L'accumulo di inquinanti va monitorato. Il rilevatore fisso delle perdite
Quando e perche' un Operatore deve installarlo. Un requisito aspramente sanzionato che riguarda la sicurezza delle perosne e dell'ambiente.
02 agosto 2022
Come amiamo spesso ricordare, il Regolamento 517/2014 e' una Legge ambientale, che intende porre un freno alle emissioni in ambiente di fluorurati.
Ha una particolare attenzione al settore della refrigerazione e della climatizzazione perche' il totale delle emissioni di Fgas (che incidono per il 2,0/2,5% del totale dei gas serra in Europa) sono costituite per l'81% dalle nostre applicazioni.
I fluorurati sono, dunque, trattati alla stregua di qualunque altro tipo di inquinante, e, se e' presente un "accumulo" in quantita' significativa (all'inetrno di un impianto), a tutela dell'ambiente stesso si impongono degli strumenti di presidio.
All'Art.5, il Regolamento dispone infatti l'obbligatorieta' dell'installazione di un sistema di rilevamento delle perdite per accumuli di refrigerante che superino le 500 tonnCO2eq, qualunque esso sia. Dovra' quindi essere sempre installato per, ad esempio, un sistema con 150 kg di R404A, o 380 di R134A o anche 501 kg di CO2 (R744). Non dimentichiamoci infatti che anche l'anidride carbonica e' un gas serra!
La mancata installazione in quei casi del sistema di rilevamento delle perdite comporta una sanzione (Art. 5 del D.Lgs 162/2019) sino a 100 mila euro, cosi' come il suo mancato controllo annuale.
Il «sistema di rilevamento delle perdite» e' definito grossolanamente all'Art. 2 del Reg. 517/14 come "un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra che avverte l’operatore in caso di perdita".
Ma come va scelto? Dove va posizionato? Deve essere di tipo 'diretto' o 'indiretto'?
Per rispondere a queste lecite domande, teniamo presente l'obiettivo finale (proteggere l'ambiente) e avvaliamoci della normativa a disposizione.
La norma EN 378 si occupa ampiamente dei rilevatori delle perdite nell'ambito della parte 3, quella dedicata all'installazione dei sistemi di refrigerazione e climatizzazione, ma lo fa occupandosi della sicurezza del personale.
Come sappiamo i gas refrigeranti hanno il brutto difetto di essere tutti (chi piu' - il propano, R290, PL 0,008 kg/mc - chi meno - R404A, PL 0,52 kg/mc) asfissianti, e, essendo prevalentemente inodori, in caso di perdita possono causare incidenti anche mortali (ecco il caso di un incidente con azoto, LINK). La concentrazione da tener presente e' il cosiddetto Limite Pratico PL, definito al punto 5.2 della EN 378-1 ed i cui valori sono elencati nell'Allegato C.
Disponendo di questi riferimenti, specifici per il settore, si dovrebbe far riferimento a queste indicazioni.
Come scegliere il rilevatore
Il rilevatore deve fornire un segnale capce di attivare, al valore di impostazione richiesto, un allarme, una valvola di intercettazione del refrigerante e attivare una ventilazione meccanica o altri sistemi di emergenza.
Devono funzionare in maniera continua e il loro funzionamento deve essere monitorato, fornendo un segnale di allarme in caso di guasto.
Il valore di pre-set deve poter essere programmato, e deve corrispondere al piu' piccolo tra il valore del 25%*LFL (dove LFL sta per il limite di infiammabilita' inferiore) e il 50%*ATEL/ODL (il limite di esposizione che puo' ingenerare tossicita' acuta - ATEL - o limite di deprivazione di ossigeno - ODL), forniti dall'Allegato E della EN 378-1.
La tolleranza del rilevatore deve essere mantenuta per escursioni della tensione di alimentazione del +/-10%.
Per la R744 non si possono usare rilevatori che misurano solo l'ODL, la deprivazione di ossigeno.
Il tempo di risposta dei rilevatori deve essere di 30 secondi o meno ad una concentrazione pari ad 1,6 volte il valore di pre-set.
Dove va posizionato
La collocazione del rilevatore di perdite prescritto per Legge deve essere scelta evidentemente in relazione al refrigerante. Nel caso di tutti i refrigeranti, a meno dell'ammoniaca (R717, di cui oggi non ci stiamo occupando), deve essere certamente in prossimita' del pavimento, ovvero dove il refrigerante tendera' a concentrarsi.
Nell'ambito della valutazione dei rischi (che avremo inserito nel Fascilo Tecnico dell'impianto), infatti, dovremo prendere in considerazione i percorsi del flusso d'aria in ambiente, tenendo conto dell'eventuale presenza di aperture e ventilatori.
Occorre poi posizionare il rilevatore in un luogo ove possa essere ritenuto al riparo da urti o contaminazioni.
La norma, in ogni caso, richiede l'installazione di almeno un rilevatore in sala macchine e in ogni spazio occupato da persone.
Rilevatore fisso in loco o rilevatore remotizzato in telegestione
Questo e' il tema piu' delicato. Infatti, sin troppo spesso, nell'industria ci si affida a segnalazioni "indirette" della perdita del refrigerante, piuttosto che "dirette", avvalendosi di quelle poche indicazioni, invero approssimative, che provengono dalle telegestioni.
Per quanto abbiamo visto sinora, il rilevatore non puo' che essere un rilevatore diretto, cioe' capace di "sentire" il refrigerante in ambiente.
Tutti i segnali che provengono dai sensori installati sull'impianto sono del tipo indiretto, e possono essere utilizzati per presumere una perdita che pero', stante i tempi di riposta richiesti dalla norma (30 secondi o meno!) per l'intervento degli allarmi e delle sicurezze, non potrebbero, se non al prezzo di un enorme costo di numerosi fermo impianto (per un principio di cautela), essere efficaci. Gli algoritmi che possono "inferire" tutti i segnali necessari, a tutt'oggi, non sono in grado di discriminare realmente tutte le variazioni delle condizioni di un impianto (forse per grosse fughe che comportano alterazioni delle prestazioni del sistema in modo macroscopico), e quindi, stante la richiesta perentoria della norma di disporre di un rilevatore fisicamente in ambiente, non possono sostituire un rilevatore fisso.
Per quanto riguarda le definizioni di "diretto" ed "indiretto", come sanno tutti coloro i quali si sono certificati F-Gas, occorre fare riferimento al Reg. 1516/2007.
Possiamo ora rispondere con doveroso dettaglio all'obbligo degli Operatori che ci chiederanno (!) a loro tutela pecuniaria e penale di installare un sistema di rilevamento delle perdite che rispetti il D.Lgs 81/2008 (sicurezza sul lavoro) ed il Reg. 517/2014 (sicurezza per l'ambiente).
CSIM e' disponibile con qualsiasi tipo di consulenza sul tema per cio' che concerne l'analisi dei rischi e la selzione delle modalita' di scelta e applicazione del rilevatore come rpescritto dalle norme. CONTATTI
Siamo anche in grado di metterVi in contatto con i piu' prestigiosi fornitori di attrezzature per la rilevazione.
La Redazione
N.B.
Reg. 517/14, Articolo 5 - Sistemi di rilevamento delle perdite
- Comma 1 "Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite".
- Comma 3: "Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), che sono soggette ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento."