SANZIONI, nella nuova FGAS: cosa deve importare all'Operatore
I frigoristi sono quasi del tutto meri "esecutori" delle prescrizioni rivolte agli Operatori. E per questi occorre porre grande attenzione alle priorità.
22 giugno 2024
Con l'entrata in vigore, lo scorso 11 marzo 2024 del nuovo Regolamento 2024/573 "FGAS III", viene abrogato il Reg. 517/2014, ma restano in vigore le sanzioni di cui al D.Lgs 163/2019 sino all'emanazione del nuovo dispositivo.
L’applicazione del DPR 146/2018 e del D.Lgs 163/2019 relativi ad un regolamento europeo abrogato richiede un’analisi attenta e una valutazione caso per caso, ma, siccome per le parti legate al "controllo delle sostanze fluorurate" non è sostanzialmente cambiato nulla, la rilevanza e l’applicabilità in molte delle loro parti restano invalse.
In particolare l'attenzione alle priorità dei controlli e delle attività a cui sono tenuti gli Operatori (i proprietari o detentori della apparecchiature e degli impianti contenenti fluorurati), che devono poi richiedere ai frigoristi, persone ed imprese certificate, devono essere chiare, salvo incorrere in eccessi di richieste e verifiche ovvero altrettante "inconsapevoli" omissioni.
Le priorità degli Operatori dovrebbero essere dettate dagli importi delle sanzioni, e non dalla loro (spesso fallace) comprensione degli obblighi.
Quindi, ecco una scala di importanza frutto del "combinato disposto" delle sanzioni di cui al D.Lgs 163/19 e dell'importanza ambientale.
Come si può notare nelle note in Tabella, vi sono conseguenze dirette per gli Operatori anche quando gli esecutori delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature ed impianti pensano di risolvere ogni cosa affidando i lavori a Imprese certificate, con un presunto ruolo di "terzo responsabile".
Il richiamo dell'Operatore - a valle di un evento delittuoso - all'incauto acquisto", non potrà essere ritenuto valido, ma si trasformerà in "ricettazione" in quanto gli obblighi sono in capo al committente anche nei casi dove la responsabilità dell'agire viene posta in capo all'appaltatore. Infatti, la "culpa in eligendum" (l'aver cagionato un danno per il quale non ci si è fatti parte attiva nell'evitarlo) resta sempre valida.
La tabella è scaricabile in "area riservata" una volta registrati.
Ricordiamo poi che nel nuovo Regolamento 2024/573 gli Operatori hanno già l'obbligo - ovvero fare attivare i propri fornitori frigoristi - delle operazioni di controllo e contenimento delle emissioni di tutte le apparecchiature contenenti HFO, obvvero fluoro olefine, refrigeranti e sostanze dall'11 marzo scorso sotto controllo.
L'obbligo (oltre che di non disperdere HFO in ambiente) è di controllare le perdite periodicamente per quantità al di sopra di 1 kg (con intervalli 1-10-100 kg) e di installare un rilevatore fisso per quantità sopra i 100kg.
Gli HFO di elezione sono quelli di cui all'Allegato II del nuovo Regolamento, tra cui R-1234ze e R-1234yf e R-1233zd, già abbastanza diffusi nei chiller per la refrigerazione o nei sistemi in cascata.
CSIM è a disposizione di Operatori e Imprese certificate onde verificare la bontà e la robustezza dei loro contratti o capitolati di appalto da un punto di vista ambientale.
La Redazione