PED: le valutazioni per i materiali durante la procedura di valutazione della conformità e la documentazione
Il FORUM ITALIANO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI ha condiviso le indicazioni per la procedura di verifica
26 giugno 2021
Nella recente riunione del 2 aprile, il Forum italiano ON PED/SPV ha messo mano al parere del 2004 su "Quali valutazioni devono essere effettuate per i materiali durante la procedura di valutazione della conformità e quale documentazione deve supportare tale valutazione", emesso con la versione precedente della Direttiva 2014/68/UE (PED).
Il Parere condiviso fa riferimento al fabbricante di un’attrezzatura a pressione, che, al fine di rispettare i requisiti essenziali di sicurezza 4.1, 4.2, 4.3, 7.1 e 7.5, per tutti i materiali deve verificare ed allegare al fascicolo tecnico la documentazione fornita dal produttore o dal rivenditore, come di seguito indicato:
– certificato di prova specifico per i materiali di parti pressurizzate di attrezzature dalla IIa alla IVa categoria;
– attestati o rapporti di prova per tutti gli altri materiali.
Qualora il materiale sia fornito da un rivenditore, i documenti di ispezione devono comunque essere emessi dal produttore originario del materiale.
I certificati devono essere rispondenti ai requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.2 lettera a) della Direttiva. Si ritiene che essi siano conformi se riportano le seguenti informazioni:
a) riferimenti alla rintracciabilità del certificato (tipo, numero del certificato, data di rilascio, ecc.)
b) il riferimento numerico della specifica del materiale (ASME, EN, ecc.);
c) la designazione del materiale;
d) tutte le informazioni previste dalla specifica del materiale;
e) i risultati delle analisi/prove previste dalla specifica del materiale;
f) i risultati di eventuali analisi/prove aggiuntive previste nell'ordine del fabbricante dell'attrezzatura a pressione;
g) il riferimento all’eventuale numero di certificato del sistema di garanzia della qualità;
h) per i tubi saldati riferimento all'approvazione delle procedure di saldatura e dei saldatori e del personale addetto alle PnD.
Gli attestati (rapporti di prova) devono contenere almeno le informazioni di cui ai punti a), c), e) ed f), mentre i documenti di ispezione del punto 2.2 della UNI EN 10204 relativi ai materiali di consumo, devono fornire i risultati dei test che devono essere conformi agli standard di designazione e classificazione. Ricordiamo che il punto 2.2 della UNI EN 10204 fa riferimento a un tipo di controllo definito "non specifico", costituito da un rapporto di prova rilaciato dal fabbricante con asserzione di conformità con l’ordine, con l’indicazione dei risultati di ispezione non specifica.
La conformità degli attestati e dei certificati deve essere verificata secondo il prospetto contenuto nella guideline UE G-05, che fa espresso riferimento alla EN 10204, nella versione riferita all’anno di commercializzazione del materiale.
La valutazione della documentazione del materiale deve estendersi ai processi e alle proprietà dei materiali indicate nelle specifiche dei materiali, aggiuntive o richieste dal codice applicato per la fabbricazione. Non è sufficiente il semplice riferimento nel documento di rispondenza al requisito 4.3 dell’allegato I, che può anche essere assente. La valutazione dei risultati delle analisi e delle prove indicati nel certificato devono dimostrare la rispondenza ai RES 4.1. e 7.5, ove applicabile, nonché essere coerenti con i valori utilizzati nei calcoli.
Eventuali carenze nei certificati di origine riferite ai valori relative ad analisi chimica, esiti delle prove meccaniche o altre prove previste dalla specifica del materiale, non possono essere sopperite da dichiarazioni del fabbricante dell’attrezzatura o con prove supplementari, fatti salvi i contenuti della guideline G-29.
L’Organismo Notificato o l’Ispettorato degli utilizzatori incaricato della valutazione della conformità deve effettuare le pertinenti attività in relazione al modulo applicato. In particolare per i moduli A2, C2, D, D1, E, E1, H, H1 si accerta che il fabbricante esegua il controllo dei materiali per tutte le attrezzature mediante accertamenti su un campione rappresentativo delle produzioni. Per i moduli B di produzione, F e G effettua la verifica dei certificati e degli attestati dei materiali.
La Redazione
P.S. Ecco i requisiti di sicurezza a cui il Parere fa riferimento:
4.1. I materiali delle parti pressurizzate:
a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e tenacità sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovrà procedere in particolare ad un’appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, una frattura di fragilità; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure;
b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sarà contenuto nell’attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell’attrezzatura;
c) non devono subire in modo rilevante l’influenza dell’usura;
d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste;
e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.
4.2. Il fabbricante dell’attrezzatura a pressione deve:
a) definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonché le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1;
b) allegare alla documentazione tecnica gli elementi che attestano il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva riguardo ai materiali in una delle seguenti forme:
— mediante l’utilizzazione di materiali in base alle norme armonizzate,
— mediante l’utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di un’approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione in base all’articolo 15,
— mediante una valutazione particolare dei materiali;
c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, una valutazione particolare dello specifico materiale è effettuata dall’organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformità dell’attrezzatura a pressione.
4.3. Il fabbricante dell’attrezzatura deve prendere le opportune misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformità ad un determinato requisito.
Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto.
Allorché un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia di qualità appropriato certificato da un organismo competente stabilito nell’Unione e che è stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino la conformità ai corrispondenti requisiti del presente punto.
7.1. Sollecitazioni ammissibili
7.1.1. Simboli
R e/t , limite di elasticità, indica il valore alla temperatura di calcolo, a seconda dei casi:
— del limite massimo di scorrimento per un materiale che presenti un limite di scorrimento minimo e uno massimo,
— del limite di elasticità convenzionale, pari all’1,0 %, per l’acciaio austenitico e l’alluminio non legato,
— del limite di elasticità convenzionale pari, negli altri casi, allo 0,2 %.
R m/20 indica il valore minimo della resistenza alla trazione a 20 °C.
R m/t indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo.
7.1.2. A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione generale ammissibile della membrana per carichi prevalentemente statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni di scorrimento sono significativi non deve essere superiore al più basso dei valori elencati in appresso:
— per l’acciaio ferritico, compreso l’acciaio normalizzato (acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e gli acciai che hanno subito un trattamento termico speciale, 2 / 3 di R e/t e 5 / 12 di R m/20 ,
— per l’acciaio austenitico:
— se l’allungamento dopo la rottura è superiore al 30 %, 2 / 3 di R e/t ,
— in via alternativa e se l’allungamento dopo la rottura è superiore al 35 %, 5 / 6 di R e/t e 1 / 3 di R m/t ,
— per l’acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10 / 19 di R e/t e 1 / 3 di R m/20 ,
— per l’alluminio, 2 / 3 di R e/t ,
— per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2 / 3 di R e/t e 5 / 12 di R m/20 .
7.5. Caratteristiche dei materiali
Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri da prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1, lettera a), un acciaio è considerato sufficientemente duttile se l’allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione effettuata secondo un procedimento standard, è pari almeno al 14 % e se l’energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V, è pari almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a 20 °C, ma non superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.