"Reverse charge":non si applica ad impianti di refrigerazione asserviti ad un'attivita' industriale
Il tema del "Reverse charge" produce sempre problemi, ma l'Agenzia delle Entrate si e' sempre distinta in disponibilita'
01 luglio 2021
A seguito della domanda di alcuni Clienti, torniamo sul tema dell'inversione contabile IVA, ovvero dell'art. 17 sesto comma, lett. a-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633: il cosiddetto Reverse Charge.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle note relative alla Circolare 37/E (22/12/2015) le prestazioni di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio, autonomamente considerato, non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Nel caso in cui l’attività di installazione di impianti riconducibile a codice ATECO non ricompreso nell’elenco di cui alla circolare n. 14/E del 2015 (cfr. codici ATECO 2007 43.21, 43.22 e 43.29), non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972. A tal riguardo - indica specificamente l'Agenzia - si consideri, ad esempio, l’installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e successiva distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari. In tal caso, il codice ATECO 33.20 o 28.25 , nel quale si potrebbe collocare la predetta attività, non è tra quelli espressamente richiamati dalla circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (da 43.21.01 a 43.29.09) e, quindi, per tali prestazioni non troveranno applicazione le disposizioni in materia di inversione contabile.
Le attività di “installazione impianti”, individuate con i codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, si riferiscono, infatti, ad impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi.
Infatti, nel caso in cui l’istallazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato (sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt’uno con l’edificio medesimo), si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie.
Analogamente a quanto sopra chiarito, anche l’attività di manutenzione e riparazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio, non ricompresi nei menzionati codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, deve essere esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge.
La Redazione