Quando l'assicurazione soccombe al cliente
Non hanno sempre ragione le assicurazioni. Basta saperlo....
Nella Sentenza 821/2015 del 3 marzo 2015 emessa dal Tribunale di Nola, 2° sezione civile, ci siamo imbattuti in un evento abbastanza tipico per i piccoli impianti dei supermercati che non hanno un sistema di supervisione ed allarme remotizzato.
Il proprietario dell’esercizio, dopo la chiusura del sabato, si è accorto lunedì mattina del classico “mancato freddo”, che ha determinato un danno per merce deteriorata da oltre 20mila euro.
Nonostante il pronto intervento del tecnico frigorista, la merce era ormai non refrigerata da più di 24 ore e le temperature avevano raggiunto un livello troppo elevato per non porre in discussione il mantenimento della catena del freddo ed il superamento dei limiti definiti dal piano di controllo HACCP.
Non appena scoperto il danno, la proprietà ha subito interpellato l’assicurazione, ma, poiché si è immediatamente opposta al pagamento del dovuto, opponendo le clausole relative al ritardato avviso a seguito del danno (ovvero oltre le sei ore convenzionali di cui alle usuali polizze antincendio nelle quali ricade il “mancato freddo”), il proprietario ha chiesto soddisfazione tramite il Tribunale.
La sentenza indica una fattispecie utile a far chiarezza sulle clausole limitative della polizza ed alla loro corretta interpretazione.
La compagnia dichiarava al Giudice che l’evento non si era protratto oltre le sei ore (condizione di polizza) e che l’avviso di sinistro fosse stato tardivo.
Per il primo fatto, le testimonianze davano ragione al proprietario del supermercato, che l’evento era avvenuto nella notte e che quindi risultava provato che si era protratto oltre 24 ore. Quindi il Giudice ha sentenziato che le condizioni di polizza relativamente al primo fatto opposto non sussistevano.
Per la seconda questione, ovvero la tardiva comunicazione del sinistro, il Giudice si è interrogato sulla portata della clausola. Questa deve essere interpretata alla luce degli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice civile da cui emerge la sinergia tra il comportamento dell’assicurato obbligato al salvataggio (1914), l’obbligo di avviso all’assicuratore affinché questi possa prontamente intervenire nella rimozione delle cause del sinistro o nell’attenuazione del danno (1913) e le conseguenze nel caso di inadempimento a tali obblighi (1914).
Il Giudice ha così concluso: “Nel caso di specie, se è pur vero che l’assicurato ha comunicato il sinistro oltre le sei ore (il giorno dopo), è pur vero che vi è la prova che ha fatto tutto quanto in suo potere per rimediare al guasto facendo intervenire il tecnico per la riparazione in un momento strettamente a ridosso di quello in cui ha avuto conoscenza del sinistro”. E conclude: “In sostanza l’assicurazione non ha ricevuto alcun pregiudizio nella tardiva comunicazione del sinistro dovendosi escludere la possibilità di apprestamento da parte sua di più immediato ed efficace intervento”.
Se così non fosse, si verrebbe a configurare una clausola sostanzialmente vessatoria, sganciata da ogni concreta esigenza per l’assicuratore, non derivandosi da quanto descritto alcuna conseguenza causalmente rilevante dal ritardo di comunicazione.
Il CTU è stato chiamato per periziare la merce avariata portando al proprietario circa 12mila dei 20 mila euro richiesti.
La conclusione che deve trarsi da questa sentenza, è che l’assicurazione dovrebbe (e molte lo fanno) pretendere che l’impianto sia controllato remotamente per rilevare cause di guasto o di mancanza di alimentazione elettrica al fine di intercettare questi problemi.
In secondo luogo, tale rilevazione può essere effettuata direttamente dal tecnico frigorista che, in caso di guasto può, in autonomia intervenire a risolvere il problema.
In quest’ultimo caso, normalmente, sarà necessaria anche una polizza per il frigorista che, in questo caso, si assume l’onere di monitoraggio a salvaguardia del contenuto della sezione refrigerata.
GLOSSARIO:
MANCATO FREDDO. E' una garanzia complementare del Ramo Incendio che riguarda i possibili danni subiti dalle merci refrigerate causati da danni consequenziali nonché dai guasti accidentali che si verificano nell'impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e negli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.