Lettera C del DM 37/2008: una abilitazione obbligatoria per realizzare e manutenere impianti
Numerose richieste ci fanno tornare sul tema "Lettera C" e Responsabile Tecnico. Requisiti e abilitazioni
27 settembre 2022
Tra i requisiti necessari per poter installare ed intervenire sulle apparecchiautre e sugli impianti della refrigerazione e climatizzazione vi e' l'abilitazione secondo la Lettera C del DM n. 37/2008.
Si tratta di un requisito che viene verificato in fase di richiesta dalla Camera di Commercio competetente, e che prevede il rilascio all'abilitazione soltanto se il Responsabile Tecnico, molto spesso il titolare dell'azienda, e' in possesso di almeno uno tra le seguenti condizioni:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale legalmente riconosciuta
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
L'unica esclusione riconosciuta anche dal MiSE in fase di risposta ai quesiti sorti nel tempo sull'applicazione del Decreto la Manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come "interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”.
Cio' puo' fare ad esempio riferimento al cambio dei filtri o di qualche componente non critico di un impianto, oppure alle attivita' che riguardano la sostituzione di ventilatori degli scambiatori (a patto che l'imprenditore abbia fatto fare al personale la formazione PES/PAV/PEI), etc.
Il vero dramma nel quale molto spesso le imprese cadono e' quello legato alla difforme applicazione del Decreto nelle varie Camere di Commercio in Italia, soprattutto per quel che riguarda il requisito n. 4.
Siamo intervenuti molte volte sul tema a supporto delle imprese, ma, quella che sembrava una difficolta' o un pessimo atteggiamento della CCIAA, era in realta' dovuta ad una carenza documentale o a una non corretta presentazione delle stesse.
A tal proposito, indichiamo qualche importante considerazione per poter procedere in quel caso.
Intanto l'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese/enti che non svolgano attività di impiantistica ma che all’interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti, a condizione che l’impresa abbia comunicato al Registro delle Imprese, l’esistenza dell’Ufficio Tecnico. In caso di esperienza professionale part-time, il periodo di lavoro deve essere proporzionalmente maggiore.
Una volta ottenuta l'abilitazione e individuato (anche in Visura) il Responsabile Tecnico, è importante sapere che il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell’impresa.
Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve avere un “rapporto di immedesimazione con l’impresa”.
Il termine “immedesimazione”, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell’Industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.
Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest’ultimo che consenta al “preposto responsabile tecnico” di operare in nome e per conto dell’impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.
Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:
- il titolare/legale rappresentante;
- il lavoratore dipendente (anche se socio accomandante);
- il socio prestatore d’opera (in caso di s.r.l. non artigiana, si richiede che la qualifica di socio d’opera sia prevista nell’atto costitutivo, oppure che il soggetto sia lavoratore dipendente);
- il familiare collaboratore;
- l’institore.
Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Il rapporto tra il responsabile tecnico e l’impresa può essere anche part-time.
Stante il carattere fondamentale (sebbene meno prescrttivo della Conformita' CE) della DiCo, dichiarazione di conformita' degli impianti, per ottenere, ad esempio, l'agibilita' in edifici al cui servizio sono posti impianti di climatizzazione, o (secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza) per la costruzione di celle frigorifere, e' evidente l'importanza formale di una abilitazione che e' certamente meno legata alla bonta' della realizzazione degli impianti rispetto ad una dichiarazione di confomrita' CE e a tutti i requisiti e certificazioni che questa comporta, ad esempio se, come per le macchine frigorifere, in ambito PED (Dir. 2014/68/UE).
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