Refrigerazione e climatizzazione. Le nuove deroghe alla FGAS 3.0 e interpretazioni
Il limite GWP = 150 può (in qualche caso) aspettare. Le ultime note dalla Commissione UE
27 dicembre 2024
Due sono le novità nel settore delle apparecchiature ed impianti frigoriferi per il settore della refrigerazione industriale, professionale e commerciale di questi ultimi giorni che hanno fatto qualche clamore tra gli addetti, soprattutto per chi compra e vende (e manutiene) questo tipo di forniture.
La prima è quella relativa alle apparecchiature "autonome" (dette "self contained") destinate all'utilizzo professionale, la seconda per la corretta definizione di ciò che si intende per "immesse sul mercato" in ragione della possibilità di metterle ancora a disposizione dopo il 1 gennaio 2025.
Ma andiamo con ordine e vediamo le due questioni separatamente.
LA DEROGA SINO A GIUGNO 2026 PER LA VENDITA DI APPARECCHIATURE PER LA REFRIGERAZIONE PROFESSIONALE
La Foodservice Equipment Association (FEA), e Applia in Italia, in collaborazione con i loro partner europei di EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers), hanno ottenuto una deroga temporanea per alcune tipologie di apparecchiature di refrigerazione coperte dalle nuove normative UE sugli F-Gas, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Il regolamento di attuazione sarà presto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Con il nuovo regolamento FGAS 3.0 si mira ad eliminare gradualmente l’uso di refrigeranti ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP), come il R452A, attualmente utilizzato in molte applicazioni di refrigerazione commerciale per il settore della ristorazione. Tuttavia, un tardivo sviluppo di prodotti con i refrigeranti previsti oggi dal Reg. 2024/573 ha spinto FEA ed Applia, insieme a EFCEM, a fare pressione sui legislatori dell’UE per esentare alcune apparecchiature critiche, dando ai produttori il tempo necessario per sviluppare nuove soluzioni.
La deroga accolta consente la vendita, fino al 30 giugno 2026, di specifiche tipologie di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150, a condizione che siano etichettate conformemente all’Articolo 12(2) del Regolamento (UE) 2024/573.
Le apparecchiature interessate includono:
- Macchine del ghiaccio con capacità produttiva da 200 a 2000 kg/24 ore;
- Abbattitori di temperatura con capacità di carico tra 25 e 100 kg;
- Armadi di lievitazione con potenza assorbita tra 1kW e 2kW;
- Carrelli refrigerati con potenza nominale da 1,5kW a 10,5kW;
- Distributori di bevande congelate e macchine per gelati con capacità superiore a 3 litri;
- Macchine per gelato artigianale con capacità di raffreddamento superiore a 2kW.
LA VENDITA DI CIO’ CHE È A MAGAZZINO (IMMISSIONE SUL MERCATO), Art. 11
Il tema è quello dei magazzini, che, per varie ragioni, sono ancora ricchi di apparecchiature altrimenti obsolete.
L'interpretazione dell'ultimo comma del comma 1 dell'articolo 11 secondo la quale “Entro l'anno successivo a ciascuna delle date indicate nell'allegato IV, la successiva fornitura o collocamento messo a disposizione di altro soggetto in l'Unione, a titolo oneroso o gratuito, di prodotti o attrezzature legalmente immessi sul mercato prima della data di cui al primo comma è autorizzata solo se è dimostrato che il prodotto o l'attrezzatura è stata immessa legalmente sul mercato prima di tale data.", ha posto problemi agli operatori del mercato perché le interpretazioni variavano a livello locale e tra gli Stati membri.
La Commissione (DG Clima) ha condiviso la sua interpretazione, condivisa con tutti gli Stati membri, come segue:
- Durante il primo anno successivo alla data di divieto di cui all'allegato IV, nonostante sia vietata l'immissione sul mercato dell'attrezzatura, la successiva fornitura o messa a disposizione di tale attrezzatura, a condizione che siano state immesse sul mercato prima della data di divieto nel Unione, è autorizzata.
- Se è trascorso più di un anno dalla data di divieto elencata nell'allegato IV, al momento della fornitura o della messa a disposizione dell'attrezzatura nell'UE è necessario dimostrare che l'attrezzatura è stata immessa sul mercato prima della suddetta data di divieto, altrimenti tale fornitura/produzione disponibile non è consentito.
Esempio relativo al divieto allegato IV 9)a - Split < 3kg e GWP>750 vietato dal 01/01/2025:
Ciò vale anche, ad esempio, per i divieti relativi alle unità condensanti o evaporanti di ogni genere (previa verifica del dicvieto relativo).
Insomma, si aprono un poò le maglie per affrontare la transizione in modo più consapevole per diversi settori, senza per questo rinunciare alla sostenibilità economica!
CSIM è a disposizione per fornire il supporto tecnico-burocratico e legale necessario a queste necessità.
La Redazione