Frazionare un impianto commerciale e' lecito?
Quali sono i limiti per il superamento virtuoso del Reg. FGAS se il cliente non vuole spendere. La quotidianita' vuole una risposta
12 marzo 2022
Dal 1 gennaio 2022, in Europa, non si possono piu' immetere sul mercato impianti multicompressore per la refrigerazione commerciale non ermeticamente sigillati con refrigeranti che hanno un GWP>150 se la potenza refrigerante e' maggiore di 40kW.
Il Governo ha messo a disposizione molti incentivi e detrazioni che consentono di alleggerire gli investimenti in tecnologie che hanno caratteristiche di innovazione (Transizione 4.0) o ambientali (PNRR) che consentano quella che da tutti viene chiamata in modo generale "sostenibilita'".
Resta il fatto che gli investimenti per effettuare la sostituzione di tutti i macchinari da lavoro, normalmente, vengono effettuati da chi ha a disposizione un orizzonte di breakeven di due o tre anni, altrimenti rimangono dei desiderata senza futuro.
Ci sono poi i cosiddetti revamping, aggiornamenti degli impianti con portata piu' limitata, che possono comunque consentire di adeguarsi alle normative piu' recenti limitando l'investimento a porzioni limitate dell'impianto.
Nella refrigerazione commerciale si e' discusso (e si sta discutendo) delle possibilita' offerte dalle detrazioni de;l programma Transizione 4.0 (ex Industria 4.0) in "combinato disposto" con il Regolamento FGAS (Reg. 517/14).
Da una parte, le detrazioni vengono concesse per l'adesione alle disposizioni della L. 232/2016, dove si richiede che gli impianti siano aderenti alle disposizioni di cui agli Allegati A della Legge (obbligo di integrazione ed interconnsessione) al fine di migliorare la produttivita', intesa come quelle di un "processo di produzione".
Dall'altro, secondo le disposiizoni di cui all'Allegato III del Regolamento FGAS, le refrigerazione commerciale deve utilizzare, se la centrale multicompressore supera i 40kW, refrigeranti con GWP<150.
Si tratta di due requisiti contrastanti: uno, Industria 4.0, richiede l'assimilazione ad un processo produttivo di una attivita' commerciale (per ottenere le agevolazioni), l'altro, dichiarandosi attivita' commerciale, pretende l'imposizione di refrigeranti con GWP<150.
Dove sta la verita'? Probabilmente, come sempre, a meta' strada.
Un supermercato e' una attivita' immprenditoriale rivolta al consumatore, quindi "commerciale", per la parte ad accesso libero al consumatore, mentre, per la parte ad accesso controllato (per rispettare l'HACCP e Industria 4.0), si parla di attivita' "industriali", e quindi realmente esonerate dai limiti di cui al Reg. 517/14.
L'immissione sul mercato (la prima vendita) di impianti nuovi, puo' certamente trovare il conforto di tutte le incentivazioni con l'adozione di refrigeranti con GWP<150, sposando quindi, per la parte "industriale" delle zone lavorazione e di stoccaggio e per la parte commerciale rivolta al consumatore, una omogeneita' di offerta e di agevolazioni.
Ma, nel caso di sostituzioni parziali degli impianti e nella proposta di impianti frazionati per tipologia, la proposta puo' certamente realizzarsi con l'adozione di soluzioni a GWP<2.500 per le zone "industriali" e per quelle con potenza <40kW.
Si pone, a questo punto, anche la questione se sia lecito "frazionare" l'impianto a far si' che, ad esempio, una centrale da 70 kW (che sarebbe obbligatoriamente con refrigerante <150), possa dar luogo a due centrali da 35 kW con refrigerante a GWP<2.500.
La giurisprudenza che si e' consolidata, ad esempio, nell'alveo delle energie rinnovabili, ha cassato il frazionamento degli impianti quando sussistano obblighi di autorizzazione per il medesimo "centro di interesse". Un impianto eolico, soggetto ad autorizzaizone se supera la potenza di 1MW, non potra' essere presentato come suddiviso in una molteplicita' di installazioni se afferiscono alla stessa area ed alla stessa proprieta'. Ma, in questo caso, sussistono i vincoli autorizzativi regionali che esulano da possibili questioni relativi ad impatti ambientali (Cass. pen., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 12268).
Nel nostro caso, il limite dei 40kW di cui all'allegato III del Reg. 517/14, si riferisce, invece, ad impianti il cui potenziale impatto sull'ambiente potrebbe risultare significativo in caso di rilascio del refrigerante. In questo caso non esiste una giurisprudenza, e non c’è alcuna interpretazione autentica (del Legislatore) al riguardo.
Per esplorare questa situazione, ci siamo riferiti, con un parallelismo azzardato, ma virtuoso, ai limiti del trasporto di rifiuti di cui alla previsione dell’art. 212, c. 8, D.L.vo 152/06 che così dispone:
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.
La questione non è di poco conto, ed e' per questo che la prendiamo come riferimento per la nostra questione: un produttore che si iscrive all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il conto proprio in categoria 2-bis può trasportare i propri rifiuti non pericolosi senza limiti quantitativi e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/l al giorno.
Stando così le cose, l’interpretazione più prudenziale indurrebbe a calcolare i 30 kg/l di rifiuti pericolosi in ordine al giorno per l’impresa complessivamente considerata, e non al giorno per singolo veicolo. Pertanto, se l’impresa superasse tale limite giornaliero e volesse proseguire con l’attività nel corso della medesima giornata, essa dovrebbe necessariamente disporre di un’iscrizione “ordinaria” all’Albo (cat. 4 – 5). In parallelo, il frazionamento dell'impianto di potenza >40kW potrebbe porsi come una forzatura.
Ma, si ribadisce, in ultima analisi, che la questione è aperta e le interpretazioni sono ugualmente discutibili: per cui, in questa fase, anche l’adesione alla posizione contraria è legittima seppur – a nostro parere – meno cautelativa, perché la suddivisione dei 30 kg/l su più trasporti (nello stesso giorno da parte della stessa Azienda) ovvero il frazionamento di impianti di potenza maggiore di 40kW potrebbe essere interpretata dagli organi di controllo come un tentativo fraudolento di aggirare il limite quantitativo stabilito dalla legge.
Sta di fatto che, non rinvenendosi una delibera o un pronunciamento nel merito che fornisca qualche chiarimento, resta invalsa la possibilita' di adottare il frazionamento, che, a buon senso, riduce comuqnue il rischio ambientale interpretando adeguatamente lo spirito della normativa (Reg. 517/14) che richiede di limitare il rischio proprio atraverso la limitazione delle potenze.
CSIM e' in grado si supportare gli Operatori e gli installatori al fine di predisporre tutta la documentazione probante e robusta per perseguire le desiderate istanze in un senso e nell'altro, a seconda del bisogno ed a tutela dell'ambiente.
Per informazioni e progetti di consulenza: info @ csimservizi.it
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