Modifiche e implicazioni della bozza di revisione del regolamento FGAS
Riduzione delle quote e tante altre belle parole (ma pochi fatti). Le modifiche. Le implicazioni
19 aprile 2022
La scorsa settimana, con una grande fanfara nell'intero settore, la Commissione UE, con la DG Clima, ha sottoposto al mercato la bozza della revisione del Regolamento FGAS. Ma, a di la' delle dichiarazioni, sembra che la montagna abbia partorito un topolino.
Nel memorandum introduttivo si richiamano le intenzioni del Regolamento, con un plauso a quanto sinora e' stato fatto (una riduzione dichiarata del 37% di riduzione delle tonnellate di HFC introdotte sul mercato) e' ai problemi, ad esempio, del controllo dell'importazione illegale. Vengono poi illustrati e riaffermati i principi, bastai sullo scoraggiare l'adozione degli Fgas ed incoraggiare le alternative, prevenire le perdite e adottare approrpiati comportamenti nel fine vita e sostenere l'adozione di innovazioni e tecnologie "green" (?) introducendo opportunita' per le tecnologie alternative.
La Commissione prende atto del fatto che gli Fgas non sono considerati nel pacchetto di provvedimenti che riguarda gli ETS (gli schemi di scambio delle quote di emissioni per i produttori di energia), e che sono marginali rispetto alle politiche di contenimento delle emissioni industriali (che fanno capo alla direttiva IED Industrial Emission Directive, Dir. 2010/75/EU), che, invece, copre il 15% delle emissioni non coperte dalla ETS.
Detto cio', indica che il Regolamento deve prendere in considerazione le altre politiche energetiche, tra cui l'EcoDesign (Dir. 2009/125/EC). A causa della rilevanza delle emissioni indirette, gia' nelle premesse, la Commissione indica un principio (poi riaffermato nella proposta di Regolamento) secondo il quale solo le alternative che permettono di realizzare prodotti piu' efficienti degli esistenti avranno il privilegio di una adozione prescritta. Chiamano questo principio "energy efficiency first principle".
La Commissione si pone poi il problema delle pompe di calore.
Per ridurre la dipendenza dal petrolio e dal gas, come gia' indicato nella Comunicazione RePowerEU, le pompe di calore sono state individuate come la tecnologia chiave per aumentare l'efficienza in Europa. Il problema, pero' si pone. Oggi la gran parte delle pompe di calore funzionano con HFC (come delineato di recente dalle associaizoni europee come EPEE, EHPA e AREA), ed eliminare velocemente gli HFC non e' possibile. Quindi nelle premesse, la Commissione si cautela dicendo che "siccome ogni PdC che viene introdotta sul mercato oggi con Fgas si porta dietro emissioni di gas climalteranti future, a causa delle perdite, dovra' essere evitato quanto piu' possibile l'uso di HFC". Quindi hanno introdotto negli allegati un nuovo schema (che vediamo tra poco) di divieto all'introduzione sul mercato di questi prodotti.
Nel memorandum si richiama la necessita' di allineamento con altre politiche comunitarie di primo livello, come la legislazione REACH (per i prodotti chimici), le politiche sui rifiuti, sui RAEE e sulla sicurezza. Quest'ultima richiamata in piu' parti per il forte fabbisgno di formazione che verra', forse, raccolto, negli atti delegati successivi, ma che in questa bozza non compare affatto, se non per dire che non vi sono le competenze (sich!) per introdurre le alternative....
Un richiamo alla necessita' di una rinforzata attivita' di sorveglianza del mercato e di maggiore attenzione alle dogane fa il paio con quanto sopra indicato.
Sulla mancanza di competenza per le alternative "climate friendly", soprattutto in termini di sicurezza, e la necessita' di training e certificazioni addizionali (che includano anche i temi dell'efficienza) e' un mantra di tutto il documento, ma nella bozza di regolamento non traspare nulla.
Andiamo enll'operativo.
Per quanto riguarda la prevenzione delle emissioni, si rinforza il ruolo di responsabilita' degli Operatori (i proprietari delle apparecchiature) e dei fabbricanti, a cui competono tutte le politiche di contenimento avvalendosi di personale certificato.
Le prime modifiche sono al nuovo Art. 5, sui controlli delle perdite, dove, a fianco dei limiti di 5 tonnCO2eq e delle 10 tonnCO2eq (per le apparecchiature ermeticamente sigillate), si introducono due nuovi limiti, stringenti, di, rispettivamente, 1 kg e 2 kg di Fgas per iniziarne il controllo. Nel regolamento vigente non si faceva menzione di kg, e quindi valevano solo le tonnellate di CO2 equivalente. Oggi, per affermare la necessita' di una maggiore restrizione, si introducono i limiti in massa.
Nulla cambia per gli intervalli di carica a definire il numero di controlli delle perdite duante l'anno e nemmeno per le regole relative ai "registri" (la nostra Banca Dati).
Interessante, all'Art. 8 della proposta, il comma 2, che vieta categoricamente di utilizzare i refrigeranti recuperati per operazioni di riempimento o rabbocco. Cio' che si recupera puo' solo essere riciclato, rigenerato o distrutto. Questi temi dovranno essere promossi ed incentivati dallo Stato Membro.
L'Art. 10, curiosamente, diventa "Certification and training", anziche' "Training and certification". quasi a dare piu' valore alla certificazione, requisiti fondamentale per manipolare i fluorurati. E' qui che viene delineato come, per ogni dettaglio relativo ai contenuti delle nuove certificazioni, bisognera' attendere un nuovo "implementing act".
I divieti all'iimissione sul mercato, che analizzeremo tra poco, sono correttamente "annacquati" dal comma 2 dell'Art. 11, ma solo per certe apparecchiature, quelle definite nelle direttive dell'EcoDesign. Infatti si propone di stabilire che i divieti all'immissione sul mercato non si applicheranno se l'apparecchiatura avra' una efficienza energetica maggiore - comprendendo anche la vita operativa - delle alternative a basso GWP ed emissioni di CO2 nel ciclo di vita inferiori alle apparecchiature per le quali vale il divieto di immissione sul mercato!
Qui si stabilisce, finalmente, un principio, che cio' che conta non sono solo le emissioni dirette (il GWP) ma tutte le emissioni nel ciclo di vita. Ci si avvicina almeno al il TEWI, cioe' le emissioni dirette ed inidrette. Siccome non si danno riferimenti normativi al calcolo del "lifecycle CO2 equivalent emissions", bisognera' attendere la versione finale per sapere se, ad esempio, verranno considerate anche le cosiddette "esternalities", cioe', ad esempio, i costi ambientali per la produzione dei refrigeranti, "naturali" o meno che siano.
Altra novita' della proposta di nuovo Regolamento FGAS e' l'affermazione perentoria che i refrigeranti fluorurati per installazione e assistenza potranno solo esser venduti a persone certificate o aziende con persone certificate (art. 11 comma 5), ma, per lo stoccaggio, trasporto e spedizione la certificazione non serve.
Ultima grande novita' in tema di apparecchiature, e' l'eliminazione del limite delle 40 tonnCO2eq per l'utilizzo di gas vergine con GWP>2.500 in assistenza e manutenzione. Tutti i gas con GWP>2.500 saranno vietati a quello scopo. Come per tutte le altre apparecchiature, anche per quelle a piccola carica si dovra' procedere con gas riciclato o rigenerato.
Con l'allegato IV (ex allegato III) si arriva al topolino di cui alle premesse.
Per i refrigeratori e freezer commerciali (definiti a questo punto "autonomi" e non piu' "ermeticamente sigillati", quindi comprendendo ogni sorta di apparecchiatura non remota) si propongono tre step (1 gennaio 2022, 1 gen. 2024 e 1 gen. 2025) per arrivare ad adottare, prima, HFC con GWP<150, poi "altri gas fluorurati" con GWP<150, ed infine un allargamento dello stesso limite ad ogni apparecchiatura autonoma (non necessariamente destinata all'uso commerciale). Le maggiori implicazioni, in questo caso, visto l'andamento del mercato, saranno per la refrigerazione industriale: chiller per la manifattura, attrezzature quali le vending machines, etc.
Passando al mondo della refrigerazione "diffusa", cioe' delle unita' remote, non cambia sostanzialmente nulla: resta il limite (per gli HFC e per gli "altri gas fluorurati") del GWP<2.500.
Nella climatizzazione, invece, posto che per le unita' autonome non cambia nulla (GWP<150, che e' gia' uno standard di mercato), si introducono dei limiti quali-quantitativi, introducendo il fattore potenza frigorifera.
1) per i piccoli split, con meno di 3 kg di HFC e simili, resta il limite del GWP<750 (dal 2025);
2) per gli split sino a 12 kW, si introduce il limite GWP<150 a partire dal 1 gennaio 2027, e
3) per gli split con una potenza >12 kW, si richiede un GWP<750 a partire sempre dal 1 gennaio 2027.
Boh. A parte la disuniformita' della divisione in categorie, non viene spiegato in alcun modo perche' il GWP<150 si applchi, sostanzialmente, tra i 6 e i 12 kW.....
Vi e' poi tutto il capitolo delle restrizioni alle Quote, di cui parleremo altrove.
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La Redazione