Macchina e Insieme. Definizioni e obblighi
Il Datore di lavoro, proprietario di un impianto, deve assicurarsi il rispetto dei RES e avere tutta la documentazione necessaria
08 dicembre 2021
Nella nostra attività di consulenza in materia di sicurezza delle apparecchiature per la refrigerazione e la climatizzazione spesso capita di avere a che fare con aziende che acquistano alcuni componenti di impianto e, una volta arrivati, le “uniscono” o le fanno unire con un necessario sistema tubazioni per dar vita ad un nuovo impianto di produzione o commerciale.
Facciamo un esempio: l’azienda acquista degli evaporatori, una centrale frigorifera e alcuni quadri elettrici, e chiama un installatore per farne un impianto completo e funzionante, capace di preparare merce pezzata in pacchetti surgelati.
Ipotizziamo che le macchine componenti distinte siano in possesso di tutte le misure di sicurezza necessarie e di tutti i documenti richiesti dalle normative vigenti (dichiarazione di conformità CE, libretto di uso e manutenzione, fascicolo tecnico).
In questa situazione, per il datore di lavoro sono stabiliti degli obblighi ulteriori o può dormire sonni tranquilli?
Definizione di “macchina”
Per provare a rispondere a questa domanda (una risposta puntuale ed esaustiva si può avere solo esaminando ogni caso specifico) è necessario fare riferimento alla cosiddetta “Direttiva Macchine” (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con DLgs 17/2010) e alla “Direttiva PED” (Direttiva 2014/68/UE, recepita in Italia con D.Lgs 26/2016).
L’art. 2, lettera a) della Direttiva 2006/42/CE stabilisce che sono considerati come “macchine” gli “insiemi di macchine […] che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”. In altre parole, quando si “uniscono” due o più macchine (o quasi-macchine) e tutto l’insieme viene controllato e comandato come un tutt’uno per raggiungere lo stesso risultato, ci troviamo di fronte ad un insieme di macchine.
Anche nella Direttiva PED si indica all’Art. 2 punto (6), “«insiemi»: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale”.
In genere, più unità di lavoro vengono considerate come un insieme di macchine quando:
- le unità di lavoro vengono montate insieme con lo scopo di effettuare una determinata funzione (ad esempio produrre un determinato prodotto surgelato);
- le unità di lavoro hanno un sistema di comando comune;
- le unità di lavoro sono collegate in modo tale che il funzionamento di una unità incida direttamente sul funzionamento delle altre o dell’insieme (“funzionamento solidale”), come accade con un sistema di tubazioni PED.
Diversamente, qualora due o più macchine risultino collegate fisicamente ma ciascuna mantenga un funzionamento indipendente, non si ricadrebbe nella casistica dell’insieme di macchine, come ad esempio una serie di circuiti Fgas separati costituiti da insiemi motocondensanti-evaporante, ma comandate da un unico QE.
Quali obblighi?
Gli obblighi in capo al fabbricante di macchine o insiemi PED sono sanciti dal D.lgs. 17/2010 e dal D.Lgs 26/2016, i decreti di recepimento della Direttiva Macchine e della Direttiva PED.
Come abbiamo spiegato in precedenza, l’insieme di macchine viene visto come una macchina nuova. Pertanto, il soggetto che ha dato vita a tale insieme viene inquadrato come il fabbricante di una nuova macchina.
In quanto fabbricante, gli obblighi in capo al datore di lavoro di un’azienda che realizza un insieme di macchine ovvero dell’impresa che ha installato l’impianto per conto del proprietario sono i seguenti:
- effettuare una valutazione dei rischi dell’insieme, per accertarsi che siano rispettati tutti i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) dell’insieme;
- predisporre il fascicolo tecnico dell’insieme;
- effettuare le procedure di valutazione della conformità;
- redigere il manuale di uso e manutenzione dell’insieme;
- redigere la dichiarazione di conformità CE dell’insieme;
- apporre la marcatura CE di conformità sull’insieme.
Con l'avvento dei nuovi refrigeranti, questa verifica si rende ancor piu' necessaria e risulta importante per evitare di trovarsi, in caso di incidente, in omissione, con le possibili conseguenze di carattere civile e penale.
Per ogni informazone, contattate info(at)csimservizi.it
La Redazione