POMPE DI CALORE, nuove procedure amministrative
Ora c'è Attività Libera, PAS o Autorizzazione Unica. Ci si adegua alla UE e si introducono i processi produttivi.
08 gennaio 2025
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 che disciplina la produzione di energia da fonti rinnovabili e le pompe di calore, per semplificarne (!!) i regimi amministrativi, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).
Il Decreto è entrato formalmente in vigore già dal 30 dicembre 2024.
La principale novità riguarda una apparente semplificazione per l'installazione di qualunque pompa di calore al di sotto dei 12 kW. Nessuna comunicazione preventiva a meno che.... non venga richiesto da un Regolamento Comunale (come prima).
Il Decreto compie un riordino della normativa ed un suo adeguamento al diritto UE per favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.
Al suo interno anche sanzioni per chi viola le nuove regole, diverse modifiche al Codice Ambiente (D.lgs. n.152/2006) e al D.Lgs. n. 199/2021 (il Decreto che attua in Italia la Direttiva sull’energia da fonti rinnovabili) oltre a numerose abrogazioni di atti precedenti (si veda l’Allegato D con la tabella degli atti interessati) a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Nell’articolo 1 si chiarisce che il Decreto riordina le regole per i regimi amministrativi (chiaramente definiti all’art.6) per la costruzione e l’esercizio degli impianti, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Il Decreto 190/24 definisce anche i principi generali da seguire per questo riordino (art.2) che tengono conto dell’interesse pubblico generale (art.3) per quei progetti che abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo. Nel Decreto si fissano anche le regole da seguire qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche (art.10 – regime concessorio).
Non manca un riferimento alle sanzioni in cui incorre in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori: si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti questi soggetti laddove la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti avvenga in assenza dell’autorizzazione unica (art.9).
I regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili (incluse le Pompe di Calore) su cui si insiste nel Decreto sono:
- attività libera: gli interventi amministrativi sono definiti in Allegato A (Interventi di nuova realizzazione per pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria)
- procedura abilitativa semplificata (PAS): gli interventi amministrativi sono definiti in Allegato B (interventi di nuova costruzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW)
- autorizzazione unica: gli interventi amministrativi sono definiti in Allegato C (Interventi di competenza regionale e statale quali pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW)
Interessante notare che si comincia a parlare di Pompe di Calore industriali (con potenza anche oltre i 300 MW!!), inserendole in un contesto industriale, perchè quello civile sembra ormai acquisito!
Vediamo in un qualche dettaglio (rimandando poi al decreto per i dettagli) le varie tipologie di autorizzazione.
Attività libera
A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), il Decreto non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
L’Attività Libera non richiede atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).
Sino ad oggi, per installare o sostituire un impianto di climatizzazione non serviva alcun titolo abilitativo, neppure la CILA per le pompe di calore di potenza termica utile nominale sotto le 12kW (edilizia libera). Ai fini urbanistici era poi sufficiente la CILA, la comunicazione asseverata da un tecnico abilitato che l’interessato trasmette al Comune (l’elaborato progettuale relativo all’intervento da eseguire). Ciò sempre se è previsto l’obbligo di comunicazione, cosa che va verificata consultando il regolamento urbanistico comunale. Se è previsto l’obbligo nel regolamento edilizio, la mancata comunicazione, in caso di verifica, comporta comunque la decadenza dai benefici.
Iinvece, nel D.Lgs si indica "La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non e' tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche", come oggi. Ma il Decreto poi recita "Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati.".
Quindi, apparentemente (e a meno dei Regolamenti Edilizi comunali!!) , oggi, per le PdC<12kW, non si fa più nulla..... salvo "quanto prescritto da specifiche norme di settore" (Art. 7 c. 1), ovvero la DiCo DM 37/08 (N.B. ma - se si realizza un impianto "fuori standard" - senza rispettare i limiiti del Manuale d'uso e manutenzione - una specifica dichiarazione di conformità CE).
Procedura abilitativa semplificata (PAS)
Nel mondo industriale, e per PdC di potenza sino a 50 MW (!) si va con la procedura abilitativa semplificata, dove il D.Lgs. n.190/2024 distingue:
- casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale: il decreto introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente.
- interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente: il Decreto prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.
Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
La “PAS” riguarda progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.
Autorizzazione unica
Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, il Decreto contiene la descrizione del procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni.
Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.
L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE (rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore). Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in una nota ricorda alcuni aspetti fondamentali del Decreto: dovrebbe anzitutto rispondere agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).
La Redazione