Incidente di Bologna. La priorità per il costruttore e l'installatore è la sicurezza
L'incidente mortale di Toyota a Bologna che ha coinvolto l'impianto di climatizzazione. Raccomandazioni e suggerimenti in attesa dei dettagli.
04 novembre 2024
Il triste evento dell'incidente sul "gruppo di climatizzazione" (ancora da definirsi) della fabbrica Toyota a Bologna, riporta alla nostra attenzione il tema della sicurezza dei nostri impianti e di ciò che occorre fare per mantenerli tali.
Come abbiamo già commentato a caldo su LinkedIn, le due morti e gli 11 feriti non sono stati a causa di un problema del processo produttivo, ma vengono attribuiti all’impianto di climatizzazione del reparto. Molte le ipotesi che vengono rilanciate un po’ a casaccio dai vari organi di stampa (un compressore, un serbatoio, uno scambiatore, etc), ma in attesa di conoscerne - forse - le cause a valle delle indagini dei VVF, solo alcune testate sono a ricordare le responsabilità che derivano da eventuali omissioni nell'installazione e nella manutenzione.
Dobbiamo essere sinceri, il successo riscosso dalla legislazione FGAS è tale per cui motli - Operatori inclusi - dimenticano spesso l'importanza della sicurezza delle persone come primo elemento di giudizio di un impianto.
Al fine di dare un contributo positivo alle riflessioni legate agli icidenti sul lavoro nel nostro settore (e in ogni settore impiantistico), vogliamo ricordare alcune importanti questioni.
Refrigerazione e climatizzazione, attività ad alto rischio
Le imprese del nostro settore sono quasi tutte incluse nelle categorie che si riferiscono ai codici Ateco 28.25 (costruttori di apparecchiature e impianti per la refrigerazione e climatizzazione) , 33,12 (manutenzione nella refrigerazione) e 43.22 (manutenzione nella climatizzazione), ovvero tutte attività ad "alto rischio". Il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza individua TRE LIVELLI DI RISCHIO per i diversi tipi di attività economiche in base al CODICE ATECO delle attività stesse. Ogni livello di rischio va a determinare la durata ed i contenuti dei corsi da svolgere all’interno dell’azienda relativamente alla formazione secondo Accordi Stato Regioni del 21/12/2011. Per i tecnici di queste imprese è prevista una formazione continua ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell'accordo Stato Regioni. Le "nostre" imprese sono tutte del livello "RISCHIO ALTO". E non si tratta solo di carte...
Quale formazione è necessaria?
Certamente quella generale legata ai lavori in quota, PLE, PES PAV PEI, ambienti confinati, primo soccorso, etc. ma, ai fini della sicurezza degli impianti dobbiamo riferirci a ciò entro cui le competenze devono essere declinate, ovvero gli standard tecnici e l'analisi del rischio.
Noi crediamo che sia fondamentale procedere concentrando la propria attenzione su un ordine di priorità dato dalla piramide in figura: al primo posto la sicurezza, al secondo l'ambiente e al terzo le prestazioni, anche se queste queste ultime incidono fortemente (per le emissioni di CO2 legate al consumo elettrico) anche sull'ambiente.
Come proteggersi dai rischi dei nostri refrigeranti?
Partiamo dalla base. La protezione delle persone.
I rischi principali per la sicurezza sono legati alla sicurezza nella manipolazione dei refrigeranti. Qui possiamo considerare le caratteristiche principali per le quali vengono classificati, ovvero la pressione, la tossicità, l'asfissia, e l'infiammabilità. Non si tratta di piccole cose, ed ognuno richiede un approfondimento.
In estrema sintesi, tutti i refrigeranti per i nostri usi sono gas in Pressione, e la miglior protezione si consegue.... mantenendoli entro il circuito in sicurezza, ad esempio provvedendo ad ottenere il Patentino brasatura forte (EN 13585) o saldatura TIG per l'acciaio. Una formazione specifica per la manipolazione in sicurezza degli impianti e delle attrezzature è assolutamente raccomandata (tenute, fruste, raccordi, riduttori di pressione, valvole, .... e relativi rischi quali colpi di frusta, esplosione, etc.).
A tal proposito una Certificazione di Qualita’ ISO 9001 aziendale per i procedimenti di fabbricazione e costruzione di apparecchiature ed impianti in pressione sarebbe auspicabile, e - per la costruzione di apparecchiature ed insiemi a rischio medio - una certificazione per la Cat. II PED Dir. 2014/68/UE, oltre che mantenere un presidio di sicurezza con l'aggiornamento continuo tramite le disposizoini dell' Art. 37 D.Lgs 81/2008 Alto Rischio.
Per i Gas tossici (ad esempio l'ammoniaca), occorre il PATENTINO GAS TOSSICI (R.D. 9 gennaio 1927 n. 147), una certificazione per la manipolazione e la gestione degli stessi.
Per i Refrigeranti infiammabili, occorre una formazione specifica per la loro manipolazione, al fine di limitare (mitigare) ogni rischio) da conseguire tramite gli AGGIORNAMENTI Art. 37 D.Lgs 81/2008 per le attività ad Alto Rischio, che ne attesti l'abilitazione.
L'asfissia è un rischio comune a tutti i refrigeranti, che deve essere inserito tra i rischi "ordinari" del nostro lavoro, da considerare sempre con attenzione nel DVR.
Ricordiamo che è stato appena emanato il Regolamento esecutivo 2024/2215 che prevederebbe - a discrezione dei Paesi Membri che dovranno poi declinarlo nei rispettivi Decreti - una certificazione FGas che contiene anche elementi di conoscenza dei refrigeranti Idrocarburi, come R290. Sono poi proposte/previste certificazioni "FGas" per la CO2 (???) e l'ammoniaca (???) che nulla hanno a che vedere con la regolamentazione ambientale sulle sostanze ozono deplettive che riguarda gli Fgas.
Trattandosi di refrigeranti che hanno grandi implicazioni sulla sicurezza, la parte fondamentale della questione sarà l'analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi ed il DVR
Il testo unico sulla sicurezza del lavoro, il D.lgs 81/08 obbliga tutte le imprese di qualsiasi settore alla stesura del Documento di Valutazione Rischi (in sigla DVR). Tra i doveri previsti vi sono l’individuazione di tutti i rischi connessi al tipo di lavorazione, all’ambiente in cui si opera e alle interferenze da parte di altre lavorazioni. Inoltre va inserita l’individuazione di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale e la formazione continua dei lavoratori.
Il DVR ovviamente va tenuto aggiornato, ogni qual volta c’è un cambiamento importante all’interno dell’impresa. Non solo, è indispensabile anche organizzare corsi di aggiornamento per il personale, in linea con le novità legislative e tecnologiche che si susseguono.
L’art. 37, comma 6, del Decreto Legislativo 81/08, già più volte citato qui sopra, afferma che “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Dunque, non solo ogni qual volta ci sia un cambiamento, ma quando anche emergano nuovi rischi non presi in considerazione dal DVR, andrà prevista anche un’adeguata formazione dei lavoratori. L’effettivo aggiornamento, inoltre, è soggetto a controlli da parte degli organi di vigilanza e quindi anche da parte dei professionisti esterni per la sicurezza sul lavoro che l’azienda incarica. L’aggiornamento è espressamente obbligatorio per tutti i lavoratori.
Gli imprenditori del nostro settore, ahimè, non prestano molta attenzione a questo documento fondamentale.
Se il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) non è aggiornato, l'imprenditore rischia diverse conseguenze, tra cui:
- Sanzioni amministrative: Multe da un minimo di 1.228,50 euro a un massimo di 4.914,03 euro.
- Sanzioni penali: In caso di gravi inadempimenti, ed incidenti, potrebbero essere imposte anche sanzioni penali.
- Aumento dei rischi aziendali: Senza un DVR aggiornato, l'azienda potrebbe non essere adeguatamente preparata per gestire nuovi rischi, aumentando la probabilità di incidenti e infortuni.
- Ispezioni e controlli: L'azienda potrebbe essere soggetta a ispezioni più frequenti e rigorose da parte delle autorità competenti, con possibili interruzioni operative.
È fondamentale mantenere il DVR aggiornato per garantire la sicurezza sul lavoro e evitare queste conseguenze.
Più l'aggiornamento è specifico, e attestato con VALORE LEGALE ovvero effettuato tramite Enti accreditati come CSIM, più l'impresa (l'imprenditore) ed i lavoratori sono protetti. Questi enti devono rispettare precisi criteri di qualità e competenza per garantire che la formazione impartita sia conforme alle norme di sicurezza vigenti.
Tra gli enti accreditati ci sono:
- Regioni e Province Autonome
- Enti di formazione accreditati conformemente ai modelli specifici di ogni Regione (come CSIM)
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori rappresentative a livello nazionale
- Organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento.
È importante quindi verificare che l'ente formativo sia effettivamente accreditato per evitare problemi con la validità degli attestati. Se così non è (e con la "nuova certificazione FGas e HC" NON è così) si rischia, in caso di contenzioso su questioni di sicurezza, di soccomb ere in giudizio.
Impianti e apparecchiature sicuri
La fabbricazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti fa riferimento alla nostra "regola dell'arte", la famiglia di standard EN 378, un gruppo di quattro (diventeranno cinqie) norme armonizzate che ci forniscono tutti i riferimenti per operare al meglio.
Una norma armonizzata è conforme ovvero è verificata ai sendi delle Direttive di Sicurezza che permettono di immettere sul mercato un prodotto come una apparecchiatura o un impianto di refrigerazione o climatizzazione. Le direttive sono:
- la Direttiva Macchine (già approvata come Regolamento, Reg. 2023/1230, quindi vincolante per ogni Stato Membro, che entrerà in vigore nel 2027), Dir. 2006/42/CE
- la Direttiva PED, la nostra direttiva per antonomasia, Dir. 2014/68/UE
- la Direttiva Bassa Tensione e la Emissioni Elettromagnetiche, per la parte elettrica ed elettronica, Dir. 2014/35/UE e Dir. 2014/30/UE
- la Direttiva ATEX, per la caratterizzazione delle apparecchiature e luoghi di lavoro che devono prevedere atmosfere esplosive o infiammabili, Dir. 2014/34/UE e Dir. 1999/92/CE
In Italia, poi, è richiesto che gli installatori e manutentori di impianti per la climatizzazione e la refrigerazione abbiano l'Abilitazione “Lettera C” D.M. 37/2008. Questo decreto richiede il rilascio di una Dichiarazione di Conformità dell'impianto fabbricato SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE, e deve allegare - a seconda del tipo di impianto - la Dichiarazione di Conformità CE, il progetto dell'impianto, il Manuale di uso e manutenzione.
N.B. L'installazione di uno split effettuata secondo quanto indicato dal costruttore nel Manuale di Installazione (con chiare indicazioni sul posizionamento, sulle tubazioni, sulle modalità di realizzazione delle giunzioni a cartella, etc.) permette la semplice sottoscrizione della DiCo DM 37/08 perchè, allegando il Manuale d'uso e manutenzione costruito e redatto ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 60335-2-40, permette di presumere la conformità dell'installazione alle direttive di sicurezza.
La buona installazione
In molti post su questo Blog ci siamo dilungati sulle procedure per garantire la buona installazione di una apparecchiatura a pressione, che fanno riferimento ai test in pressione (di resistenza e di tenuta) e alle procedure di evacuazione, oltre che alla verifica delle saldature (controlli visuali e non distruttivi), che presuppongono il possesso delle certificazioni delle persone (per le saldature e i controlli non distruttivi) e delle relative procedure, delle attrezzature (in particolare manometri, termometri e multimetri),
Si tratta di questioni non banali, che fanno il paio con la tracciabilità dei componenti e delle semi macchine (unità condensanti, centrali frigorifere, condensatori, evaporatori, etc). oltre che della costante e puntuale verifica degli organi di protezione e sicurezza come pressostati e valvole di sicurezza.
Gli obblighi di manutenzione
La Categoria PED di un impianto, che prende già in considerazione il fatto che un refrigerante sia pericoloso o meno secondo la classificazione del Reg. CLP poi declinata nella PED - per tramite della EN 378-1 (ISO 817) che definisce i refrigeranti come non infiammabili/infiammabili e tossici o meno, ovvero Gruppo 2 non pericolosi e Gruppo 1 pericolosi - determina l'obbligo per l'Operatore conduttore dell'impianto di effettuare con una certa regolarità ogni 3 o 4 anni (DM 329/2004) una verifica degli organi di sicurezza, senza dimenticare l'obbligo di manutenzione ex Art. 71 del D.Lgs 81/08.
Gli Operatori si scordano spesso questi obblighi, e gli installatori non fanno molto per ricordarglielo.
Ci capita infatti troppo spesso di parlare con tecnici che non sanno nemmeno che le valvole di sicurezza vanno sostituite con una certa cadenza, e nemmeno quando queste siano conformi!!
Ricordiamoci e ricordiamo ai Clienti che tutte le apparecchiature frigorifere e per la climatizzazione sono da considerarsi "attrezzature da lavoro", e quindi soggette ai controlli e al presidio come qualunque macchina per un processo produttivo, come un qualunque DPI, e richiedono attenzione per ottenere le attese prestazioni e la sicurezza auspicata, al fine di non richiedere di dover piangere un eventuale caro o amico in un incidente.
Conclusioni
Ci sarebbe ancora molto da scrivere, ma già queste poche (!) righe possono fornire elementi generali di riflessione, che andranno poi declinati caso per caso.
Senza polemica (o forse sì), riteniamo di dover sottolinerae come le recenti scelte effettuate dall'Europa con la nuova F-Gas 3.0 (Reg. 2024/573) ci stiamo portando nella direzione di dover gestire apparecchiature ed impianti più pericolosi che in passato.
Eravamo arrivati ad un livello molto basso di incidentalità sul lavoro con l'utilizzo di refrigeranti A1 (non pericolosi e non tossici), ma ora dovremo imparare a gestire idrocarburi esplosivi, gas tossici e ad altissima pressione in un contesto di ridotta disponibilità di manodopera qualifcata (problemi demografici), necessità di re-skill - incremento e rinnovamento delle competenze, maggiori rischi, e senza un adeguato investimento nelle istituzioni scolastiche (almeno in Italia), quindi con un futuro alquanto cupo per un settore per il quale ci si aspetta un forte contirbuto alla transizione tecnologica sostenibile.
CSIM insiste sempre con molto vigore sulla necessità di riferirsi almeno alle indicazioni nei manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti, alle norme della regola dell'arte e alla diligenza nel segnalare ai proprietari degli impianti le loro responsabilità nei riguardi della sorveglianza PED e di sicurezza per queste macchine in generale, tenendo in giusta considerazione il GWP (!) mna senza farne un feticcio, perchè la salute.... è altra cosa!
CSIM è a disposizione del mercato - costruttori, operatori, installatori e manutentori - per fare della sicurezza nella refrigerazione e climatizzaizone un importante driver di crescita per la società e l'ambiente.
La Redazione