Il rapporto di intervento come prova in tribunale
La traccia dell'attivita' svolta per un cliente passa dal RdI, ed anche in tribunale diventa fondamentale
18 ottobre 2022
La poca attenzione che si pone alla compilazione del rapporto di intervento e' inversamente proporzionale alla sua importanza: tanto peggio lo si compila, maggiore e' il rischio di soccombere ad una causa con un cliente riottoso.
Capita spesso, infatti, di dover far fronte a contestazioni di fronte alla fattura per un lavoro gia' realizzato (magari a consuntivo) per il quale il cliente non intende pagare adducendo presunte difformita' nella realizzazione, o anche che, proprio a fronte di contestazioni di servizi o forniture, di ritrovarsi a dover ingiungere al cliente il pagamento per insussistenza o manipolazione della realta'.
Ebbene in ogni caso di quel genere od altri che ci si dovesse trovare a fronteggiare di fronte ad un giudice terzo, il quale si avvarra' di un Perito, saranno richiesti i Rapporti di intervento e le evoidenze del lavoro svolto.
Ecco che il Rapporto di intervento, normalmente sottoscritto dalle parti al termine del lavoro, diviene un elemento di prova sostanziale.
Il RdI dovrebbe contenere una serie di informazioni fondamentali di base (data, ragione sociale del fornitore e del cliente, ora inizio ed ora fine lavori, numero, tecnici che hanno realizzato il lavoro) e un dettaglio articolato delle attivita' svolte e dei materiali utilizzati.
Il rapporto di intervento, sottoscritto tra le parti, e' di fatto una scrittura privata, che ha valenza di vincolo tra le parti se suffragato da un ordine di lavoro (contratto) a monte, ovvero se in allegato contiene le conddizioni economiche alle quali si fa riferimento.
I richiami testuali alle norme di riferimento in materia sono estremamente importanti, sia perche' fanno parte del "pacchetto informativo" utile al cliente per sapere che si sta rivolgendo ad un professionista, sia perche', in caso di contestazione, offrono al giudice ed ai periti i riferimenti per ricostruire la bonta' dei processi e dei controlli che sottendono alle attivita' che sono state svolte.
Nel caso del nostro settore, un opportuno richiamo alla EN 378 e' fondamentale, cosi' come alle norme che prevedono - per certe attivita', come la mnipolazione degli FGAS, Reg. 2015/2067 e la brasatura, ad es. EN 13585 - il possesso di certificazioni, non altrimenti desumibili se non (solo per alcune) attraverso la visura camerale.
Un CTU, per risponedere al quesito di un Giudice del tipo "Accerti il CTU se le operazioni di manutenzione hanno compromesso il funzionamento del banco frigorifero...", si preoccupa sin da subito di acquisire le prove documentali delle operazioni di manutenzione (i Rapporti di intervento), al fine di comprendere le operazioni effettuatae e verificarne poi la correttezza rispetto al Manuale del banco frigorifero.
Insomma, da qui si desume come un RdI richieda la massima attenzione nella sua compilazione, necessaria, ora, non più per una chiara dimostrazione del lavoro fatto ed il relativo pagamento da parte del Cliente, ma anche per "salvargli il portafoglio"!
Inoltre, se è vero che il rapportino di lavoro viene firmato per accettazione dalla committenza, questo non esclude che vi possano essere contestazioni da parte di quest’ultima nel momento di pagamento della fattura.
- FGAS
- l'Operatore e di conseguenza il frigorista, avranno assolto agli obblighi ed alle prescrizioni del Reg. (UE) 517/14 e del D.Lgs 163/19, solo dimostrando, con il Rapporto di Lavoro, che sono state effettuate tutte le azioni prescritte. Sanzioni sino a 100mila euro.
- DPR 74/13
- Il soggetto responsabile deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinché' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se ciò non avviene è passibile di una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, ovvero presentare un Rapporto di Lavoro, che sono state effettuate tutte le azioni prescritte
- Art. 70 D.Lgs 81/08
- L’obbligo di verifica dei RES e di manutenzione delle attrezzature e macchinari si assolve mantenendo il Registro dei Controlli ed effettuando in contraddittorio le verifiche di integrità e necessarie
Conclusiamo raccomamndando, in prima approssimazione:
- Massima precisione nella descrizione dell’attività svolta
- Scrivere chiaramente ed in modo leggibile
- Non aver paura di comunicare
- Creare un "LIBRO ROSSO" degli interventi obbligatori - ad es. per il Regolamento (e quindi sanzionati) - ma da non caricare in Banca Dati o comunicare agli Enti.
E ricordate che la comunicazione alla Banca Dati FGAS non esaurisce gli obblighi relativamente agli adempimenti di Legge.
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La Redazione