NESSUNA BOMBOLA SENZA ETICHETTA!
Il gas refrigerante e' indistinguibile in bombola, e le Autorita' lo sanno.
05 maggio 2024
Come confermato dall'Agenzia delle Entrate (chi veramente conta!), il refrigerante, se non adeguatamente identificato e trattato ai fini ambientali e fiscali, può determinare serie conseguenze per le imprese.
In particolare, trattandosi di materia "areiforme", essa è riconoscibile solo per tramite delle identificazioni (etichette) apposte sulle apparecchiature o sui contenitori (bombole).
Troppo spesso capita che i tecnici movimentino i refrigeranti in bombole completamente prive di indicazioni, e, per l'accentuata percezione di volatilità degli stessi, ci si dimentichi di trattarli come un "oggetto" che ha una propria identità fiscale, oltre che essere pernicioso per l'ambinete.
Sono due ordini di problemi, distinti gli uni dagli altri, ma collegati per tramite di ...una etichetta!
L'Agenzia, nel parere relativo al tema, già nel 2018, indicava che, esistono diverse identità per i refrigeranti.
La prima, nella fase di installazione di un impianto, dove "il fluido refrigerante non appare costituire di per sé un bene strumentale ammortizzabile, in quanto sprovvisto di autonomia funzionale rispetto ai relativi impianti", però.siccome ne rappresenta uno dei beni essenziali e costitutivi per il funzionamento rileva ai fini dell'ammortamento non come bene in sé ma come componente del bene strumentale (impianto / macchinario di climatizzazione o refrigerazione) e solo con riguardo alla fase di installazione di detto bene.
A questo si possono rifare gli operatori (i prorpietari/conduttori delle apparecchiature) per il refrigerante vergine, riciclato o rigenerato acquistato per il funzionamento dell'impianto, o meglio, per il primo avviamento.
Infatti, nella fase di manutenzione, l'Agenzia ritiene che "il reintegro del fluido appare invece rappresentare una spesa di manutenzione".L'operatore, quindi, non potrà più iscriverlo nelle attività del registro cespiti.
Nella fase di dismissione (smantellamento) dell'impianto, il fluido refrigerante, se ormai ritenuto rifiuto (ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 "codice ambientale"), non risulta ovviamente un "valore", e ne è quindi impossibile realizzarne una cessione a terzi.
Abbiamo quindi identificato fiscalmente tre fasi:
- installazione: il refrigerante è un cespite per l'Operatore, che lo acquista e lo patrimonializza.
- manutenzione: il refrigerante è un costo di manutenzione,
- dismissione: il refrigerante, se rifiuto, non costituisce possibile oggetto economico.
Ognuna di queste fasi di vita possono interessare (a meno dell'ultima) una diversa natura del refrigerante stesso, ai sensi delle definizioni contenute all'art. 3 del nuovo regolamento 2024/573 (che ha abrogato il reg. 517/14, ma, per queste definizioni nulla è cambiato):
- refrigerante vergine
- refrigerante recuperato
- refrigerante riciclato
- refrigerante rigenerato
Trattandosi, in ogni caso, di un bene, ogni eventuale cessione del refrigerante, dall'installatore al manutentore, dall'operatore al manutentore o da manutentore a manutentore, ad esempio, potrà rilevare ai fini reddituali secondo le disposizioni ordinarie in materia di reddito di impresa, così come sarà da fatturare ai fini dell'IVA.
L'asportazione del refrigerante dal sito dove lo si è recuperato da un impianto/apparecchiatura non sarà possibile se non dopo aver messo in ordine gli aspetti ambientali (l'identità del refrigerante) e fiscali (le modalità di acquisizione).
La delicatezza di queste fasi, richiede una completa tracciabilità, pena le pesanti sanzioni ai sensi del D.Lgs 163/2019 (decreto sanzioni, che resta in corso di validità) o, per la presunzione di omesso versamento Iva, si rientra sempre nell'illecito amministrativo (se sotto soglia, altrimenti è reato).
La tracciabilità si realizza:
1) etichettando correttamente (ai sensi dell'art. 12 del Reg, 2024/573) tutti i contenitori;
2) documentando su appositi registri e con opportune "bolle di lavorazione" la movimentazione dei refrigeranti e la produzione di prodotti poi rivenduti (come bombole trasportabili realizzate con imbombolamenti in proprio, o produzione di riciclato).
Le bombole di gas vergine o di rigenerato, provenendo da imprese dedicate allo scopo, non pone al tecnico frigorista e manutentore particolari problemi, se non quello di tracciarle fiscalmente e nei normali rapporti di intervento.
CSIM è a disposiizone delle imprese, operatori, manutentori e costruttori, per le tematiche relative alla gestione del refrigerante. Appositi corsi di formazione sono disponibili sul tema contattando la segreteria.
La Redazione