con le autocertificazioni (Circ. n. 4/2024) per ottemperare alla previsione normativa.
L’invio della PEC esentava dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevedeva il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta.
Dal 1° novembre era possibile operare in cantiere solo qualora fosse stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità on potrà più contare sulla validità dell’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC (non avrà più efficacia), ma avrebbe dovuto richiedere la Patente a Crediti tramite il portale INL, dove la formazione dell'istanza per l'ottenimento della Patente a Crediti può essere realizzata a norma di Legge.
Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente.
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
CSIM è a disposizione per questa evenienza.
La Redazione