Mancato freddo e polizze RC. Dalle sentenze spunti per frigoristi e committenza
Le polizze esistenti possono essere migliorate. Ma la loro conoscenza e' fondamentale
19 febbraio 2023
Con l'attività di manutenzione si è spesso soggetti a richieste che nascono dal dover far fronte al deperimento della merce conservata, e, a nostra volta, sottoscrivere polizze a tutela.
Recentemente, con la sentenza n. 6434-2019 del 2019-07-02 del Tribunale di Milano VI sez. Civile, abbiamo potuto ricavare alcuni interessanti elementi di riflessione che possono consentire, ai frigoristi (in primis) ed ai committenti (in secundis), di chiarire cosa è ricompreso o meno nelle clausole di una polizza RC.
Tanto per cominciare, la Corte osserva che "l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste nella polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza".
Partiamo da "chi deve essere ;'assicurato". Un'impresa che svolge il mestiere di conservare cibo o altro in apparecchiature refrigerate (banchio celle frigorifere) deve avere una Polizza adeguata per il "Mancato freddo", in caso di problemi nella conservazione, a tutela del suo patrimonio.
Gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
- rischi inclusi
- rischi esclusi
- rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es. il rischio infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di limitazione del rischio (ad esempio, un contratto di assicurazione contro i danni da incendio che esclude quelli provocati da un fulmine).
Nella causa in questione, i tecnici della ditta subappaltatrice del contraente la polizza, erano sul posto per interventi di manutenzione ordinaria presso un ipermercato, e si accorgevano di una grossa perdita su una valvola del circuito di condensazione della centrale BT che necessitava di immediata riparazione. Pur essendo prontamente intervenuti per eseguire la riparazione, durata 6 ore e 30 minuti, e pur avendo approntato tutte le cautele e gli accorgimenti del caso, non è stato possibile evitare le conseguenze del mancato freddo. La temperatura è salita al di sopra dei -15°C per troppo tempo.
Mentre i tecnici effettuavano la riparazione, le maestranze dell'ipermercato si adoperavano nello spostamento delle merci surgelate all'interno di altre celle utilizzate normalmente per le scorte, ma insufficienti per capienza volumetrica.
Si tratta di un evento che, nella refrigerazione commerciale, appare alquanto comune.
Il sinistro, però, come descritto non risulta coperto dalla polizza in questione, posta a garanzia della "responsabilità civile verso terzi", che presuppone che i danni siano imputabili ad attività illecita contrattuale o extra contrattuale.
I tecnici che hanno effettuato l'intervento di manutenzione ordinaria hanno poi riparato la guarnizione rotta della valvola che ha causato la perdita, e, anche secondo il committente, hanno approntato tutte le cautele e gli accorgimenti del caso, non riuscendo, però, ad evitare le conseguenze del mancato freddo.
"Nessuna condotta negligente o imperita degli operai è stata condotta dalla parte attrice" dichiara il Giudice, "e pertanto nessun danno è imputabile alla subappaltatrice con conseguente esclusione dell'operatività della polizza".
Segnala inoltre la Corte che "le maestranze dell'ipermercato si adoperavano nello spostamento delle merci surgelate all'interno di altre celle [...]", e ne consegue che non essendo stati i tecnici a spostarla, e non essendoci una chiara documentazione allegata da parte dell'ipermercato, "non si può escludere [...] che i danni ai prodotti surgelati siano imputabili ad una carente organizzazione della committente".
In quest'ultimo caso, la Corte fa rilevare come la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20070 del 11/08/2017) abbia fatto notare che i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale siano esclusi, la garanzia cioè opera solo per un comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione del dolo. Ancora il Giudice: "I danni necessari per l'esecuzione dei lavori (come nel caso di quanto fatto dai frigoristi per riparare la perdita con svuotamento dell'impianto riparazione e riempimento con rimessa in moto con una durata che ha comportato l'innalzamento della temperatura dei banchi surgelati e il mancato freddo alla merce) sono una conseguenza che si è resa necessaria per procedere alla manutenzione degli impianti".
"Legittimo il rifiuto alla liquidazione", conclude il Giudice.
Insomma, in una sola e recente sentenza molte indicazioni per i frigoristi e per la committenza in una sola volta!
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