Split per la refrigerazione? Si, e nemmeno si dichiara come impianto termico!
Una apparecchiatura non si definisce per costruzione, ma per utilizzo. Questo consente, in qualche caso, meno burocrazia
02 luglio 2024
Come sempre, prendendo spunto dalle numerose domande quotidiane, affrontiamo oggi il tema di come dichiarare una apparecchiatura in relazione al catasto degli impianti termici, e, in molti casi, non comunicare l'installazione (e la successiva manutenzione/riparazione) nella Banca Dati Fgas.
Iniziamo col ricordare che una apparecchiatura (o impianto) non è di climatizzazione o refrigerazione perchè è a catalogo di un costruttore/venditore in tal senso.
Infatti, come (finalmente) ci è ricordato dalla Legge - il nuovo Reg. 2024/573 "FGAS III" - una apparecchiatura sarà definita in base alla sua funzione. All'art. 3 del regolamento si danno le seguenti defiizioni:
- «condizionamento d'aria»: il processo di trattamento dell'aria per soddisfare i requisiti di uno spazio condizionato controllandone la temperatura, l'umidità, la pulizia o la distribuzione;
- «pompa di calore»: un'apparecchiatura in grado di utilizzare il calore ambientale o il calore di scarto proveniente da fonti di aria, acqua o terra per fornire calore o raffrescamento, basata sull'interconnessione di uno o più componenti che formano un circuito di raffrescamento chiuso in cui circola un refrigerante per estrarre e rilasciare calore;
- «refrigerazione»: il processo di mantenimento o di abbassamento della temperatura di un prodotto, di una sostanza, di un sistema o di un altro elemento;
Le prime due definizioni si riferiscono alla "climatizzazione", applicazioni tipiche per il benessere umano, che risulta il fattore chiave. Come abbiamo ricordato sui social, oltre il 40% dell'energia in Europa viene utilizzata per riscaldare gli edifici al fine di permettere il comfort ambientale utile a far vivere e lavorare le persone. Ecco perchè, sin dal 2013 ci si è occupati di normare l'utilizzo di tali apparecchiature per capire dove fossero installate, per quale scopo e che mantenessero un'elevata efficienza.Con il Dpr 74/2013, un decreto che stabilisce le regole per gli impianti termici degli edifici recependo la direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, si introducono obblighi di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti. Il regolamento prevede anche l'uso di modelli di libretto di impianto e di rapporti di controllo di efficienza energetica, poi declinati dalle regioni (a cui spetta la competenza) nei vari CURIT, CIRCE, CRITER, etc. etc.
L'ultima definizione, "refrigerazione", è la classica applicazione per il mantenimento di condizioni utili alla conservazione e abbattimento della temperatura di prodotti, che possono essere derrate, farmaci, prodotti chimici, etc. In questo caso, stante il fatto che la refrigerazione è normalmente asservita ad un processo produttivo, non è soggetta a normative specifiche sul contenimento dei consumi, ma a regole di prodotto (come ad esempio la Ecodesign, su cui torneremo). La refrigerazione, dunque, non è soggetta all'accatastamento regionale del DPR 74/2013.
Torniamo a bomba (!) sullo split.
Ci è capitato di vedere apparecchiature split, normalmente vendute per applicazioni domestiche (climatizzazione) utilizzate per raffrescare spazi destinati alla conservazione a temperatura più o meno controllata di prodotti, ad esempio fiori, oppure destinati a rinfrescare spazi per la conservazione del vino (cantine).
Ecco, questi split sono apparecchiature per la refrigerazione, e non devono essere dichiarate nei catasti energetici regionali.
Inoltre abbiamo anche il vantaggio (comune a refrigerazione e climatizzazione) che al di sotto delle 5 tonnCO2eq non dobbiamo comunicare nulla alla Banca Dati FGas ai sensi del combinato disposto degli artt. che seguono:
Art. 5 c. 1: "Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I [...] provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite". Art. 4 c. 2 "Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I [,,,] seguenti: a) apparecchiature di refrigerazione; b) apparecchiature di condizionamento d'aria; c) pompe di calore". Art. 7 c. 1 "Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 (cioè se e solo se hanno una carica >5 tonnCO2eq, NDR), istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri [...]", dove vengono iscritte la quantità ed il tipo di gas contenuto nelle apparecchiature, il gas aggiunto durante l'installazione o in manutenzione, il gas recuperato, o quello riciclato o rigenerato, segnalando l'impresa che ha provveduto all'installazione, manutenzione, riparazione controllo perdite o smantellamento.
Queste uiltime attività sono proprio quelle a cui fa riferimento il DPR 146/2018 che ha istituito la Banca Dati, e che all'art. 16 indica proprio l'art. 4 del Reg. 517/2014 - oggi abrogato - e che si ritrova nell'art. 5 del Reg. 2024/573 vigente su citato.
Dunque, in generale, non si comunicano alla Banca Dati interventi che si riferiscono ad apparecchiature con carica inferiore a 5 tonnCO2eq, ritenendo - la Legge, ovvero il Regolamento - quella carica la minima per ritenere pericolosa per l'ambiente un'apparecchiatura da doverla presidiare con continuità.
Nel nostro split, tipicamente, non superiamo il chilogrammo di carica (oggi) di R32, che, con un GWP di 675, avrà una carica di 0,675 tonnCO2eq. Per fare le 5 tonnCO2eq occorrono 7,4 kg di R32.
La nostra cantina nella Franciacorta, però, sarà bene non farla con uno split domestico, perchè la temperatura ottimale deve essere intorno ai 10-12° e costante; si evitano così la formazione di sedimenti sul fondo della bottiglia, alterazioni cromatiche e odori sgraditi. Inoltre bisogna considerare anche un’altra funzione molto importante per la conservazione dei vini: la regolazione dell’umidità. Infatti occorre avere un’umidità intorno al 70%. Se l’ambiente è troppo secco, il tappo in sughero si asciuga, si contrae e lascia passare l’aria all’interno della bottiglia. L’eccessiva umidità porta, invece, alla formazione di muffe e batteri. ...ma comunque, siamo nell'ambito della refrigerazione!
CSIM supporta gli operatori e gli installatori nella realizzazione dei loro impianti in modo ottimale, sia dal punto di vista dell'applicazione che tecnico burocratico.
La Redazione
N.B. I dati sul clima nella cantina sono frutto di lunghe giornate di esperienza a verificare vini e conservazione con gli amici ;-)