Riparazione e Modifica di un impianto e PED. Quando non occorre rifare la valutazione di conformita'
Alla luce delle specificita' della refrigerazione, e' bene chiarire cosa sono alcune attivita' normalmente in appalto
30 agosto 2023
Intanto occorre fare chiarezza tra i termini riparazione e modifica, cosa non semplice, perche' non ci si avvale delle normative tecniche, ma della legislazione di sicurezza, in quanto comporta delle responsabilita' legale per l'Operatore, ovvero il conduttore di un impianto.
Per “RIPARAZIONE” si intende un intervento da effettuare su una apparecchiatura a pressione già dichiarata "messa in servizio", e perciò già sotto la gestione di un Operatore (proprietario o conduttore) che richiede o propone (o delega opportunamente la proposta ad un riparatore) la riparazione ad un “Soggetto preposto”. Tale “riparazione” si applica a tutte le apparecchiature che rientrano nel D.M. 329/04.
Un intervento su parti di una apparecchiatura o impianto a pressione che non rientra nel citato concetto di “riparazione” dovrà essere considerato una “MODIFICA” (ai sensi dell’art. 14 del D.M. 329/04). Questo significa che occorre l’assoggettamento della attrezzatura da modificare ad una nuova procedura di valutazione di conformità in accordo alla Direttiva PED (nuova analisi dei rischi, nuovo fascicolo tecnico, nuove istruzioni per l’uso, ecc.); tale procedura, che comporta la rivalutazione secondo PED dell’intero impianto, dovrà essere valutata (se l’attrezzatura risulta superiore alla Categoria I) da un Organismo notificato per la Direttiva PED e dovrà essere certificata CE, qualunque sia stato il suo Codice di costruzione originario.
Tale attrezzatura certificata CE dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione di messa in servizio.
La responsabilità della valutazione di un intervento tecnico come “riparazione” dovrà essere assunta (con, normalmente, il supporto della motivazione tecnica da parte del progettista o del manutentore di fiducia) comuqnue dall’Operatore che assume la figura giuridica di Riparatore (eventualmente delegando con delega valida un riparatore esterno), ma tale valutazione dovrà anche essere condivisa dal Soggetto preposto a cui sarà sottoposta (Soggetto che e' da identificarsi con l’INAIL).
Quando si ha a che fare con una modifica non importante e tale da non cambiare le originali caratteristiche di una attrezzatura (da valutare caso per caso) deve essere considerata una riparazione. Considerando anche il comma 1 dell’art. 14 del D.M. 329/04 si evince che:
- una riparazione con o senza saldatura e/o una sostituzione di parte di una attrezzatura, che non modificano il progetto originario, configurano una “riparazione”;
- un intervento tecnico (riparazione, sostituzione, modifica) che non cambia le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo, di una attrezzatura a pressione (dopo essere stata messa in servizio) configura ancora una “riparazione”.
Individuazione di una riparazione
Se un intervento tecnico non comporta modifiche al progetto originario e/o alle caratteristiche originali, alla destinazione e al tipo, o solamente al tipo, di una attrezzatura a pressione (dopo essere stata messa in servizio), ciò deve essere in generale valutato caso per caso, in funzione dei risultati di una opportuna analisi dei rischi sulle conseguenze dell’intervento tecnico da effettuare. Il soggetto che effettua detta valutazione, con motivazione tecnica, è l’Utente che, prima dell’intervento tecnico, propone le operazioni da effettuare.
E’ possibile comunque individuare alcuni casi di interventi ricorrenti e facilmente analizzabili ai quali si può applicare “a priori” il concetto di “riparazione” e che vengono esposti di seguito:
TIPO RIPARAZIONE/MODIFICA |
ESEMPI |
COMMENTI |
Sostituzioni senza modifiche di parti principali e secondarie saldate o imbullonate |
- i materiali sono identici e le dimensioni sono identiche, ed eventuali procedimenti di saldatura devono essere compresi fra quelli già qualificati nel progetto originario oppure devono essere nuovamente qualificati per i materiali da saldare; |
Verificare con attenzione le qualifiche dei saldatori/brasatori che hanno costruito l’impianto. Queste possono determinare la permanenza della conformita’. |
Sostituzioni con modifiche non importanti |
- Tronchetti e bocchelli possono avere un diametro superiore a quello originario solo se il nuovo diametro (o la nuova posizione del bocchello) e la compensazione della nuova apertura (o di nuove aperture adiacenti) risultano già verificati nel progetto originario e se non varia la presenza o assenza di piastre di rinforzo. Se la nuova apertura (a causa del diametro e dello spessore modificati) comporta l’aggiunta di una piastra di rinforzo, in tal caso è necessario una valutazione “ad hoc” (caso per caso) per stabilire se si è in presenza di una riparazione o meno. |
La valutazione degli sforzi a cui la sezione di impianto sara’ sottoposta determina le sollecitazioni compatibili entro i limiti della conformita’ |
Modifica non importante del fluido contenuto |
Sostituzione del fluido contenuto con un altro simile e dello stesso grado di pericolosità, che non comporti rischi di corrosione, di instabilità ecc. aggiuntivi a quelli del fluido originario, e che sia comunque compatibile con i materiali della attrezzatura. |
Tipico il caso dei cosiddetti RETROFIT (ad esempio R448A vs. R404A) |
Modifiche importanti (che non vanno considerate come riparazioni) |
- La modifica della pressione di esercizio che comporta una modifica della targa del costruttore ( = modifica dei dati di targa = declassamento) non può essere considerata una modifica non importante (es.: diminuzione di pressione per diminuzione di spessore dovuta a corrosione o altro). |
Occorre una nuova valutazione di conformità PED |
Riparazioni da valutare “caso per caso” |
In presenza di casi diversi o più complessi di quelli sopra riportati, è necessario effettuare delle valutazioni tecniche per dimostrare che non vengono cambiate le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo, ed il progetto, di una attrezzatura a pressione. |
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Un criterio di valutazione potrebbe essere il seguente:
- Poiché il fabbricante originario ha progettato e costruito la attrezzatura basandosi su coefficienti di sicurezza globali da lui determinati e rispettati, e per i quali ha ritenuto di poter assumere e garantire la responsabilità della costruzione stessa, se l’Utente (o il Riparatore all’uopo delegato) dimostra che la modifica apportata non ha comportato il peggioramento del coefficiente di sicurezza globale ed originario della membratura modificata ( e del resto della attrezzatura) in tal caso avrà dimostrato che si è in presenza di una modifica non importante, e perciò di una “riparazione”.
Attualmente la normativa sugli apparecchi a pressione lascia la responsabilità delle caratteristiche del materiale a chi certifica il materiale stesso ed a chi lo ordina per la costruzione o riparazione dei propri apparecchi, per cui non è più necessario il rilascio del certificato 3.1.A dei materiali ma è necessaria la corretta rintracciabilità e corretta certificazione del materiale stesso.
Ecco perche' e' importante essere in possesso di tutti i dati relativi ai componenti ed alle certificazioni del personale che e' stato utilizzato ed ha costruito un impianto, perche' si possa mantenere completa tracciabilita' della costruzione, e limitare la responsabilita' per il conduttore e Operatore.
CSIM e' in grado di supportare i costruttori, i manutentori ed i proprietari/conduttoi degli impianti e delle apparecchiature in pressione, avvalendosi della collaborazione di primari enti notificati per la fase di valutazione di conformita' e certificazione.
La Redazione
Riferimenti:
- D.Lgs 81/08
- DM 329/2004
- Circolare ISPESL n. 14/05 del 6/12/2005
- EN 378