Sanzioni: vietato ignorare gli obblighi del cliente!
La dura Legge del "non potevi non sapere...". Non indicare all'Operatore i suoi obblighi puo' renderci responsabili
12 luglio 2023
A partire dalla normativa ambientale di riferimento (ancora oggi) per il nostro settore - il regolamento FGas, omettere di informare il Cliente dei suoi obblighi puo' diventare un grosso problema, perche' ci rende responsabili delle sanzioni a cui potrebbe essere soggetto.
Un'impresa frigorista, di installazione e manutenzione, ed il suo personale, normalmente certificati per poter operare ai sensi del Reg. 2067/2015, deve conoscere tutti gli obblighi prescritti per il controllo e la riduzione dell'uso dei fluorurati che normalmente fanno funzionare le apparecchiature e gli impianti per la refrigerazione e la climatizzazione. Questo "privilegio" ci rende, come amiamo ricordare durante i corsi, speciali.
Cosi' come noi (e qui saremo "Operatori del nostro corpo") ci rechiamo dal medico (lo specialista abilitato, che saremo noi nell'FGas) per farci diagnosticare un problema e farci prescrivere un farmaco, il frigorista sara' responsabile di prescrivere al suo Cliente Operatore tutto cio' che e' necessario per non incorrere in problemi e non far "ammalare" l'impianto.
Ecco perche', al momento dell'installazione di una nuova apparecchiatura, o alla sottoscrizione di un nuovo contratto manutentivo, la prima cosa da fare e verificare se l'Operatore e' al corrente di tutti gli obblighi e le prescrizioni a cui e' soggetto in quanto detentore di sistemi contenenti un inquinante come i gas refrigeranti fluorurati.
La apparecchiature frigorifere sono pero' certamente soggette a molteplici normative, a partire da:
- quelle per la sicurezza (a cui possiamo soddisfare con la serie di norme che fanno riferimento alla famiglia di standard armonizzati EN 378, che includono certamente la PED, la direttiva macchine, la ATEX), che trovano in Italia ogni utile riferimento a partire dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008 s.s.m.m.i.i.;
- quelle per l'ambiente, ancora una volta parzialmente coperte dalle EN 378, ma poi declinate nella normativa FGas;
- quelle per l'efficienza energetica, che, per le apparecchiature cosiddette B2C (al consumatore) e alcune B2B possono ritrovarsi nelle norme EcoDesign ed EcoLabel.
La responsabilità professionale del frigorista è da ravvisarsi quando lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente, ad esempio un contratto di manutenzione. Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri di prova che ne derivano.
In particolare, in un eventuale giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'Operatore (del Cliente) dimostrare unicamente l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del frigorista dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa (, cosi' come indicato dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. Un. 2001 n. 13533).
Sempre la Cassazione indica che la responsabilità del prestatore di opera nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Ma, nel caso di mancate manutenzioni, eccessivi consumi e mancate prestazioni, la causalita' e' molto spesso lapalissiana.
Quindi, anche di fronte ad una installazione ben fatta per un impianto dove il Cliente non intende sottoscrivere un comtratto di manutenzione a soddisfazione di tutti gli obblighi di cui alla sicurezza e al regolamento Fgas ed altro, il frigorista non potra' non comunicargllieli. Sara' poi una Sua scelta sottoscrivere il contratto o attrezzarsi per ottenere le necessarie prestazioni da - ad esempio - molteplici fornitori. Salvo poi pagarne le eventuali conseguenze per omissioni o danni in autonomia.
Infatti, ad esempio il Tribunale di Milano, nella sentenza sez. I, n. 1645/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020, indica la necessita' per un professionista (ed il frigorista certificato lo e' certamente) di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente che rientrano nell’ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente Operatore dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.
Come abbiamo scritto nell'incipit, non possiamo che dire che "non potevi non sapere"!
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La Redazione