Che documenti deve fornire un costruttore di unità frigorifere?
Un componente chiave degli "impianti cella" e non solo, ma sempre fornito con documentazione incompleta
08 aprile 2024
La realizzazione di un impianto cella, è una delle più diffuse pratiche di installazione per le applicazioni professionali, commerciali o di lavorazione.Questo si avvale - prevalentemente - della realizzazione di un "insieme" PED costituito da:
- unità condensante;
- evaporatore;
- sistema tubazioni;
non considerando, ovviamente, la patre di controllo (elettrico) che non rientra nella direttiva Dir. 2014/68/UE.
Gli installatori, normalmente, acquistano le "semi macchine" (componenti 1 e 2, vedi definizione (a) alla fine del post) e le parti del sistema 3: tubazione, giunti, valvole.
La "semi macchina" unità condensante, deve essere fornita di Dichiarazione di Conformità CE ovvero di una Dichiarazione di Incorporazione ai sensi della Direttiva Macchine (secondo Allegato II B), che, per le parti soggette a pressione, specifica la conformità PED, indicando l'elenco degli standard e dei Moduli applicati (o dei RES applicati e rispettati) e dei componenti principali (ad esempio: compressore, ricevutore, separatore olio, separatore di liquido, pressostati e valvole di sicurezza, etc).
L'insieme - nota (b) - con l'unità condensante sarà soggetto, a valle dell'installazione, alla verifica periodica ai sensi del DM 329/2004, e quindi dovrà essere controllato che mantenga le caratteristiche di sicurezza allo scoppio. Questo, quando l'unità è dotata di un componente di sicurezza come le VdS, comporta la sostituzione - nei termini prescritti a secondo la Categoria PED ed il gruppo di pericolosità del fluido refrigerante - delle valvole.
E' per questo motivo che, il costruttore dell'unità deve fornire, insieme alla Dichiarazione di Conformità CE del prodotto "unità condensante", anche le dichiarazioni di conformità delle valvole di sicurezza, che saranno utilizzate per comporre (e mantenere poi aggiornato) il fascicolo tecnico dell'impianto (c )..
Tale fascicolo, dietro motivata richiesta di un’Autorità Nazionale (che normalmente la richiede al Cliente, Datore di Lavoro dell'impresa dove l'impianto è utilizzato) deve essere trasmesso in un ragionevole intervallo di tempo, con tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina. La mancata presentazione è motivo di presunzione di una mancata conformità ai RES e quindi di pericolosità per la salute pubblica.
Ricordiamo che le quasi-macchine NON DEVONO ESSERE MESSE IN SERVIZIO finché l'insieme finale in cui devono essere incorporate (l'impianto finito) non sia stato dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 2014/68/UE PED.
Per ogni dubbio e supporto, CSIM è a disposizione di costruttori ed installatori per soddisfare i criteri ed i reuqisiti di Legge.
La Redazione
Note:
- (a) "semi macchina" o “quasi-macchina”, è un insieme di parti e/o componenti che, da solo, non è in grado di svolgere alcuna funzione in particolare e che, per farlo, necessita obbligatoriamente di essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre semi-macchine.
- (b) per "insieme" la Direttiva intende varie attrezzature a pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale. Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato dal Fabbricante, deve essere commercializzato ed esercito come tale.
- (c) Abbiamo, vista la natura del post, sorvolato sull'obbligo di fornitura del Manuale di uso e Manutenzione....