MiTE ed ENEA al lavoro sul "nuovo" Libretto di Impianto DPR 74/2013. Il contributo di CSIM al Gruppo Consultivo del CTI
Attenzione alle competenze, snellimento e attenzione all'ambiente tra le segnalazioni
16 febbraio 2022
Il gruppo consultivo del CTI, su invito del MiTE e dell'ENEA, e' tornato al lavoro sul Libretto di Impianto alla luce della nuova direttiva EPBD e del relativo decreto di recepimento nazionale.
Il CTI ha svolto in passato un eccellente lavoro che e' servito allo sviluppo dell'allegato, poi diventato comune in tutta Italia. Ora, su sollecitazione delle istituzioni torna al lavoro, e CSIM ha ritenuto, come socio del Comitato, di sottoporre le sue osservazioni con un lavoro a quattro mani sviluppato dal direttore, Ing. Marco Masini e del collega Ing. Diego Samuelli, da tempo attivo sul tema sul fronte CURIT anche sul fronte dei generatori termici convenzionali.
Si tratta di note sintetiche, per necessita', che hanno anche inteso strizzare l'occhio e forzando una valutazione sul tema delle competenze - piu' volte sollecitato dal MiSE.
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Ecco il testo dei commenti.
Limiti di potenza nell'applicazione del decreto
- per non stravolgere quanto fatto fino ad oggi solo gli impianti in cui la potenza termica del/dei generatori è non minore di 5 kW dovranno essere muniti di libretto di impianto;
- solo gli impianti in cui la potenza termica di almeno un generatore è non minore di 20 kW (in riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria) saranno soggetti al controllo periodico di efficienza energetica, con accertamento documentale del relativo rapporto di controllo (RCEE);
- solo gli impianti in cui la potenza termica di almeno un generatore è non minore di 70kW (in riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria) saranno soggetti al controllo periodico di efficienza energetica, con successiva ispezione.
L’energia consumata per la climatizzazione in Italia è pari a circa il 56% dell’energia usata nel settore domestico. A tal proposito sottoponiamo al GC la seguente sinossi:
260,00 |
kWh/anno |
Climatizzatore Classe C |
1.250.605 |
split venduti Italia |
Media Assoclima (2013/20) |
22.756.657 |
parco innstallato split |
Stima da dato Assoclima 2008 (9M) attualizzato |
5,92 |
TWh |
Consumi split Italia |
66,20 |
TWh |
Consumi domestici (Terna 2020) |
8,9% |
|
consumo Spllit vs totale domestico (%) |
301,2 |
TWh |
Consumi Italia(Terna 2020) |
2,0% |
|
consumo Split vs totale (%) |
Non ritenendo credibile che il parco installato risulti tutto in Classe energetica A, e, stante la prassi, risulta anzi spesso sotto manutenuto e quindi abbastanza inefficiente, abbiamo ritenuto di considerare per il consumo di una split (probabilmente troppo conservativa) del consumo di una apparecchiatura in Classe C.
Per la quantità di apparecchiature in esercizio, siamo partiti dai dati Assoclima che in occasione di un incontro pubblico stimava in circa 9 Mpz il parco installato al 2006, e una media di nuove installazioni costituita dalla media aritmetica dell’indagine statistica annuale di ANIMA/Assoclima per gli anni dal 2013 al 2020.
Per i dati dei consumi ci si è rifatti al report TERNA per il 2020.
Da questo, risulta che per il solo comparto della climatizzazione domestica dovuta a split e multisplit si ha che il consumo diretto risulta pari a circa il 9% del consumo domestico ed il 2% del consumo totale.
Stante questa premessa,
i limiti di potenza di cui all’applicazione del decreto si ritiene debbano essere omessi, ovvero introdotti anche per le apparecchiature di potenza <5 kW, al fine di raccogliere un’ampia percentuale del consumo in un settore spesso poco monitorato in termini di consumi e manutenzione. |
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
Per ciò che riguarda l'eliminazione dei limiti negli orari di accensione, stante l’evoluzione in corso nel processo di sostituzione delle caldaie con pompe di calore, che lavorano tutto l’anno, non si può che condividere.
Si propone, di concerto con MiTE ed ENEA di eliminare i limiti temporali di esercizio. |
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione estiva
Il MiTE e l'ENEA, in assenza di un insieme di regole analoghe a quelle vigenti per la climatizzazione invernale (attualmente è prescritta solo una temperatura minima) vorrebbero introdurre un'appendice al decreto nella quale inserire delle “regole di buona tecnica” per contenere i consumi di energia connessi alla climatizzazione estiva. Si tenga presente che allo stato attuale non è disponibile una norma tecnica che consente di determinare il rendimento degli apparecchi
L'introduzione di una appendice legata alle “regole di buona tecnica” è sicuramente un passo in avanti rispetto al vuoto lasciato dalla mancata approvazione della UNI 10389-3 , e sicuramente il CTI può mettere a punto un insieme di suggerimenti per limitare i consumi nella climatizzazione estiva.
Non si dovrà trattare, però, di regole dettate da zone climatiche, durata della stagione di raffrescamento, etc. ma quanto, piuttosto, da valutazioni da effettuare in seguito a raccomandazioni tecniche per ciò che concerne, ad esempio, delle tabelle di intervalli di valori standard e di buona prassi per i vari refrigeranti da verificare a seguito delle misurazioni di pressione e temperatura (sottoraffreddamento, surriscaldamento, pressione/temperatura di lavoro ottimali, regole di buona manutenzione, …).
Siamo certamente favorevoli all’introduzione di una appendice di “regole di buona tecnica”, che il CTI potrà elaborare in assonanza con tecnici competenti certificati (vedi oltre) ed esperti di settore. |
Libretto di impianto in formato elettronico
Il MiTE e l'ENEA intendono introdurre l'obbligo di libretto elettronico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto (ENEA sta già lavorando in tal senso con alcune Regioni). Ciò faciliterebbe la creazione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, previsto dal decreto legislativo. Il libretto di impianto elettronico, non più detenuto dal responsabile dell'impianto, comporterebbe tra l'altro l'adeguamento degli attuali catasti regionali degli impianti. Il CTI potrebbe collaborare alla sua realizzazione.
- Ritenete congruo il tempo di 24 mesi?
- Ritenete positiva la collaborazione del CTI al progetto?
Diventare “paperless” è certamente un must. La stampa del Libretto può essere utilizzata dall’Operatore che potrà farlo come opzione.
Si raccomanda però di rendere la compilazione semplice e veloce, riducendo al minimo la complessità, ovvero mantenendo solo i dati essenziali al fine di ridurre i tempi legati alla burocrazia delle imprese di installazione e manutenzione.
Gli oneri in tal senso stanno diventando sempre più elevati, a causa delle molteplici necessità – in particolare per il settore HVACR - legate alla sicurezza (PED e D.Lgs 81/08), di carattere ambientale (tra le quali il Reg. 517/2014 e DPR 146/18) e per le necessità di efficienza energetica (DPR 74/13).
Per quanto riguarda alcuni commenti di carattere generale:
- omogeneizzare i libretti a livello nazionale, ed evitare moltiplicazioni e differenziazioni regionali;
- evitare se possibile la ripetizione di dati già in possesso dell’amministrazione pubblica (EcoCamere) per ciò che concerne i “gruppi frigoriferi”
Si condivide il passaggio al formato elettronico, ma si raccomanda una semplificazione ed una omogeneizzazione degli approcci attuali, a tener conto di quanto già in raccolta per data base nazionali di carattere ambientale, al fine di ridurre/contenere gli oneri e la burocrazia per le imprese e per gli Operatori. |
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Il MiTE e l'ENEA intendono mantenere l'attuale procedura per gli impianti a combustibile gassoso e liquido, (presenza e funzionalità dei sottosistemi di regolazione e – dove previsti – dei sistemi di trattamento dell'acqua, rendimento del sottosistema di generazione utilizzando la norma UNI 10389-1), affiancando ad essa analoghe procedure per gli impianti a combustibile solido, utilizzando la norma UNI 10389-2, e per gli impianti collegati a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento utilizzando la norma UNI 10389-4. Per gli altri impianti per i quali non è (ancora) disponibile una norma della serie UNI 10389, il controllo periodico di efficienza energetica esclude la determinazione del rendimento del sottosistema di generazione, ma comporta comunque la redazione del rapporto di controllo. Per i generatori di calore a biomassa occorre stabilire valori limite del rendimento di combustione, dove misurabile secondo UNI 10389-2, e dove ciò non è possibile individuare altri parametri di corretto funzionamento (tiraggio? temperatura fumi?)
- Ritenete congrue le procedure di controllo proposte?
- Il CTI deve essere coinvolto nell'individuazione dei valori limite di rendimento e dei parametri significativi per i generatori a biomassa?
Si invita a valutare con attenzione i costi, in termine di ore tecnico, per l’effettuazione dell’analisi di combustione di un apparecchio a biomassa, prima di stabilire le cadenze di controllo efficienza energetica (in funzione della taglia dell’apparecchio).
Per quanto riguarda gli apparecchi a combustibile liquido e gassoso, invece, si richiede di rivedere i valori di rendimento di combustione limite, alzandoli opportunamente, per tenere conto che le caldaie che si installano oggi hanno valori (del rendimento di combustione) che sono abbondantemente superiori a quanto stabilito dal legislatore.
Ispezioni
Abbassando il limite da 100 a 70 kW il numero complessivo di impianti da sottoporre a ispezione è aumentato; il MiTE ed ENEA prima di imporre percentuali di ispezioni in funzione della tipologia di impianto vorrebbero ricevere da Regioni e Province Autonome un consuntivo delle loro esperienze.
Per gli impianti soggetti al solo accertamento documentale MiTE ed ENEA ritengono che debbano essere individuati gli impianti per i quali sono state redatte “prescrizioni” e “raccomandazioni”, richiedendo ai responsabili l'invio entro determinato tempo della documentazione atta a dimostrare l'eliminazione delle anomalie riscontrate, procedendo in caso di non ottemperanza a ispezione ed eventuale sanzione.
- Concordate con la proposta di MiTE ed ENEA?
- Avete ulteriori proposte in merito?
Nel caso il Manutentore, figura qualificata, segnali Prescrizioni e Raccomandazioni, si ritiene non sia necessaria una nuova valutazione dello stato dell’impianto effettuata dall’Ispettore (di impianti termici) il quale, per compiti assegnati e per competenza, non è in grado di effettuare tutti quei controlli, talvolta approfonditi e strumentali, per valutare lo stato dell’impianto. Si ritiene pertanto che, una volta ricevuto un RCEE con Prescrizioni, l’Autorità competente – il Comune ove si trova l’impianto – debba intervenire senza ulteriori sopralluoghi. |
La “responsabilizzazione” degli impiantisti passa attraverso una loro certa specializzazione con abilitazione per quanto riguarda il possesso delle “certificazioni di competenza”.
Con la pubblicazione del nuovo Decreto che recepisce definitivamente il DDL 2332 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammnistrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto decreto Semplificazione bis) che recepisce la Direttiva europea sull’installazione delle fonti rinnovabili, all’art. 32 quater i è previsto che a partire dallo scorso 1 gennaio 2022 i titoli di qualificazione FER saranno inseriti nella visura camerale delle imprese da parte della Camera di Commercio competente che dovrà riceverli dai soggetti che li rilasciano, si è fatto un passo in avanti su alcune questioni.
Trattandosi però di una abilitazione sul tema rinnovabili in generale, risulta troppo lasco per alcune questioni precipue, in particolare quelle riguardanti la sicurezza (in primis) degli impianti.
Per due delle principali figure professionali che operano nei settori della climatizzazione esistono già da tempo degli schemi di certificazione che garantiscono la competenza dei tecnici delle imprese abilitate, anche ex DM 37/2008 (tipicamente lettera C ed A).
Si tratta degli schemi facenti riferimento alle norme:
- UNI 11554:2014 - Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza;
Questa norma contiene tre differenti profili specialistici:
• Responsabile tecnico (Profilo A);
• Installatore (Profilo B);
• Manutentore (Profilo C).
- UNI EN 13313:2011 - Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Competenza del personale
Questa norma contiene quattro differenti profili specialistici:
• Basic appreciation level (Profilo BA);
• Working knowledge level (Profilo WK);
• Fully operational level (Profilo FO);
• Leading edge level (Profilo LE);
La nostra proposta, dunque è la seguente:
al netto di tutto ciò che è già cogente per Legge, si introduca nella proposta di norma il fatto che i responsabili tecnici “per l'invio della documentazione atta a dimostrare l'eliminazione delle anomalie riscontrate” siano professionisti dalle competenze certificate nelle apparecchiature operanti sugli impianti a gas (UNI 11554) o sulle apparecchiature per la refrigerazione e pompe di calore (UNI EN 13313). |
Con tale garanzia si potrà procedere nel senso auspicato da MiTE ed ENEA grazie alla competenza certificata necessaria a supportare (anche eticamente) tale documentazione.