La refrigerazione e la Lettera C: chi deve avere l'abilitazione
A volte e' obbligatoria, a volte no. Dipende anche dai sindaci dei comuni!
07 settembre 2023
La cosiddetta abilitazione di cui alla Lettera C del DM 37/2008 e' ancora oggetto di controversia, ed in qualche caso sussistono dei problemi nell'ottenerla.
Certamente, la disponibilita' di una Dichiarazione di Conformita' Di.Co. e' un requisito irrinunciabile per il rilascio di una agibilita' comunale. L’agibilità (a fini residenziali o altre destinazioni d’uso) indica il possesso di una serie di requisiti, da parte di un immobile, a tutela della salute, che ne permette l’utilizzo. Il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01), presenta una sezione ad hoc: il TITOLO III(artt. 24-25-26) è interamente dedicato all’Agibilità degli edifici.
Il tema dell'agibilita'
L’agibilità di un edificio è: “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”. (art.24, co.1, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 207 del 2021).
Come statuito dal MiSe nella sua raccolta di pareri del 2008, rileviamo che l'installazione (costruzione, ndr) di impianti per la climatizzazione, certamente, ma anche per la refrigerazione, sottendano il possesso della Lettera C.
Parere 1 Il Mi.S.E. ha rappresentato, vista la previsione di cui all’art.1, comma 1 del d.m. 37/2008, che il decreto medesimo trova applicazione, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, anche agli impianti a servizio delle attività “di processo, commerciali e terziarie” che si svolgono all’interno di edifici. Conseguentemente l’attività svolta dall’impresa in sede di installazione di impianti di refrigerazione per supermercati non può essere esonerata dall’applicazione della norma in parola.
Mentre, al contrario, per la sola costruzione e manutenzione di componenti di impianto frigorifero (le celle ed i banchi) non ce ne sarebbe bisogno.
Parere 2: È stato rappresentato dal Mi.S.E. che per l’attività di “costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo”, trattandosi di “attività sugli impianti” (intesi come macchinari atti alla refrigerazione) e non di “attività di installazione impianti (di refrigerazione)”, non sussisterebbero i presupposti per poterla considerare rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.
Si tratta di un vero bizantinismo nei termini (provenienti da province diverse!), che ci lascia concludere che forse e' il caso di avere l'abilitazione per... non sbagliare!
Torniamo all'agibilita' e alla sua procedura, la SCA.
Introdotta nel 2016 dal Dlgs 222/2016 (“Decreto SCIA 2”), la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA o S.C.Ag), è una particolare SCIA per l’agibilità che attesta la sussistenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
La richiesta di agibilità richiede una serie di documenti e certificati che attestano il rispetto delle normative dal progetto alle componenti impiantistiche. In particolare la dichiarazione di conformità degli impianti installati (elettrico, idrico, sanitario, termico, gas cottura e caldaia, solare, fotovoltaico) alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ai sensi del DM 37/08 o Dichiarazione di Rispondenza ai sensi della L. 46/90 ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi a cura dell’impresa installatrice;
DiCo e Fascicolo Tecnico PED
Quindi, sebbene ai sensi dell'introduzione sul mercato (vendita) di impianti, ovvero per la loro legale vendita, la DiCo non valga nulla (perche' occorre la ben piu' impegnativa Marcatura CE PED, che richiama la verifica della conformita' alle direttive di sicurezza UE dell'impianto e la sistematica analisi dei rischi per verificare la sussistenza dei RES, Requisiti Essenziali di Sicurezza), viene richiesta perche' di piu' facile intellezione. Ma, siccome la DiCo richiede, per un impianto di refrigerazione o climatizzazione, che venga accompagnata dalla relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto, sara' stato utile allegare un estratto del Fascicolo Tecnico PED.
Abilitazioni DM 37/08 e appalti
Gaurdando ora dal punto di vista della giurisprudenza, nel caso degli appalti pubblici, e per estensione anche nel privato, si ebbe la pronuncia del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (in data 24.06.2011), per il quale il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione ad una gara. Tuttavia, l’aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell’appalto di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.
La progettazione
Un'ulitma nota riguarda le prescrizioni del D.M. 37/08 sul progetto, che è sempre obbligatorio, oltre i limiti indicati al comma 2, dell’art. 5. Infatti il DM 37/08 recita che “Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d),e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. (art. 5 commi 1 e 2 del D.M. 37/08)”.
“(…) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; (circa 46 kW, ndr)".
Dunque, la progettazione da parte di un professionista iscritto agli Albi non e' dovuta per la refrigerazione, ovvero per gli impianti dedicati al controllo della temperatura (raffreddamento o riscaldamento) di derrate, materiali, processi, e comunuqe dove la temperatura non e' destinata a mantenere le condizioni ambientali per la permanenza di persone.
CSIM supporta le imprese conduttrici di impianti per la refrigerazione e climatizzazione e di installazione e manutenzione a discriminare utilmente i casi di applicazione del DM 37/87 ai fini del rispetto della Legge e per l'ottenimento delle condizioni di abilitazione.
La Redazione
Riferimenti
- Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001
- Testo Unico per la Sicurezza, Dlgs 81/08