La norma tecnica e' sempre meglio rispettata. Anche se volontaria.
Il vincolo al rispetto delle norme tecniche non e' sempre evidente, ma, in caso di problemi, averle rispettate ci salva sempre....
10 settembre 2022
Quando tutto va bene, ogni Cliente e' un amico. Ma se qualcosa va storto, e' i primo a portarti in Tribunale!
Ecco perche' e' sempre raccomndabile, anche se non e' scritto esplicitamente nel contratto, rispettare nella fornitura tutte le norme tecniche applicabili.
Il D.Lgs 81/2008 s.m.i., il testo unico sulla sicurezza e il lavoro, fornisce una buona definizione di “norma tecnica” (oltre che di buone prassi e di linee guida), dalla quale si ricavano i tre elementi che qualificano tale fonte:
- E’ una “specifica tecnica”;
- Deve essere stata “approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione”;
- E’ qualificata come una fonte “la cui osservanza non sia obbligatoria” (art. 2 c. 1 lett. u) D.Lgs.81/08).
Come comprensibile, la norma tecnica sarebbe quindi caratterizzata dalla volontarietà per “natura”, e non sarebbe dunque obbligatoria per espressa dichiarazione del legislatore.
Ma questo vale solo se la norma tecnica viene considerata isolata dal contesto. Infatti, guardandola alla luce dell'insieme delle norme presenti nell’ordinamento, occorre fare delle distinzioni.
Un primo caso in cui la norma tecnica diventa obbligatoria e' nel memento in cui la norma cogente (cioe' la legge o il decreto applicabile) la richiama, e ne chiede l’applicazione in via obbligatoria, quindi, nei fatti, recependola.
Vi sono molti esempio di questo tipo dentro e fuori il D.Lgs.81/08.
Il rinvio, a seconda dei casi, può essere indirizzato ad una specifica norma tecnica (o a più norme tecniche i cui riferimenti sono specificati nel dettaglio) o, più in generale, alle norme tecniche di un certo settore.
Ad esempio, nella decisione n. 768/2008/CE richiamata dalla direttiva PED n. 2014/68/UE, e recepita in Italia con il D.Lgs 26/2016, si richiede obbligatoriamente che "All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa]." Nel caso di apparecchiature per la refrigerazione e la climatizzazione, la norma cogente e' la EN 378 o le norme verticali di prodotto (ad esempio, la famiglia EN 60335).
Piu' in generale, ad esempio, l’art. 71 del D.Lgs.81/08 comma 8 (obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro) come modificato dal decreto correttivo nel 2009, nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/2009, si specificava che tale comma veniva modificato “imponendo al datore di lavoro di considerare, nell’adempimento dell’obbligo in parola, i documenti indicati o le indicazioni derivanti da norme tecniche, buone prassi o linee guida assicurando un migliore livello di tutela.”
La ratio di tale modifica normativa era rappresentata, dunque, secondo il legislatore, dall’esigenza di elevare i livelli di tutela, nei due casi richiamati, in merito alla sicurezza.
Qui la norma tecnica - o meglio la sua osservanza - ha natura vincolante della norma cogente che la richiama e, nel caso quest’ultima sia sanzionata penalmente o in via amministrativa, la mancata osservanza della norma tecnica determinerà l’attribuzione di tale sanzione.
Il secondo caso fa riferimento alle norme tecniche che riproducono il cosiddetto “stato dell’arte”, e possono essere considerate delle fonti la cui applicazione contribuisce a realizzare la cosiddetta massima sicurezza tecnologicamente fattibile imposta, in via obbligatoria, dall’articolo 2087 del codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro): “L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro”.
La violazione di questo obbligo può rappresentare titolo di colpa specifica in sede penale.
Il collegamento tra l’articolo 2087 del codice civile e le norme tecniche deriva dalla giurisprudenza che, anche recentemente nella sentenza di primo grado sul caso Thyssen (Trib. Torino, Corte d’Assise, 15 aprile 2011). La sentenza torinese sentenziava che le norme tecniche, riproducendo lo “stato dell’arte”, costituiscono il “contenuto” preciso del rinvio alla “tecnica” operato dall’articolo 2087 del codice civile, quale norma di chiusura del sistema prevenzionistico, ed anche del rinvio che l’attuale art. 15 del D.Lgs.81/08 (“misure generali di tutela”) fa alle “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” allorché tale norma impone “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”.
Ecco che la presenza o meno di norme tecniche in un certo settore (e nel nostro settore ce ne sono quanto basta!) o ambito possa fungere da spartiacque tra ciò che è prevedibile e ciò che non lo è, quindi in ordine alle responsabilità di chi era tenuto a prevederlo e prevenirlo.
Nel terzo caso la norma tecnica viene adottata volontariamente, ed anche qui la legge ha predisposto uno strumento specifico - applicabile dall’organo di vigilanza - atto a garantire che il datore di lavoro la applichi correttamente.
Infatti, al Titolo XII del D.Lgs.81/08 (che contiene disposizioni in materia penale e di procedura penale e che andrebbe letto unitamente al Titolo I) e in particolare dall’art. 302-bis (Potere di disposizione) si prevede che “gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.”
Tale potere di disposizione potrà essere esercitato, quindi, solo se l’impianto e’ in ordine e non vi siano violazioni del D.Lgs.81/08, altrimenti sanzionate (con l’arresto, pena alternativa all’arresto o ammenda).
Il potere di disposizione permette di adottare, nelle ispezioni, ad esempio, dell’INPS, nei confronti dell’impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l’approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio. La norma si applica, favorendo in tal modo la “scelta” dell’imprenditore per gli strumenti “dinamici” e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli “rigidi” delle previsioni normative, dove le norme tecniche e alle buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico.”
Un esempio calzante, e', proprio di questi giorni, la costruzione di un gruppo frigorifero a propano con una carica di 450 grammi facendo riferimento alla EN 378-2, quando, invece, e' disponibile da qualche settimana una norma verticale di prodotto - la IEC 60335-2-89 - applicabile espressamente per apparecchiature "self contained" con carica di refrigeranti A3 (quindi anche il propano) sino a 500gr.
Come vedete, da questa digressione si traggono alcune considerazioni.
- l'applicazione delle norme, come detto all'inizio, e' fortemente raccomandabile, cogenti o meno, ad evitare ogni problema;
- e' sempre bene interessarsi all'evoluzione della normativa di settore, perche' la sua evoluzione viene considerata in relazione all'applicazione dello stato dell'arte tecnologico.
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La Redazione