Unità condensanti: PED o no-PED? Il rispetto della norma per i costruttori
La conformita' alla PED non puo' essere evitata se si costruisce un insieme meccanico. Un approfondimento.
01 dicembre 2022
A valle di una piacevole conversazione con un amico installatore, ci siamo imbattuti in un problema di sicurezza legato alle apparecchiature di larga diffusione come le unità condensanti per la refrigerazione.
Queste unità sono normalmente utilizzate per realizzare un circuito frigorifero completo (un “insieme” ai sensi della direttiva PED 2014/68/UE), e, non essendo autonome per il funzionamento - devono essere inserite, appunto, in un circuito - il costruttore deve rilasciare una “dichiarazione di incorporazione” o anche (nulla osta, dipende dall’applicazione) una “dichiarazione di conformità” per la loro immissione sul mercato.
Non essendo autonome, ai sensi della Direttiva Macchine, le possiamo considerare quasi-macchina, un insieme meccanico che, in qualche caso, può funzionare anche in modo indipendente ed essere anche una vera e propria macchina (impianto ovvero insieme), ma che è invece destinata ad essere parte di una macchina o impianto più grande.
Come tutti i prodotti, anche la quasi-macchina deve essere accompagnata dalla sua dichiarazione di conformità, che però assume una diversa forma, dato che la quasi-macchina non è destinata a funzionare da sola e che chi la installa deve prendersi carico dell’installazione e della sua adattabilità alla macchina. Questa forma e' la dichiarazione di incorporazione (ad esempio per i compressori).
Chi installa la quasi-macchina deve successivamente redigere (nel nostro caso) una dichiarazione di conformità CE PED per tutto l’insieme e quindi in larga parte, malleva il fornitore della quasi-macchina.
Proprio per una questione di “peso” della responsabilità, chi produce e vende una quasi-macchina, deve rilasciare la dichiarazione di incorporazione o di conformità. Purtroppo, in qualche caso, la dichiarazione di conformita' può far ritenere che la conformità si mantenga sempre, mentre invece essa potrebbe essere ridotta o eliminata in fase di incorporazione.
Ma veniamo al caso specifico.
Le unità condensanti, un insieme di componenti di varia natura tra i quali il compressore, valvole e recipienti in pressione, sono oggetti che non possono essere definiti, secondo la PED, "attrezzature" (perche' non sono semplici recipienti in pressione) e nemmeno "insiemi" (perche' non sono autonome), e percio', come statuito da ASERCOM, l'Associazione Europea dei Costruttori dei Componenti per la Refrigerazione:
"A condensing unit doesn’t fall, as an assembly, under the scope of the PED and has not to bear the CE marking required by article 1 § 2.1.5 of the PED. This position is justified by the fact that the units are not to be considered as assemblies since they:
- cannot be put alone into operation in order to achieve an overall function, and
- must be associated with other elements to constitute a functional whole which can be operated as a refrigeration system. "
Esse, pero' (ed evidentemente) rappresentano il maggior rischio nell’ambito della pressione a cui lavorano, e sono tenute anche a rispettare la Direttiva Macchine e la Direttiva Bassa Tensione (oltre che la direttiva EcoDesign, EMC e RHOS).
La Direttiva PED prevede e richiede a ta proposito il rispetto di un certo numero di RES, requisiti essenziali di sicurezza, che, armonizzati con le altre direttive, permettono al costruttore (a valle delle valutazioni di conformità per tramite dei Moduli) di sottoscrivere la dichiarazione di conformità o di incorporazione.
La questione ci è stata posta dall’amico installatore perché quell’unità (a CO2 con PS sul lato di alta pressione a 120Bar è dichiarata di Cat. I) avrebbe dovuto inserirla in un impianto (insieme) che poi avrebbe dovuto fabbricare e quindi certificare come tale. Ma quell'unità, invece, essendo stata categorizzata Cat. I PED, è stata dichiarata dal costruttore esente dal rispetto di tale direttiva ai sensi delle esclusioni per le attrezzature (ma soggetta e certificata secondo la MD e la LV) e non vi e' traccia del rispetto dei RES PED. Questo avrebbe aumentato le responsabilita' dell'installatore, fabbricante dell'impianto nel suo complesso, per il quale avrebbe dovuto alla fine apporre la sua marcatura CE PED.
Ebbene: si tratta di una grave leggerezza che potrebbe determinare anche rischi per la sicurezza dell’impianto, non essendo stata sottoposta al Modulo di conformità relativo.
La presunzione per l’esenzione da parte di questo costruttore sarebbe stata fatta valere in forza dell’art. 1.2(f) della Direttiva PED. Peccato che l’unita condensante non sia una attrezzatura, ma una sorta di i"sotto-insieme". Infatti, nelle esclusioni di cui all’art. 1.2(f) ricadono le “attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I…”.
Ma, richiamando la definizione di cui all’art. 2 della Direttiva PED:
Punto 1) «attrezzature a pressione»: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili.
E, sempre all’art. 2:
Punto 6) “insiemi»: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.
Questa ultima definizione è sicuramente più confacente all’unita’ condensante, sebbene non si tratti di una unita' autonoma, ed e' per questo che ASERCOM l'ha identificata univocamente come una specifica categoria a meta' tra attrezzatura e insieme che ricade appieno nella PED ma che non deve essere marcata CE PED!
A maggior forza, leggendo l’allegato E, si rileva che:
1) l’insieme di Cat.I (tab. E1) richiede la Dichiarazione di Conformità PED;
2) il componente di Cat.I (tab.E2) - e nelle note è specificato il “recipiente in pressione” - non è soggetto a PED ma MD e LV.
Affermazioni come quella riferitaci nella dichiaraizone “For Cat I, ([…]) this document serves as a technical justification and no other document is necessary for PED”, sono non pertinenti e richiedono una revisione da parte del costruttore, perché ne va della responsabilità del fabbricante dell’impianto!
CSIM e' a disposizione degli installatori e dei costruttori per ogni attivita' di cinsulenza legata alla verifica ed il rispetto dei requisiti e delle normative applcabili - in particolare la PED - per la refrigerazione e la climatizzaizone CONTATTI,.
La Redazione