Mai effettuare un intervento vietato per Legge, altrimenti se ne risponde sempre
Nemmeno le clausole di salvaguardia o di manleva sono efficaci: in caso di incidente il manutentore sara' sempre coinvolto
26 aprile 2022
Ci viene richiesto abbastanza spesso se e come il tecnico manutentore possa o debba rifiutare di effettuare un intervento che contravvenga la sicurezza ed in generale la "regola del'arte".
La risposta e' sempre ed inequivocabilmente una: si occorre rifiutarsi, a meno che non doverne assumere direttamente le eventuali conseguenze.
L'esecuzione di qualsiasi intervento che non sia conforme alle specifiche prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore porta a risponderne per i danni verificatisi a causa dell’intervento eseguito, anche qualora sia stata pattuita un’apposita clausola di esonero da responsabilità (da considerarsi comunque invalida).
Al manutentore non conviene (e non può), neppure su espressa richiesta del cliente.
Alcuni esempi di operazioni da non effettuare sono, ad esempio:
- Installare componenti che non siano regolarmente omologati secondo le normative tecniche nazionali ed europee;
- Installare componenti aventi specifiche tecniche incompatibili rispetto all’apparecchiatura del cliente;
- Impiegare un olio o un refrigerante vietato ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento.
Se invece il cliente chiede di eseguire un intervento soltanto parziale o comunque non conforme alla sola regola dell’arte, si deve distinguere tra due diverse situazioni.
Nel primo caso, se l’intervento non vietato dalle normative tecniche di settore è tale comunque da compromettere o da non assicurare le condizioni minime di sicurezza dell’apparecchiatura (viene chiesto di sostituire solo una cartuccia filtro e non tutte come richiesto dalla buona norma, che pero’ rischierebbe quindi di compromettere il buon funzionamento dell’apparecchiatura), il manutentore dovrà rifiutarsi di eseguirlo, senza possibilità di concordare clausole di esonero da responsabilità.
Se, invece, l’intervento richiesto, pur non conforme alle regole dell’arte, non è tale da pregiudicare le condizioni minime di sicurezza (nell’esempio precedente, i filtri non sostituiti sono ancora passabili), il manutentore che vuole eseguire l’intervento dovrà:
- avvertire il cliente dei rischi connessi all’intervento richiesto e delle corrette modalità di intervento;
- redigere un documento nel quale siano precisati gli elementi indicati al punto precedente;
- richiedere la sottoscrizione del documento al cliente, contenente specifica clausola di esonero dalla responsabilità per qualsiasi danno potenzialmente connesso con l’intervento richiesto dal cliente.
Nel caso in cui il difetto del componente abbia arrecato dei danni al cliente, questi ne potrà pretendere il risarcimento; tuttavia, spetterà al cliente dimostrare che i danni ulteriori sono conseguenza immediata e diretta dell’operato colposo del manutentore (ad esempio, in quanto addebitabili ad un difetto del componente o ad una sua errata installazione).
Pertanto, il manutentore risponde con la garanzia per i vizi indipendentemente da sua colpa, ma risponde dei danni che possono derivare dal vizio solamente quando sia ravvisabile una colpa a suo carico.
Per esempio, la colpa del manutentore per i danni ulteriori deve escludersi quando il componente installato, rompendosi, provochi ulteriori danni a catena, a causa di un difetto di fabbricazione interno al componente, ed assolutamente impercettibile dall’esterno, malgrado la normale diligenza professionale in fase di montaggio.
In ogni caso, la risarcibilità dei danni ulteriori da parte del manutentore presuppone che il cliente abbia denunciato il difetto entro gli otto giorni dalla scoperta ed avere proposto la domanda di risarcimento entro un anno dalla riparazione.
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La Redazione