Il rischio delle imprese frigoriste ed il DVR: massima attenzione per evitare la commissione di reati penali
Con i cambiamenti in corso nella refrigerazione, i rischi son cambiati e il DVR deve essere aggiornato costantemente
25 marzo 2023
Per i proprietari di impianti di refrigerazione e per i costruttori, come in qualunque attivita', il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato [Sez.4, n. 8622 del 04/12/2009].
Per gli impianti di refrigerazione, tutti inclusi nel rischio pressione (PED), occorre evidenziare lo specifico obbligo in capo al datore di lavoro di valutazione del rischio di esplosione e manipolazione refrigeranti infiammabili, il quale, ai sensi dell'art. 29, comma 5, d.lgs. 81/08, e' normalmente (!!!) del tutto omesso nei DVR adottati dalle società del settore, che si rivolgono a generici professionisti incaricati di preparare solo qualcosa che soddisfi il requisito di Legge in termini assolutamente non specifici.
In tale documento, ricordano anche i giudici in sentenze ad esempio sugli infiammabili, i prodotti chimici utilizzati, quali i refrigeranti, risultano valutati quale fattore di rischio per le malattie professionali e non certo come possibile causa di innesco di incendio a seguito dell'esposizione a fonti di calore (tipico il caso del calcolo delle valvole di sicurezza) ovvero ai residui prodotti da interventi effettuati con la saldatura a cannello a fiamma ossiacetilenica. Il DVR utilizzato se non e' dunque adeguato perché non valuta l'anzidetto rischio, manifesta in conseguenza una evidente carenza sotto il profilo delle misure preventive da adottare.
Per cio' che concerne i lavoratori esposti a tali rischi normalmente non considerati, per i quali potrebbe esser sollevata una eccezione per condotta "incongrua" - come più volte affermato da questa Corte Suprema - può considerarsi rilevante solo quando la lavorazione sotto indagine si fosse svolta al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, mentre nel caso in cui l'evento e la condotta omissiva che ha causato l'incidente fosse stata proprio nell'area di rischio tipica della prestazione lavorativa non vi sono eccezioni per il datore di lavoro.
Detto cio', in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non potrebbe pero' considerarsi un'oper`azione quale una saldature o un collaudo, cioe' una condotta che non si discosti dalla realta'.
CSIM si propone come consulente ed esperto per le aree del rischio specifico per il settore della refrigerazione e climatizzazione per le imprese di fabbricazione di macchine e impianti, per le imprese della manutenzione e per i committenti di impianti considerati attrezzature da lavoro.
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