"Kg" o "tonnCO2eq"? Nelle centrali frigorifere prevale la sicurezza
Per i rilevatori fissi di perdite, la EN 378 ha piu' peso del Regolamento FGAS. Ed anche per le sanzioni!
18 marzo 2022
Sebbene appaia piu' "antica", perche' si riferisce ai chilogrammi di refrigerante invece che alle tonnellate di CO2 equivalente, la EN 378 ha sciuramente un carattere prescrittivo prevalente rispetto a quanto dettato dal Regolamento FGAS per l'installazione dei rilevatori fissi di perdite.
Si tratta infatti di una norma che fa riferimento alla sicurezza degli impianti.
La EN378 parte 3 "Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone", infatti, riferisce delle indicazioni da utilizzare al fine del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08, in particolare per cio' che concerne la sicurezza dei luoghi di lavoro, che fanno ricadere tutta la responsabilita' in capo al rappresentante legale del proprietario/conduttore dell'impianto (il cosiddetto Operatore).
Il Reg. (UE) n. 517/14, FGAS, art. 5, prescrive i sistemi di rilevamento delle perdite fissi "solo" per le apparecchiature o impianti con una carica (inquinante) di refrigerante fluorurato maggiore di 500 tonnCO2eq, ma non si occupa di tutti gli altri refrigeranti.
E' invece importante occuparsi di tutti i refrigeranti, in quanto "gas tecnici", perche' tutti, in caso di perdite, provocano perlomeno asfissia (rilevabile dall'allegato E della EN378-1 come Practical Limt in kg/m3), una prorpieta' perniciosa di ongi tipo di refrigerante.
E quindi, a prescindere dal Regolamento, la EN378-3 richiede, per qualsiasi refrigerante che supera i limiti pratici secondo la EN378-1, l'installazione di un rilevatore fisso delle perdite.
Percio', se il refrigerante - a prescindere dal tipo (HFC. HFO, HC, "naturale" o meno) e dal GWP - puo' essere presente, in caso di perdita, con una concentrazione maggiore del limite pratico, richiede, a tuetla dei lavoratori e della "reputazione" del datore di lavoro, l'installazione di quel tipo di dispositivi (attuando un allarme e la ventilazione meccanica).
Come sempre accade, quindi, la priorita' delle fonti normative privilegia la sicurezza alle questioni ambientali e prestazionali.
IN SALA MACCHINE I RILEVATORI DELLE PERDITE
Se nello spazio confinato di una sala macchine vi sono lavori eseguiti direttamente dal datore di Lavoro (DdL) e dai suoi dipendenti si applica il TU, in tutte le parti applicabili, in patrticolare il Titolo IV. Al punto 2.1.8.2 si indica espressamente tale questione:
"Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni".
Qui, la norma si lega strettamente alle prescrizioni della EN378-3, che richiede, per le apparecchiature e gli impianti che in caso di perdita superino il Limite Pratico di refrigerante (qualunque esso sia) l'installazione di un rilevatore fisso delle perdite.
Ecco dunque che, con riferimento al DPR 177/2011 ("Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"), devono esser prese tutte le precauzioni, ad esempio con riferimento a:
- applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, e quindi dell'impianto frigorifero;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Il DPR 177/2011 indica che il mancato rispetto delle previsioni riportate nel regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
LAVORI IN APPALTO. MANUTENZIONE DI IMPIANTI
Inoltre in caso di lavori appaltati dal DdL Committente a Imprese e/o Lavoratori Autonomi bisogna tener conto dei rischi da interferenza.
In particolare:
- il datore di lavoro committente (DdLC) e il DdL dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) “coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera";
- il DdLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o di opera (D.Lgs. 81/08 e s.m.i art. 26);
- i lavoratori coinvolti nell’appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento”;
- il DdLC verifica l’idoneità tecnico professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. a) con le modalità previste,
Per quest'ultimo passaggio, il Committente e' tenuto a verifica che l'appalto venga svolto da imprese con la capacita' del rispetto della Regole dell'Arte (EN 378) e dotate in organico di personale competente, che, nella refrigerazione e nella climatizzazione, equivale ad una certificazione delle competenze secondo la EN 13313.
QUALCHE ESEMPIO
Quindi, per esemplificare, se ho un impianto ad R744 (GWP=1), con 200kg di CO2, corre l'obbligo, a prescindere dal Regolamento FGAS, di installare in sala macchine un rilevatore delle perdite dopo aver verificato che, in caso che il refrigerante si scarichi tutto in sala macchine, la concentrazione superi il Limite pratico (dalla EN 378-1, Annex E, PL=0,1 kg/m3).
O ancora: per una centrale con 150kg di R1234ze, occorre verificare l'eventuale superamento del PL=0,61 kg/m3, anche se non e' un HFC.
Mentre, per una sala macchine di 750 m3, dove si trova una centrale ad R452A (GWP=2140 e PL=0,423 kg/m3) e carica 300 kg, ai sensi della EN378-3 non si installerebbe un rilevatore, mentre per l'FGAS (carica totale 642 tonnCO2eq), e' obbligatoria l-installazione. Qui prevale l'aspetto ambinetlae perche' la sicurezza non rappresenta un problema.
Con CSIM affrontiamo tutte queste tematiche nel corso di formazione per frigoristi di livello base e intermedio, oltre che nella formazione per l'esame FGAS.
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La Redazione